Verso la diagnosi differenziale tra delitti di “ragion fattasi” ed estorsione

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione definitoria concernente i caratteri differenziali tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed il reato di estorsione. In particolare, andrà determinato se il criterio discretivo debba ravvisarsi nell'elemento oggettivo ovvero in quello soggettivo e se il reato di esercizio arbitrario possa includersi o meno tra i c.d. reati propri esclusivi.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la ordinanza n. 50696/19, depositata il giorno 16 dicembre. I calabresi di Rosarno”. Questo era il biglietto da visita che veniva sfoggiato dagli imputati per tentare di costringere alcune persone ad adempiere ad un'obbligazione oggetto di una controversia civilistica. La giustizia civile è lenta, si sa, e la strada dell'atteggiamento rudemente persuasivo sarà sembrata agli imputati la più corta ed efficace per ottenere un risultato soddisfacente. È servita loro, invece, ad ottenere una doppia conforme per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma – dopo la proposizione del ricorso per cassazione – il procedimento penale ha subito uno stop improvviso, e gli Ermellini hanno dirottato alle Sezioni Unite alcune interessanti questioni riguardanti le differenze che connotano il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispetto alla più grave fattispecie estorsiva, tutte le volte in cui il comportamento aggressivo risulti funzionale ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa astrattamente tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria. Cosa fa la differenza l'elemento oggettivo? La prima questione che viene posta all'attenzione del Supremo Consesso prende le mosse dallo stato di incertezza in cui versa la giurisprudenza di legittimità sul piano della diversificazione delle due fattispecie di esercizio arbitrario e di estorsione occorre riguardare all'elemento oggettivo o a quello soggettivo per trovare la differenza tra i due reati? Sul punto, si sono formati due orientamenti in netto contrasto tra loro. Ad avviso del primo dei due, ribadito fino al 2018, la distinzione andrebbe operata prendendo come punto di riferimento l'elemento oggettivo e, segnatamente, la condotta. In particolare, un nutrito gruppo di sentenze insistono nel qualificare come estorsione le condotte in cui la gravità della violenza o della minaccia superi un certo grado di importanza. Se quest'ultima, invece, rimane piuttosto contenuta allora la condotta violenta o minacciosa si caratterizza come un semplice elemento accidentale” nel senso improprio del termine pur sempre proporzionato rispetto all'intento – astrattamente lecito – perseguito dall'agente. Ove, invece, detti limiti – non scritti, e pertanto affidati al prudente apprezzamento del giudice di merito – dovessero essere valicati, ricadremmo nel terreno dell'estorsione. O quello soggettivo? L'altro filone di pensiero, sostenuto a varie riprese fino al 2017, invece cerca di valorizzare la differenza tra gli elementi soggettivi che distinguono l'estorsione dal meno grave reato di ragion fattasi” le condotte, secondo questo orientamento, potrebbero invece persino essere identiche in entrambe le fattispecie. L'elemento intenzionale dirimente è, quindi, quello del cercare di perseguire un risultato che l'azione mira a conseguire soddisfacimento di una pretesa anche erroneamente ritenuta legittima, ovvero ottenimento di un profitto francamente ingiusto? Ecco che, secondo questa corrente di pensiero, forme particolarmente virulente di violenza o di minaccia, persino a mano armata come la norma che incrimina l'esercizio arbitrario espressamente prevede quale aggravante potrebbero continuare ad integrare gli estremi del delitto di ragion fattasi. Reato comune o reato proprio esclusivo? Un altro passaggio su cui le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi riguarda la questione – rilevante nelle ipotesi in cui la condotta posta in essere non sia monosoggettiva – della possibilità che l'azione minacciosa o violenta diretta ad esercitare un diritto sia posta in essere da soggetto diverso dal presunto titolare della pretesa. Anche qui non v'è concordia di vedute secondo alcuni la condotta tipica dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rientra tra quelle di mano propria”, e cioè deve necessariamente essere posta in essere dal titolare del preteso diritto. In questo caso, l'eventuale contributo altrui concorrerebbe nel delitto di ragion fattasi. Sempre secondo questo indirizzo, il mandato” conferito ad un terzo che, a sua volta, andrebbe a minacciare o ad esercitare violenza per ottenere il soddisfacimento della pretesa comporterebbe sempre e comunque la configurazione del diverso, e più grave, delitto di estorsione. Attendiamo con ansia il verdetto chiarificatore. Come possiamo vedere, le questioni prospettate non sono affatto di poco momento. Ben venga l'intervento delle Sezioni Unite, nella speranza, però, che sia davvero risolutivo il vero problema è che, al di là delle questioni definitorie, la stragrande maggioranza delle vicende concretamente poste al vaglio dell'autorità giudiziaria sono diversamente definibili – come estorsione o come esercizio arbitrario – a seconda dell'apprezzamento di una innumerevole quantità di profili di merito che nessuna massima” giurisprudenziale potrà mai ingabbiare.