Notifica PEC al difensore: per il perfezionamento bastano l’accettazione dal sistema e la RAC

In caso di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite PEC, la semplice verifica dell’accettazione da parte del sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, non essendo necessario procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 51137/19, depositata il 18 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la sostituzione della misura del divieto di dimora in un Comune, emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato, con quella della custodia cautelare in carcere. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato lamentando, tra le altre cose, la nullità del provvedimento per essere stato emesso all’esito di un procedimento viziato dalla irregolare notifica eseguita a lui e al suo legale dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale. Perfezionamento della notifica. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo di ricorso, ricorda che l’art. 150 c.p.p. prevede che, in alcune circostanze, il giudice possa autorizzare la notifica all’imputato con mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto. Inoltre, l’art. 148, comma 2- bis , c.p.p., prevede che l’autorità possa disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei e, in base al disposto dell’art. 16, comma 9, lett. c-bis del d.l. n. 179/2012, nei procedimenti penali la notificazione può essere eseguita a persone diverse dall’imputato se titolari di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi. Pertanto, in tali casi, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria invii l’atto all’indirizzo PEC del destinatario, mentre non occorre né l’acquisizione di uno specifico rapporto di consegna e neppure che l’ufficio mittente abbia avuto una ricevuta di accettazione”, bastando che l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una data e ora certa, dell’allegato notificato, essendo ciò sufficiente a perfezionare la notifica, che sarà pertanto pienamente valida. Dunque, continua la Suprema Corte, non vi è alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, spettando a quest’ultimo eseguire interventi tecnici al fine di recepire la notifica e i suoi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da una gestione non idonea dei propri strumenti informatici. Chiarito questo, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 novembre – 18 dicembre 2019, n. 51137 Presidente Costanzo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., riformava il provvedimento del 28/11/2018, con il quale il Tribunale di Palmi aveva disposto la sostituzione con la misura del divieto di dimora nel comune di Gioia Tauro della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare originariamente applicata a D.E.H. per un aggravamento delle esigenze cautelari, ordinando nei riguardi del predetto l’applicazione della ancora più grave misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava il Tribunale come il D. , imputato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e di un figlio, avesse disatteso in maniera grave e plateale le prescrizioni inerenti alla prima misura applicatagli, e come le pressanti esigenze di tutela delle vittime giustificassero la sostituzione della misura in corso con quella massima della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il D. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha denunciato la nullità del provvedimento per essere stato emesso all’esito di un procedimento viziato dalla irregolare notifica a lui e al suo patrocinatore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale reggino e ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere lo stesso Collegio ingiustificatamente aggravato il regime cautelare valorizzando i dati informativi che erano stati già utilizzati per l’adozione dell’originario provvedimento cautelare. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come noto, l’art. 150 c.p.p. prevede la possibilità che, in presenza di particolari circostanze che lo consiglino, il giudice possa autorizzare la notificazione di un atto a persona diversa dall’imputato con l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto. D’altro canto, l’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, consente che l’autorità giudiziaria possa disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei norma, questa, che va letta in collegamento con la specifica disciplina sulla notificazione telematica a mezzo P.E.C., secondo la quale, a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 9, lett. c-bis , convertito dalla L. n. 221 del 2012, nei procedimenti penali quello strumento di notificazione può essere utilizzato per persone diverse dall’imputato, se titolari di indirizzo P.E.C. risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Ora, è pacifico che, in siffatte ipotesi, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria esegua l’invio dell’atto con mail all’indirizzo P.E.C. del destinatario, mentre, al contrario di quanto affermato nell’odierna impugnazione, peraltro con note caratterizzate da una qual certa genericità, non occorre nè l’acquisizione di uno specifico rapporto di consegna e neppure che l’ufficio mittente abbia avuto una ricevuta di accettazione , bastando - come nella fattispecie è accaduto - che l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato, poiché tanto è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica ciò senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici in questo senso Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022 . 3.2. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo del ricorso, in quanto il Tribunale dell’appello cautelare ha sì richiamato i fatti per i quali il D. era imputato, essendogli stato contestato il delitto di cui all’art. 572 c.p. ai danni della moglie e di un figlio disabile, ma, ai fini della decisione di aggravamento del regime cautelare, ha valorizzato condotte successive all’esecuzione dell’originaria ordinanza applicativa della misura dell’allontanamento della casa familiare essendo stato accertato dalla polizia giudiziaria che il 12 novembre 2018 il prevenuto era stato trovato all’interno di quell’abitazione, dalla quale perciò non si era affatto allontanato, e che lo stesso aveva continuato a minacciare la moglie - la quale aveva in precedenza trovato il coraggio di denunciare l’accaduto al personale di polizia - pure cercando di indurla a ritrattare le accuse che gli aveva in precedenza rivolto. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p