Sull’intervento della parte civile nel giudizio avente ad oggetto solo il trattamento sanzionatorio

Non è consentito l’intervento della parte civile nel giudizio di impugnazione, incluso il grado di rinvio, che ha per oggetto solo il trattamento sanzionatorio, non rivestendo questo nessuna incidenza sugli interessi civili della parte stessa. Ove l’intervento sia comunque avvenuto, non possono dirsi a carico dell’imputato le relative spese sostenute dalla parte civile.

Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 48674/19, depositata il 29 novembre. La vicenda. La Cassazione annullava la decisione della Corte d’Appello, emessa nei confronti di un imputato che aveva posto in essere atti persecutori ex art. 612-bis c.p., con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, ritenendolo come da rideterminarsi. In sede di rinvio la Corte territoriale rideterminava la pena e condannava l’imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. Avverso la decisione di rinvio propone ricorso l’imputato lamentando che non era stato soccombente nel giudizio di rinvio e dunque condanna in favore della parte civile non si sarebbe dovuta adottare. Spese di parte civile. La Cassazione ritiene fondato il ricorso e rileva che il giudice di rinvio ha illegittimamente statuito sulle spese di parte civile del grado svoltosi dinanzi a lui. Infatti, non è consentito l’intervento della parte civile nel giudizio di impugnazione, incluso il grado di rinvio, che ha per oggetto solo il trattamento sanzionatorio, non rivestendo questo nessuna incidenza sugli interessi civile della parte stessa. I Giudici proseguono dicendo che, ove l’intervento sia comunque avvenuto, non possono dirsi a carico dell’imputato le relative spese. Osserva la Suprema Corte che il giudizio di rinvio ha un orizzonte cognitivo necessariamente segnato dall’ambito della pronuncia rescindente nel caso di annullamento con rinvio in ordine alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è precluso – già in astratto – di rilevare cause di non punibilità, o di estinzione del reato antecedenti come nella specie alla deliberazione della sentenza di legittimità . Alla luce di questo, la Suprema Corte rileva che la presenza della parte civile nel celebrato giudizio di rinvio non era giustificata, pertanto la statuizione civilistica adottata deve essere espunta dalla sentenza impugnata, la quale deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla rifusione delle spese liquidate in favore della parte civile nel giudizio di rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 settembre – 29 novembre 2019, n. 48674 Presidente Iasillo – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza 4 ottobre 2017 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione - giudicando sul ricorso proposto da T.S. avverso la decisione della Corte di appello di Catania, che aveva confermato la condanna a suo carico per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. - annullava la decisione stessa, senza rinvio quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 38 del 2009, art. 8, che eliminava, e con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio rideterminarsi, previa nuova comparazione tra le circostanze attenuanti e l’aggravante residua , rigettando l’impugnazione nel resto. In sede di rinvio, la Corte etnea riteneva prevalenti le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta, che sospendeva condizionalmente, e condannava l’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, contestualmente liquidate. 2. Avverso la decisione di rinvio T. , ritualmente assistito, ricorre nuovamente a questa Corte, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 541 c.p.p., nonché il vizio della motivazione. Nel giudizio di rinvio l’imputato non sarebbe stato soccombente, e la condanna in favore della parte civile non si sarebbe dovuta adottare. 3. In memoria, tempestivamente depositata, la parte civile osserva che, nel giudizio di rinvio, l’imputato aveva domandato di accedere all’istituto di cui all’art. 162-ter c.p. introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , e l’istanza era stata respinta dalla Corte di appello, conformemente alle richieste della medesima parte civile, per intempestività e per l’espresso divieto di cui all’ultimo comma della citata disposizione codicistica sicché pienamente giustificata sarebbe la corrispondente remunerazione dell’attività difensiva di tale parte. 4. Il ricorso è fondato. 5. Il giudice di rinvio ha, invero, illegittimamente statuito sulle spese di parte civile del grado svoltosi dinanzi a lui. Non è infatti consentito l’intervento della parte civile nel giudizio di impugnazione, incluso il grado di rinvio, avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, il quale non riveste alcuna incidenza sugli interessi civili della stessa parte e, nel caso in cui l’intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell’imputato le relative spese da ultimo, Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935-01 . Nè vale in contrario l’argomento odierno, sviluppato dalla parte civile, per cui, nella concreta vicenda processuale, l’imputato avrebbe introdotto, pur nella sede di rinvio come sopra delimitata, questioni inerenti la sua responsabilità penale. A parte che tale rilievo manca di autosufficienza non risultando dalla sentenza impugnata la relativa circostanza, nè avendo la parte interessata allegato al ricorso, trascritto o comunque specificamente individuato, l’atto processuale che comproverebbe l’assunto , è dirimente il fatto che il giudizio di invio ha un orizzonte cognitivo necessariamente segnato dall’ambito della pronuncia rescindente nel caso di annullamento con rinvio in ordine alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è precluso già in astratto - di rilevare cause di non punibilità, o di estinzione del reato, antecedenti come nella specie alla deliberazione della sentenza di legittimità da ultimo, Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018, Cerra, Rv. 272974-01 . Stante l’esistente preclusione, la presenza della parte civile nel celebrato giudizio di rinvio non poteva, in alcun caso, considerarsi giustificata. 6. La statuizione civilistica, adottata in violazione di legge, deve essere pertanto espunta dalla sentenza impugnata, la quale deve essere annullata senza rinvio in correlazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese liquidate in favore della parte civile nel giudizio di rinvio, che elimina. Motivazione semplificata.