Valutazione della tardività colpevole se l’impugnante è un detenuto

La colpevole tardività del reclamo proposto dal detenuto deve essere valutata nella sua concretezza dal giudice, poiché in questo caso la libera circolazione dell’impugnante è vincolata agli orari di uscita dalla cella previsti dal regolamento dall’Istituto Penitenziario in egli cui si trova.

Così la Cassazione con sentenza n. 48505/19, depositata il 28 novembre. Reclamo ritenuto tardivo. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da un detenuto avverso un provvedimento del magistrato di Sorveglianza con cui gli veniva negato un permesso per partecipare al battesimo della nipote. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, aveva ritenuto tardivo il reclamo, poiché depositato oltre il termine delle 24 ore previsto dall’art. 30- bis , comma 3, ord. pen Avverso la decisione il detenuto propone ricorso in Cassazione per mezzo del suo difensore, lamentando che il reclamo sia stato rigettato poiché proposto alle 8 45 quando il termine scadeva alle ore 8 15, non avendo valutato il giudice la sua concreta possibilità o impossibilità di presentarsi entro le 8.15 all’Ufficio Matricola, posto che l’Istituto penitenziario consentiva di uscire dalla cella dalle ore 9 in poi. Persona detenuta e valutazione concreta della tardività colpevole. La Cassazione ritiene fondato il motivo e rileva che, posto che la disciplina dei termini processuali ex art. 172 c.p.p. si applica anche a quelli di cui alle varie disposizioni dell’Ordinamento penitenziario, nel caso concreto il Giudice avrebbe dovuto approfondire se vi fosse o meno una colpevole tardività del reclamo. La Suprema Corte, infatti, rileva che il concetto di orario di ufficio”, oltre a tenere conto della funzionalità dell’atto che deve essere depositato e dei successivi adempimenti che spettano all’ufficio che ha ricevuto il deposito di un atto, deve essere valutata nella sua concretezza caso per caso, senza negare la flessibilità fisiologica degli orari di apertura al pubblico degli uffici. Questo è stato avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato in materia di impugnazioni l’ammissibilità dell’atto proposto l’ultimo giorno utile dopo l’orario di chiusura dell’ufficio della cancelleria sempre che il ricevimento dell’atto non sia iniziativa unilaterale del funzionario ma sia conseguenza di una consuetudine instaurata nell’ufficio purché l’atto venga presentato in tempo prossimo all’orario di chiusura dell’ufficio. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto facendo discendere la tardività automaticamente in base all’orario di deposito. Osserva la Cassazione che, se tale conclusione può avere senso rispetto alle persone la cui libera circolazione non sia ostacolata, essa non si concilia con le situazioni in cui la libertà dell’impugnante sia ristretta, non potendo costui concretamente uscire dalla stanza detentiva prima di un certo orario. Considerato che il reclamo era stato depositato con un ritardo di pochi minuti e che il detenuto non aveva possibilità di muoversi liberamente, andava valutata nel concreto l’eventuale tardività colpevole. Chiarito questo, la Cassazione annulla il decreto impugnato e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 ottobre – 28 novembre 2019, n. 48505 Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 07/03/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo proposto da V.G. avverso il provvedimento in data 08/11/2018 del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia che aveva respinto la richiesta di permesso di necessità avanzata dal detenuto per partecipare al battesimo della nipote, non ritenendo che l’evento potesse riferirsi all’ipotesi di cui all’art. 30 Ord.Pen., comma 2. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il detenuto aveva proposto reclamo, ma che esso però era tardivo poiché depositato oltre il termine di 24 ore stabilito dall’art. 30 bis Ord.Pen., comma 3. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Monica Moschioni. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , inosservanza di norme sostiene che il reclamo era stato rigettato poiché proposto alle ore 08.45 quando il termine scadeva alle ore 08.15, ma era irragionevole operare un computo a minuti su di un termine processuale rispetto al quale, secondo l’art. 172 c.p.p., non deve computarsi l’ora in cui è iniziata la decorrenza, per cui il principio generale vuole che l’ora va computata per intera e non a frazioni e che quindi la decorrenza del termine deve iniziare dall’ora successiva a quella in cui vi è stata la comunicazione peraltro, il detenuto doveva proporre reclamo compatibilmente con l’orario di apertura dell’Ufficio Matricola e nel rispetto delle formalità poiché non vi è un accesso libero ad esso si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 bis Ord.Pen. con riferimento all’art. 111 Cost., commi 1 e 3, circa la congruità di un termine così esiguo per preparare la difesa e richiedere un ausilio tecnico. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , manifesta illogicità della motivazione lamenta che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto verificare la concreta possibilità per il detenuto di presentarsi entro le ore 08.15 nell’Ufficio Matricola, considerato il regolamento interno dell’Istituto di Pena di Parma che non consentiva di uscire dalla cella prima delle ore 09.00 senza apposita autorizzazione, formalità che il detenuto aveva rispettato senza però riuscire incolpevolmente ad arrivare per tempo all’ufficio. 