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 settembre – 16 dicembre 2019, n. 50696 Presidente Rago – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Potenza, decidendo con le forme del giudizio abbreviato confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso. Si contestava agli imputati di avere minacciato le persone offese al fine di ottenere l’immediato adempimento di una obbligazione nei confronti del G. , senza attendere l’esito della causa civile pendente la sorella del G. aveva infatti promosso una causa nei confronti dei denuncianti con la quale, da un lato, contestava la violazione delle norme che disciplinavano le distanze tra fabbricati e le costruzioni in zona sismica, e, dall’altro, invocava il riconoscimento della usucapione di un diritto di servitù che gli avrebbe consentito l’accesso nel terreno confinante cfr. documentazione allegata ai ricorsi . Questa la ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte di appello i denuncianti A.A. e Gr.Gi. hanno riferito di essere soci della AL.DE.GRA costruzioni srl con sede in OMISSIS . Nel 2006 tale società avviava la costruzione di un complesso residenziale con una serie di villette su suolo ricevuto in permuta da G.N. , ricorrente, con promessa del trasferimento di alcuni immobili da realizzare nel medesimo terreno. La sorella del G. promuoveva un contenzioso civile che investiva la validità della permuta. Nonostante la pendenza della causa G.N. insisteva per ottenere al più presto il trasferimento degli appartamenti in costruzione ed il giorno 12 aprile 2013 si presentava presso il cantiere della società AL.DE.GRA in compagnia di P.S. e F.N. , i quali si presentavano come calabresi di Rosarno . F.N. rivolgendosi all’A. ed al Gr. affermava che G.N. vantava nei loro confronti un credito di 70.000 Euro e per questo motivo i due imprenditori avrebbero dovuto subito intestargli i beni promessi in permuta. La sollecitazione veniva contestualmente confermata dal G. . L’A. ed il Gr. rispondevano di non poter aderire alla richiesta prima della definizione del contenzioso pendente con la sorella del G. . F.N. rispondeva che se il trasferimento degli immobili non fosse avvenuto subito qualcuno si sarebbe fatto male , accreditandosi come il destinatario di un provvedimento di sequestro eseguito a causa dei suoi collegamenti con la ‘ndrangheta. Il P. prendeva sotto braccio l’A. e gli diceva vediamo di chiudere subito questa faccenda . 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del P. che deduceva 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione la motivazione sarebbe carente in ordine alla identificazione dell’apporto concorsuale del ricorrente dato che il P. si sarebbe limitato a rimanere silente, mentre le frasi ritenute minacciose erano state attribuite al solo F. non sarebbe stata inoltre valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa, secondo cui il G. avrebbe portato con sé il P. per dimostrargli che vantava un credito e, dunque per rassicurarlo in ordine alla sua solvibilità 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni dato che il G. vantava un credito nei confronti delle vittime e che il comportamento contestato, privo di efficacia coercitiva, era funzionale ad ottenere l’adempimento di quanto dovuto 2.3. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza non sarebbe stato valutato che l’accesso al cantiere si configurava come un comportamento estemporaneo ed occasionale 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso mancherebbe la prova dell’accrescimento dell’efficacia delle minacce correlata all’aggravante inoltre non sarebbe stato dimostrato che il F. , che aveva proferito le frasi ritenute minatorie, avesse precedenti o avesse, comunque, evocato l’associazione si deduceva inoltre che non era legittimo riconoscere l’aggravante solo in ragione del fatto che il luogo ove si consumava la minaccia era caratterizzato da un’alta infiltrazione mafiosa. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorreva per cassazione il difensore del F. che deduceva 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione, fin dal primo grado di giudizio, del contenuto dell’interrogatorio reso dal ricorrente nel corso del quale egli riferiva di avere contattato la sorella del G. per indurla a risolvere la questione tale attività di mediazione sarebbe stata confermata dalle persone offese e la sua mancata considerazione, oltre a costituire un vizio di motivazione, integrerebbe anche una lesione del diritto dell’accusato ad avere un doppio grado di giudizio tutelato dalla Convenzione Europea dei diritti umani art. 6 ed art. 2 protocollo addizionale n. 7 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di valutazione dell’attendibilità delle persone offese, che avrebbe meritato un vaglio approfondito considerato l’interesse vantato, correlato alla causa civile pendente inoltre si deduceva che sarebbe illogico attribuire al F. dapprima un comportamento minatorio e poi una attività di mediazione manifestatasi attraverso il contatto con la sorella del G. 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto l’esistenza di una pretesa civilistica riconducibile al G. , il fatto che il comportamento ritenuto minatorio era stato posto in essere in concorso con quest’ultimo, unitamente alla mancata emersione di un interesse personale del ricorrente, sarebbero circostanze ostative all’inquadramento della condotta come tentata estorsione ed indicative piuttosto della consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni 3.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso il riferimento che il F. aveva fatto al sequestro dei beni era riconducibile ad un comportamento involontario ed incauto, ma non era indirizzato ad intimorire le persone offese l’aggravante era stata invece riconosciuta valorizzando la percezione degli offesi senza che fosse dimostrato un comportamento oggettivamente integrante l’uso del metodo mafioso 3.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio la pena sarebbe eccessiva e il diniego delle attenuanti generiche sarebbe illegittimo dato che non avrebbe considerato l’incensuratezza ed il buon comportamento processuale del ricorrente. 