Finta vendita online: la ricarica della carta prepagata vale come profitto

Respinta la linea difensiva proposta dal legale dell’uomo sotto processo per avere organizzato su internet la finta vendita di una consolle. Per i giudici l’accredito della somma pattuita su una carta di pagamento ricaricabile è catalogabile come profitto”, ingiusto in questo caso.

Finta vendita online la persona che ha proposto ai potenziali compratori una consolle, riesce a trovare un acquirente, chiude l’accordo e incassa il prezzo pattuito tramite una ricarica su carta ‘Postepay’, ma ‘dimentica’ volutamente di spedire il bene al nuovo proprietario. Inevitabile la condanna per truffa”, poiché, spiegano i giudici, l’accredito su una carta di pagamento ricaricabile” è sicuramente catalogabile come profitto”, palesemente ingiusto in questo caso. Cassazione, sentenza n. 49195/19, sez. II Penale, depositata oggi . Ricarica. Sotto accusa un uomo che ha utilizzato il sito di vendite on line ‘Ebay’ per piazzare solo virtualmente una consolle. Chiare le condizioni imposte al potenziale acquirente, mostratosi interessato al prodotto egli vuole 130 euro, che dovranno essere versati tramite ricarica sulla sua carta ‘Postepay’, e solo successivamente provvederà alla spedizione della consolle. Quest’ultimo passaggio non si è però mai concretizzato, mentre il – finto – venditore ha ottenuto la ricarica richiesta. Inevitabile il processo per il reato di truffa. E logica la condanna, sia in primo che in secondo grado, per la persona che proposto la consolle sul sito di ‘Ebay’. In Cassazione, però, il legale dell’uomo sotto accusa prova a ridimensionare la condotta del suo cliente, sottolineando, in particolare, che non si può parlare di responsabilità penale poiché egli ha ricevuto solo una ricarica sulla ‘Postepay’, che non può essere ritenuto un mezzo di pagamento . Questa obiezione viene però respinta in modo netto dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ribattono che con l’accredito di 130 euro sulla carta di pagamento ricaricabile il finto venditore si è garantito un profitto ingiusto . Assolutamente corretta, quindi, la condanna per truffa , poiché l’uomo sotto processo ha ricevuto l’importo richiesto ma non ha poi effettuato la consegna della consolle che era oggetto di vendita.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 giugno – 4 dicembre 2019, n. 49195 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. Ma. Du. ricorre per Cassazione avverso la sentenza del 16/12/2014 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 7/3/2013 dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di truffa, per aver posto in vendita sul sito internet ebay una consolle PSP slim elettronica , ricevendo dalla persona offesa 130,00 Euro come ricarica su carta postpay, senza inviare il bene al predetto. A sostegno del ricorso, il Du. deduce 1.1. La violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 CEDU e dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. per non essere il ricorrente venuto a conoscenza dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, essendo stata effettuata la notifica all'imputato ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e non anche al difensore . 1.2. La violazione di legge per essersi riconosciuta la responsabilità del ricorrente per aver ricevuto una ricarica sulla post pay, che non può essere ritenuto un mezzo di pagamento. 1.3. La violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato il Du. dal Tribunale di Cremona, luogo di residenza della persona offesa, mentre la competenza territoriale andava determinata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. in considerazione del luogo ove il reato è stato consumato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi dedotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto non solo il ricorrente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ha nominato quale suo difensore l'avv. Maurizio Di Marco sicché era evidentemente a conoscenza della predetta sentenza , ma questi ha anche proposto appello, così sanando ogni eventuale vizio della notifica dell'estratto contumaciale. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, infatti, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale è sanata dalla proposizione dell'impugnazione, anche nel merito, avverso la medesima sentenza da parte dell'imputato Sez. 2, n. 46276 del 16/11/2011 - dep. 14/12/2011, Palmarini, Rv. 251540 . In tema di appello, infatti, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione. Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013 - dep. 06/11/2013, Pinsoglio e altro, Rv. 257134 Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013 - dep. 13/08/2013, Pepe, Rv. 256102 . 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando incontrovertibile che, ricevendo l’ accredito su carta di pagamento ricaricabile il Du. ha ricevuto un profitto, nel caso di specie ingiusto, così perfezionandosi il reato ascritto al ricorrente, che aveva posto solo apparentemente in vendita la consolle per la cui cessione aveva ricevuto l'importo predetto sulla sua carta postepay . 3.3. E' proprio tale accredito a rendere manifestamente infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale, peraltro inammissibile anche per la sua tardività, in quanto proposta per la prima volta con i motivi di appello, e pertanto ben oltre il termine di decadenza posto dagli artt. 8 e 491 cod. proc. pen., come rilevato anche nella sentenza impugnata. Nel delitto di truffa, infatti, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile nella specie postepay , il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017 - dep. 24/03/2017, Spagnolo, Rv. 269429 . 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.