3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Non vi è dubbio che la disciplina generale dei termini processuali di cui all’art. 172 c.p.p., si applica anche a quelli di cui alla varie disposizioni dell’Ordinamento Penitenziario. Parimenti, questa Corte ha affermato - proprio in una fattispecie nella quale vaniva in rilievo la chiusura dell’Ufficio Matricola dell’Istituto di Pena - che il termine processuale del quale sia prevista la scadenza ad horas non può essere prorogato al giorno feriale successivo, qualora venga a scadere in giorno festivo Sez. 1, n. 10762 del 05/03/2009, Rv. 242840 . Tuttavia il Collegio reputa che, nel caso concreto, una specifica questione sollevata dal ricorrente avrebbe, dovuto essere oggetto di più approfondito esame, proprio al fine di verificare l’eventuale colpevole tardività del reclamo. 2. In linea generale, trattandosi di una doglianza che attiene al rapporto tra la possibilità di esercizio del diritto di impugnare e la rigidità degli orari di consentita circolazione nell’Istituto di Pena, va rilevato che questa Corte ha già affrontato tematiche che, seppure non sovrapponibili, tuttavia attengono alla medesima problematica così, il concetto di orario di ufficio , oltre a tenere conto della funzionalità dell’atto che deve essere depositato e dei successivi adempimenti che spettano all’ufficio che ha ricevuto il deposito di un atto, deve essere valutato nella sua concretezza, caso per caso, senza negare la flessibilità, per così dire fisiologica, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici medesimi, spesso consuetudinaria, specialmente in uffici di modeste dimensioni. La rilevanza della prassi - sempre che tale flessibilità non venga utilizzata per dar luogo a favoritismi o corsie preferenziali tra i diversi utenti e che lasci intatta il principio di parità tra le parti del processo - è stata accettata ed avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato, ad esempio in materia di impugnazioni, l’ammissibilità dell’atto proposto l’ultimo giorno utile dopo l’orario di chiusura dell’ufficio della cancelleria, sempre che il ricevimento del relativo atto non derivi da un’iniziativa unilaterale del funzionario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell’ufficio, ovviamente purché l’atto venga presentato in tempo prossimo all’orario di chiusura dell’ufficio stesso in tal senso, Sez. 6, n. 7627 del 30/7/1996, PM in proc. Alleruzzo e altri, Rv. 206582 - nel caso di specie erano state ritenute ammissibili l’impugnazione del pubblico ministero e quella dell’imputato presentate rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l’orario di chiusura della cancelleria . Tanto premesso, il Tribunale di Sorveglianza, sostanzialmente de plano, ha affermato che, pur nella peculiarità della fattispecie, l’inammissibilità dell’atto di impugnazione per tardività discendeva automaticamente dal suo orario di deposito tuttavia questa conclusione - che può avere certo significato rispetto a persone la cui libertà di circolazione non sia ostacolata - stride rispetto allo stato restrittivo dell’impugnante, nel senso che opportunamente andava verificato quanto sostenuto dal ricorrente e cioè l’impossibilità concreta di uscire dalla stanza detentiva prima di un determinato orario incompatibile esso con la tempestività del deposito del reclamo nonostante la tempestiva richiesta avanzata agli operatori penitenziari e la specificazione della ragione di quella richiesta. A maggior ragione questo accertamento mostrava le connotazioni di opportunità in considerazione dell’esiguo ritardo di pochi minuti nel deposito del reclamo. In altri termini, dato per assodato che il detenuto non ha la possibilità di muoversi liberamente nell’Istituto di Pena, l’accertamento relativo alla correttezza della richiesta fatta e della tardività dell’accompagnamento nell’Ufficio Matricola diveniva rilevante ai fini di valutare un possibile rimprovero di tardività colpevole. 3. Ne discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, impregiudicata restando ogni successiva valutazione all’esito dell’accertamento sopra precisato. Per tale ragione, il primo motivo di doglianza che si risolve in una questione di legittimità costituzionale non è rilevante in questa sede il ricorrente ha posto in evidenza come l’estrema ristrettezza del termine per proporre reclamo contrasta con la natura di impugnazione del reclamo stesso, che - sia pure nella diversità di presupposti e di finalità dei permessi di necessità rispetto ai permessi - premio - richiede comunque competenza tecnica e motivi contestuali con la conseguente difficoltà di contattare il difensore , ma siffatta questione sarebbe di rilievo soltanto dopo una valutazione più approfondita della tardività del reclamo valuterà eventualmente il giudice di rinvio se sollevare la questione di legittimità costituzionale cui si è fatto cenno oppure se ritenerla manifestamente infondata. P.Q.M Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza di Bologna.