4. Ricorreva anche il difensore del G. che deduceva 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione la motivazione sarebbe carente in ordine alla identificazione dell’apporto concorsuale del ricorrente dato che il G. durante l’incontro si sarebbe limitato a confermare la propria posizione debitoria nei confronti del P. non sarebbe stata inoltre valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero quella secondo cui il ricorrente avrebbe agito solo per dimostrare ai suoi creditori di vantare un credito nei confronti delle persone offese 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni dato che il G. vantava un credito nei confronti delle vittime e che il comportamento contestato, privo di efficacia coercitiva era unicamente rivolto a ottenere l’adempimento di quanto dovuto a ciò si aggiungeva che la sentenza non aveva riconosciuto l’esimente della desistenza nonostante ne ricorressero gli estremi 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso mancherebbe la dimostrazione della maggiore efficacia coercitiva delle minacce inoltre non sarebbe stato dimostrato che il F. , che aveva proferito le frasi minatorie, avesse precedenti o avesse in concreto evocato l’associazione si deduceva inoltre che non era sufficiente a connotare il comportamento come mafioso il fatto di essere stato posto in essere in territorio caratterizzato da una elevata infiltrazione della criminalità organizzata. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all’attenuante prevista dall’art. 114 c.p., che non sarebbe stata concessa nonostante l’emersione del ruolo marginale del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il collegio, ritenuta la rilevanza della questione relativa all’inquadramento della condotta contestata nella fattispecie prevista dall’art. 629 c.p. piuttosto che in quella prevista dall’art. 393 c.p., rimette al superiore scrutinio delle Sezioni unite la seguente questione a se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico b in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente c se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di mano propria e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile . 2. Si premette che il contrasto rilevato dal collegio risulta circoscritto ai soli casi in cui l’aggressione alla persona è funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria, essendo pacificamente inquadrate come estorsioni le condotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela. 2.1. Il caso in esame si inquadra tra quelli che hanno generato il contrasto non è in contestazione, infatti, che il G. avesse una pretesa giudizialmente tutelabile dato che avrebbe potuto agire ex art. 2932 c.c. per ottenere l’adempimento del preliminare che obbligava la società Al.De Gra a cedergli il 30% da calcolarsi sulla superficie lorda di ingombro del fabbricato degli immobili edificati sui terreni di sua proprietà. I giudici di merito non hanno ritenuto rilevante l’esistenza del diritto giudiziariamente tutelabile per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 393 c.p. ritenendo la minaccia esternata con l’evocazione della vicinanza del F. ad ambienti della criminalità calabrese presenta di per sé i caratteri dell’ingiusto tentativo di coartazione dell’altrui volontà, idonea ad integrare la fattispecie di tentata estorsione e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni pag. 5 della sentenza di appello ed a pag. 3 della sentenza di primo grado . 2.2. La questione relativa all’inquadramento delle condotte violente dirette a soddisfare un diritto giudiziariamente tutelabile nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che in quello di estorsione ha diviso la giurisprudenza, che ha espresso due macro orientamenti a l’uno effettua la diagnosi differenziale tra i reati valorizzando le differenze tra gli elementi oggettivi, b l’altro distingue le fattispecie valorizzando l’elemento psicologico. All’interno di questo secondo orientamento si distinguono le sentenze che valorizzano come elemento di differenziazione solo l’emersione della direzione della volontà alla soddisfazione del credito e quelle che, invece, ritengono che le modalità della condotta e dunque l’intensità della violenza e della minaccia rilevino ai fini del possibile riconoscimento del dolo dell’estorsione. 2.3. Secondo il primo orientamento, ovvero quello che valorizza le differenze tra gli elementi oggettivi il discrimine tra le fattispecie è rinvenuto nel livello di gravità della violenza o della minaccia che, se particolarmente elevato, giustifica l’inquadramento della condotta come estorsione Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Michelini e altri, Rv. 270425 Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010 - dep. 20/07/2010, P.M. in proc. Coppola, Rv. 247882 Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004 - dep. 10/12/2004, Caldara ed altri, Rv. 230709 . Secondo questo filone interpretativo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento l’aggressione contro la persona si pone come elemento accidentale, per cui non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza sicché quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018 - dep. 14/12/2018, Iannuzzi, Rv. 274256 Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, Rv. 272285 Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Michelinì e altri, Rv. 270425 Sez. 6, n. 11823 del 07/02/2017 - dep. 10/03/2017, P.M. in proc. Maisto, Rv. 270024 Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016 - dep. 30/11/2016, Arcidiacono, Rv. 268512 Sez. 2, n. 41452 del 19/07/2016 - dep. 04/10/2016, Stillitano, Rv. 268537, Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643 Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316 Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320 Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 263255 Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298 Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014 - dep. 23/07/2014, Donato, Rv. 261291 Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249 Sez. 6, n. 32721 del 21/06/2010 - dep. 07/09/2010, Hamidovic e altro, Rv. 248169 Sez. V, n. 28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882 Sez. VI, n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736 Sez. II, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992 Sez. II, n. 14440 del 5 aprile 2007, Mezzanzanica, rv.236457 Sez. II, n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709 Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156 . In sintesi secondo questa interpretazione la violenza e la minaccia, qualora rivestano caratteristiche di particolare gravità, tramutano in ingiusta la pretesa, anche se correlata ad un diritto tutelabile per via giudiziaria, ed impongono l’inquadramento della condotta nel delitto di estorsione ricorrendone tutti gli elementi oggettivi , ovvero l’aggressione violenta alla persona ed il profitto ingiusto, come mutato a causa della intensità della violenza. 2.4. L’orientamento in questione è stato recentemente oggetto di un approfondimento che si è concluso con l’affermazione la diagnosi differenziale tra i due reati, deve essere effettuata sulla base emersione della idoneità costrittiva dell’azione violenta contro la persona, non rilevando il fatto che l’aggressione sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile di fronte all’autorità giudiziaria Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, Maspero, Rv. 273837 Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa, Rv. 274469 . Si tratta di un orientamento che valorizza non tanto l’intensità della violenza o delle minaccia, la cui graduazione non è e non può essere identificata normativamente, ma l’effetto costrittivo dell’azione. Si è affermato infatti che sia l’estorsione che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono reati che si consumano attraverso l’uso della violenza e della minaccia ovvero attraverso il compimento di azioni potenzialmente costrittive entrambi prevedono, inoltre una forma aggravata nel caso in cui la condotta intimidatoria sia agita con armi, ovvero con uno strumento cui si riconosce un immediato potere coercitivo. Al nucleo comune costituito dal ricorso alla violenza e alla minaccia si associano diversi elementi differenziali. Nel caso dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni caratterizzano la fattispecie a il presupposto, ovvero la circostanza che l’autore è titolare di un diritto che gli consente di potere ricorrere al giudice , b la condotta, ovvero l’uso della violenza o minaccia, quindi di una attività intimidatoria che viene descritta come elemento necessario di fattispecie, senza la indicazione degli effetti sulla vittima c l’evento costituito dal farsi ragione da sé , attraverso il soddisfacimento della presunta pretesa legittima . Di contro il delitto di estorsione risulta caratterizzato dalla necessaria costrizione della persona che ha come effetto la acquisizione di un profitto ingiusto con altrui danno. Si afferma inoltre che per effettuare il corretto inquadramento ed individuare la linea di confine tra le fattispecie si rinvengono nella identificazione del bene protetto dalle due norme, ovvero a il monopolio statale nella risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’esercizio arbitrario b la tutela della persona , anche sebbene non solo nella sua dimensione patrimoniale con riguardo al delitto di estorsione. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, infatti collocato all’interno del titolo III del Codice, dedicato ai reati contro l’Amministrazione della giustizia, mentre il delitto di estorsione è allocato nell’ambito del titolo XIII, Capo I dedicato ai delitti contro il patrimonio consumati con violenza alla persona Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, cit . Si afferma infine che ritenere che in presenza di una pretesa tutelabile per via giurisdizionale o percepita come tale tutte le condotte violente o minacciose finalizzate a soddisfarla quel diritto debbano essere attratte nell’orbita dell’art. 393 c.p. si risolverebbe nell’assorbimento in tale fattispecie anche delle condotte che incidono sulla libertà personale, ovvero dei comportamenti idonei a trasformare la vittima in un mediatore non reattivo, strumentale al soddisfacimento della pretesa dell’autore e che la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non possa che essere ingiusta , nulla rilevando che lo stesso sia tutelabile per via giudiziaria Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, cit . In sintesi questa interpretazione a rileva una differenza oggettiva tra le condotte contestate nelle fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p., b valorizza la diversità dei beni giuridici tutelati, ovvero persona e patrimonio da un lato ed amministrazione della giustizia dall’altro, c rimarca la rilevanza dell’interpretazione costituzionalmente orientata e, dunque, la prevalenza del diritto alla incolumità personale rispetto al diritto di proprietà o di credito d afferma, infine che lo scrutinio in concreto del fatto ed il conseguente inquadramento nell’una piuttosto che nell’altra fattispecie presuppongono una accurata valutazione di merito, che deve essere riversata in una motivazione che dia conto attraverso l’analisi delle emergenze processuali dell’esistenza dell’effetto costrittivo, delle modalità di coinvolgimento dei terzi e di tutti gli altri elementi idonei a guidare l’interprete nella effettuazione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, Maspero, Rv. 273837 Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa, Rv. 274469 . 2.5. A tale indirizzo volto, si ripete, a valorizzare le differenze tra gli elementi oggettivi dei due reati, se ne è contrapposto un altro che individua invece come elemento specializzante l’elemento soggettivo. 2.5.1. È stato così deciso che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 -dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 257375 Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013 - dep. 10/01/2014, Traettino, Rv. 258071 Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014 - dep. 16/07/2014, Comite, Rv. 259966 Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014 - dep. 14/10/2014, Conte, Rv. 260474 Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015 - dep. 04/06/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106 Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015 - dep. 06/11/2015, Bonaccorso, Rv. 265190 Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015 -dep. 23/10/2015, Capuozzo, Rv. 265410 Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, Rv. 272285 . Si legge nella sentenza Fusco , capostipite di tale indirizzo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l’estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l’elemento intenzionale nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto nell’esercizio arbitrario, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile - di conseguenza, deve affermarsi che l’intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni - estorsione , atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393, comma 3 o art. 629 c.p., art. 628, comma 3, n. 1, e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell’agente ulteriori reati in concorso lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc. - Pertanto, ove la violenza e/o a minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto pur potendo, l’agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi - tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall’agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l’agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelatole davanti all’autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 257375 . Secondo questa interpretazione nella definizione del perimetro delle fattispecie previste dall’art. 393 c.p. e art. 629 c.p. è decisivo il fatto che l’art. 393 c.p. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa con armi , ovvero attraverso strumenti che implicano una intimidazione sicuramente grave , il che impedisce di assegnare al livello di gravità dell’aggressione il ruolo di elemento decisivo per effettuare la diagnosi differenziale tra i due reati. Nell’ambito di questo orientamento si segnala la decisione della Sesta sezione n. 45064 del 12/06/2014, Sevdari, Rv. 260662 che, in motivazione, osserva che la tesi che valorizza come elemento discretivo la gravità dell’aggressione entra in frizione con il principio di legalità art. 25 Cost. in quanto affida al giudice il compito di stabilire quando la violenza e la minaccia sono di gravità tali da integrare la fattispecie estorsiva. In sintesi secondo questo orientamento la condotta deve essere inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 393 c.p. ogni volta che la violenza o la minaccia risultino funzionali alla soddisfazione di una pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, nulla rilevando la gravità della violenza o della minaccia e, dunque l’efficacia costrittiva della condotta. 2.5.2. Come anticipato, alle sentenze che valorizzano come elemento discretivo la direzione della volontà verso il soddisfacimento della pretesa giudiziariamente tutelabile se ne affiancano altre che affermano che questo debba essere vagliato attraverso l’analisi delle modalità della condotta, di fatto riassegnando rilevanza decisiva alla intensità della violenza e della minaccia. Si è infatti affermato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente in relazione all’elemento psicologico nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare, onde evitare possibili ed anzi, per la verità, molto frequenti nella pratica interpretazioni strumentali, che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato Sez. V, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep. 2015, rv. 263589 - l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria Sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, rv. 260584 , ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur sempre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360 . Alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, peraltro, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. È noto, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Come acutamente osservato da Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv.265320, erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto che, al contrario, in motivazione premette espressamente di condividere , considerato che, come rilevato in dottrina, la doloscopia non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l’esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p. , ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile. Anche Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249, a sua volta erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto, premette di ritenere certamente esatto il rilievo che si legge nella impugnata sentenza, in base al quale il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale che, nell’estorsione, è caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto , ed aggiunge che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione testualmente Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360, § 9.2.8. . In sintesi secondo questo orientamento ribadisce che l’elemento discretivo tra le fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p. debba essere rinvenuto nell’elemento soggettivo tuttavia l’intensità della azione aggressiva può indicare l’esistenza del dolo dell’estorsione, la cui sussistenza non è automaticamente esclusa - come nell’orientamento inaugurato dalla sentenza Fusco - dalla dimostrazione dell’esistenza di una pretesa tutelabile per via giudiziaria coperta sotto il profilo soggettivo dalla volontà dell’autore di soddisfare il suo credito”. 2.5.3. Il contrasto all’interno dei due orientamenti che valorizzano come elemento discretivo tra fattispecie l’elemento soggettivo verte dunque sulle modalità di accertamento del profilo psicologico, ovvero sulla diversa valorizzazione degli elementi di fatto che dimostrano l’esistenza del dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che di quello dell’estorsione la tesi che valorizza la modalità dell’azione come indicatore di dolo , ritiene che una aggressione alla persona grave , indichi ipso facto l’estorsione, nulla rilevando che la condotta violenta sia diretta a tutelare un diritto che potrebbe essere fatto valere in giudizio seppure con esiti incerti . L’altra tesi valorizza invece tutti gli indicatori che dimostrano che la volontà dell’agente è rivolta verso la soddisfazione di un diritto assistito da una tutela giudiziaria che, se attivata, potrebbe avere esiti favorevoli all’agente si tratta di un elemento ritenuto incompatibile con la natura sicuramente ingiusta del profitto e del danno necessari per integrare l’estorsione, nulla rilevando, in questo caso, la gravità dell’aggressione alla persona. 2.6. A margine della rassegna, ed al fine di meglio inquadrare la genesi del contrasto, si rileva che le divaricazioni interpretative registrate presuppongono che vi sia un concorso apparente di norme e, dunque, che via sia un reato con capacità assorbente, senza prendere in esame la possibilità del concorso formale tra i reati, che potrebbe trovare plausibile legittimazione nella diversa collocazione sistematica delle norme che prevedono i reati di estorsione e di esercizio arbitrario e nella diversità dei beni giuridici tutelati. In materia le Sezioni Unite hanno affermato che il concorso apparente di norme ricorre ove, attraverso un confronto degli elementi strutturali, più fattispecie risultino applicabili al medesimo fatto, e che lo stesso è regolamentato dall’art. 15 c.p., secondo cui quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito . Da tale norma si trae il principio generale che, ove si escluda il concorso apparente, è possibile derogare alla regola del concorso di reati solo quando la legge contenga l’espressione delle c.d. clausole di riserva, le quali, inserite nella singola disposizione, testualmente impongono l’applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente che si individua seguendo una logica diversa da quella di specialità Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017 - dep. 28/04/2017, Stalla ed altro, Rv. 269668 . A titolo esemplificativo un caso di concorso formale assonante a quello ipotizzato è inoltre quello tra il reato previsto dall’art. 513 bis c.p. e l’estorsione, si è affermato infatti che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall’art. 513 bis c.p. non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi Sez. 2, n. 46992 del 10/12/2008 - dep. 18/12/2008, Padula e altro, Rv. 242301 . In sintesi nel confronto tra fattispecie a se si ritiene che si versi in un ipotesi di concorso apparente di norme ove l’elemento specializzante si rinvenga nell’esistenza di una pretesa tutelabile di fronte alla autorità giudiziaria e dalla correlata volontà di soddisfare il credito l’art. 393 c.p., si rivela fattispecie speciale ed attrattiva ove invece si ritenga che l’elemento specializzante sia la costrizione della persona il reato attrattivo diventa il 629 c.p. b diversamente, ove si si valorizzi la diversità dei beni giuridici tutelati, ovvero l’ amministrazione della giustizia , da un lato art. 393 c.p. , e la incolumità della persona dall’altro art. 629 c.p. si potrebbe ipotizzare il concorso formale tra reati. 2.7. Il collegio ritiene, in conclusione, che gli sforzi interpretativi effettuati per definire l’area di operatività delle fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p. non abbia portato ad approdi interpretativi stabili e consolidati, tale non essendo neanche l’ultimo in ordine cronologico, rappresentato dalla esegesi contenuta nella sentenza Maspero Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018 , che valorizza una critica distinzione della capacità coercitiva espressa in concreto dalla violenza e dalla minaccia non coerente con quanto affermato in tema di definizione delle condotte di costrizione ed induzione da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 14/03/2014, Maldera e altri, Rv. 258475, § § 11, 13 e 14 . 3. Controverso è anche il tema del concorso di persone nel reato previsto dall’art. 393 c.p.p. sul quale, per le ragioni che di seguito si esporranno, si ritiene ugualmente necessario un intervento delle Sezioni unite. 3.1. In punto di fatto si rileva che nel caso in esame, come si evince dal capo d’imputazione, la minaccia estorsiva è stata proferita dal creditore G. , confermata dal F. terzo estraneo e ribadita dal P. anch’egli terzo estraneo il quale interveniva nella discussione pronunziando, con tono apparentemente ironico, la frase che belle villette state costruendo , facendo riferimento alle strutture edificate nel cantiere delle vittime e, dopo avere preso sottobraccio l’A. , l’ulteriore espressione vediamo di chiudere subito questa faccenda . Si tratta dunque di un caso in cui l’azione tipica risulta posta in essere dal titolare della posizione qualificata, ma che risulta contestualmente sostenuta da condotte rafforzative, rectius agevolatrici , poste in essere dai correi presenti nel luogo e nel momento in cui si è verificata la condotta illecita. 3.1. L’ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato previsto dall’art. 393 c.p. è stato quello di ritenere che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia con violenza alle cose che con violenza alle persone rientra tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano perché richiedono che la condotta tipica sia posta in essere dal titolare della posizione qualificata, ovvero del diritto di credito giudiziariamente azionabile ne consegue che, se la condotta tipica è posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della persona offesa, che agisca su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie. Nei casi in cui la condotta tipica è invece posta materialmente in essere da chi intende farsi ragione da sé medesimo , è, al contrario, configurabile il concorso - per agevolazione , od anche morale - nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall’agente nei confronti della persona offesa Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 Ud. dep. 03/11/2016 , Musa, Rv. 268360 § § 9.2.5.2. e 9.2.10 . Si tratta di interpretazione che indirizza chiaramente verso la qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che la condotta violenta sia posta in essere da un terzo, sebbene su mandato del titolare del diritto che si intende soddisfare l’inquadramento dell’esercizio arbitrario come reato proprio esclusivo inibisce infatti l’operatività della norma generale sul concorso di persone nel reato, che rimane applicabile solo nei casi in cui il contributo del terzo non esaurisca l’azione tipica, ma si atteggi come azione agevolatrice , anche solo morale, rispetto alla condotta tipica posta in essere dal titolare del diritto Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, § 9.2.5.2. . Tale significativo ed innovativo approdo ermeneutico non registra sentenze successive di segno contrario anche se, Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, Rv. 272285, ritiene, con motivazione contratta sul punto, configurabile il concorso . 3.2. Corre l’obbligo di evidenziare che, rispetto alla giurisprudenza che esclude la possibilità che l’azione tipica del reato previsto dall’art. 393 c.p. sia posta in essere da un soggetto non titolare della posizione qualificata, si pone in una prospettiva diversa quella che esamina il tema del concorso valorizzando la differenza dell’elemento oggettivo tra i reati di estorsione e ragion fattasi si è affermato, infatti, che quando il mandato alla riscossione del credito sia conferito a terzi dotati di esprimere una singolare forza di intimidazione, in quanto appartenenti a consorzi con riconosciuta capacità criminale è ragionevole che l’azione violenta produca l’effetto costrittivo tipico dell’estorsione Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, Maspero, Rv. 273837 Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa, Rv. 274469 . 3.3. Altra giurisprudenza ponendo invece l’attenzione sull’elemento soggettivo ha rilevato che, di regola, il terzo esattore è mosso da un interesse proprio non coincidente con quello del mandante, consistente nell’accrescimento della propria capacità criminale e generatore di profitti e che, pertanto, ogni volta che l’azione violenta volta alla riscossione del credito sia posta in essere dal terzo dovrà essere verificato se questi sia portatore di un proprio interesse, diverso ed ulteriore rispetto a quello vantato dal titolare del diritto, potendosi configurare un eventuale concorso nel reato di cui all’art. 393 c.p. solo ove tale interesse esclusivo del terzo risulti assente Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267123, § 2.3. Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, Rv. 268630 . 3.4. In sintesi nel valutare la condotta dell’esattore estraneo al rapporto contrattuale la giurisprudenza ha mostrato una chiara tendenza ad escludere la sua riconducibilità alla fattispecie prevista dall’art. 393 c.p. nella sua dimensione concorsuale la contrazione dell’area di operatività del concorso nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è avvenuta a attraverso il riconoscimento della qualifica di reato proprio esclusivo all’art. 393 c.p., con la correlata esclusione radicale della configurabilità del concorso del terzo nei casi di collaborazione che non si risolva in un contributo agevolatore atipico b rilevando che all’intervento del terzo esattore sono associati, da un lato, l’accrescimento dell’efficacia costrittiva dell’azione e, dall’altro, l’emersione di interessi individuali non coincidenti con quelli del titolare del diritto, circostanze che indirizzano entrambe verso la qualificazione della condotta come estorsione. 3.5. Di fronte a tale frammentato quadro giurisprudenziale il collegio, come anticipato, ritiene necessario il vaglio chiarificatore delle Sezioni Unite. In particolare si dubita della legittimità dell’inquadramento del reato di ragion fattasi tra quelli propri esclusivi e della correlata, automatica, limitazione all’operatività del concorso che, a seguito di tale scelta ermeneutica, resta circoscritto solo alle condotte concorsuali agevolatrici che non esauriscono l’azione tipica. La Cassazione ha chiarito che i reati propri esclusivi sono caratterizzati dalla necessità che il soggetto qualificato sia l’esecutore del fatto tipico ad esempio, nel reato di incesto , essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato, prospettandosi, in difetto, reato comune, ovvero nessun reato in tali casi, il concorso è ammesso, ma come condotta collaterale ed accessoria rispetto all’azione tipica che per ritenere integrato il reato deve esser posta in essere dal titolare della posizione qualificata ad es. l’extraneus che incita un testimone a deporre il falso La necessità che la condotta tipica sia posta in essere esclusivamente dall’autore qualificato e dunque l’inquadramento della fattispecie nella categoria del reato di mano propria , di regola, deve essere ricavata dalla descrizione della condotta, dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi come, ad esempio, dai particolari rapporti tra autore e soggetto passivo. Diversamente nei reati propri comuni, ovvero non esclusivi , non è indispensabile che il titolare della qualifica sia l’esecutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento per tale categoria di reati il concorso dell’extraneus è, pertanto, sempre ammissibile, e non soffre alcuna limitazione, essendo configurabile anche nei casi in cui lo stesso compia integralmente l’azione tipica Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991 - dep. 30/04/1991, P.M. e Aceto ed altri, Rv. 187201 Sez. 1, n. 5607 del 09/04/1984 Ud. dep. 14/06/1984 , Sparacino, Rv. 164837 Sez. 6, n. 5447 del 05/11/2004 Ud. dep. 12/02/2005 , Carrozza, Rv. 230875 Sez. 6, n. 35850 del 05/05/2008 Ud. dep. 18/09/2008 , P.C. in proc. Nizzola, Rv. 241204 Sez. 6, n. 506 del 03/10/2008 Ud. dep. 09/01/2009 , Scala, Rv. 242364 Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 Ud. dep. 17/05/2013 , Barla, Rv. 255365 Sez. 2, n. 20182 del 22/04/2015 Ud. dep. 15/05/2015 , Spampinato, Rv. 263573 Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013 Ud. dep. 09/12/2013 , Albasi, Rv. 257566 Sez. 5, n. 39387 del 27/06/2012 Ud. dep. 05/10/2012 , Ferrantelli, Rv. 254319 Sez. 5, n. 6470 del 19/03/1999 Ud. dep. 25/05/1999 , P.m. in proc. Bortoletti, Rv. 213811 . 3.5.2. Come anticipato, la sentenza Musa Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016 , introducendo una interpretazione ad oggi non espressamente contrastata, afferma che l’art. 393 c.p. è un reato di mano propria, valorizzando sia un argomento letterale, ovvero il fatto che la norma indica l’autore del reato in colui che si fa ragione da sé medesimo , sia un argomento di natura sistematica, individuato nel fatto che i reati previsti dagli artt. 392 e 393 c.p.p. sono posti a tutela dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione, il c.d. monopolio giurisdizionale, nella risoluzione delle controversie sicché se può - in determinati casi ovvero in difetto della presentazione della querela da parte del soggetto a ciò legittimato - essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ragione da sé medesimo , non può mai essere tollerata l’intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato, esercitandone le inalienabili prerogative nell’amministrazione della giustizia Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 268360, § 9.2.5.3. . Osserva invero il collegio che l’argomento letterale è confutabile perché è controbilanciato dall’incipit dell’art. 393 c.p. che esordisce con chiunque , che indica che ci si trova al cospetto di un reato comune , come risulta confermato dal fatto che gli elementi costitutivi del reato pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria violenza o minaccia non riguardano, nè richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agente. Del pari, non appare dirimente neanche l’argomento di natura sistematica, dato che il fatto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si configuri come un baluardo di tutela del monopolio statale della gestione dei conflitti, non giustifica la contrazione dell’area di operatività dell’art. 110 c.p. il legislatore, avendo inserito nel tessuto codicistico i reati previsti dagli artt. 392 e 393 c.p. ha infatti apprestato la tutela cha ha ritenuto adeguata alle condotte di ragion fattasi , senza limitare la penale rilevanza della violazione del monopolio giurisdizionale alle condotte poste in essere solo dal titolare del preteso diritto. 3.5.3. Ciò detto, il collegio ritiene che, se sì assume che l’elemento caratterizzante del reato proprio esclusivo sia la necessità che l’azione tipica sia posta in essere dall’autore qualificato allora, per stabilire se un reato è ascrivibile a tale categoria, è sufficiente ricorrere ad un giudizio controfattuale, volto a verificare se il reato, in rerum natura, possa essere commesso anche da un terzo. Ebbene si ritiene che, nel caso del reato previsto dall’art. 393 c.p. non vi siano ragioni ontologiche , correlate alla natura della condotta di esazione violenta del credito, che impediscono che l’azione materiale descritta dall’art. 393 c.p. sia posta in essere da terzi esecutori che agiscono per soddisfare le ragioni del mandante diverso è, all’evidenza, il caso dell’incesto o dell’evasione, ovvero di quei reati della cui natura propria ed esclusiva nessuno dubita. 3.5.4 In conclusione il collegio ritiene che la definizione dei casi in cui sia possibile configurare il concorso di persone nel delitto di ragion fattasi tema strettamente connesso alla sua qualifica come reato di mano propria sia rilevante per la decisione del caso in esame ritiene inoltre che, essendo emerse su tale tema significative discrasie interpretative, non risolte neanche dalla sentenza Musa , che presenta le criticità rilevate, sia necessario il vaglio delle Sezioni Unite. 4. Si rimettono pertanto al superiore vaglio delle Sezioni Unite le seguenti questioni a se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico b in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente c se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di mano propria e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni unite.