L’immobile abusivo non demolito rientra gratuitamente nel patrimonio del Comune

Il responsabile del competente ufficio comunale, accertata la realizzazione di manufatti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione del manufatto qualora tale adempimento non avvenga entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il bene e l’area su cui si poggia sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 47831/19, depositata il 25 novembre. La vicenda. Il Tribunale rigettava la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione emesso a carico dell’imputato dopo che era stato condannato, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale, per violazione della normativa prevista in materia di realizzazione di manufatti edili in mancanza di permesso di costruire, disponendo la demolizione delle opere suddette. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per la cassazione. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo. L’istanza per ottenere il permesso di costruire in sanatoria può essere presentata fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 posto che, dopo tale data la presentazione sarebbe opera di soggetto non più legittimato a ciò, dovendo questi solo provvedere alla rimozione dei manufatti abusivi, arrivato a quel punto. Inoltre, appare opportuno ricordare che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione del manufatto qualora tale adempimento non avvenga entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il bene e l’area sulla quale si trova sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune. Tale acquisizione no ha lo scopo di arricchire il patrimonio comunale, ma quello di rendere più agevole la demolizione dell’opera abusivamente realizzata e rendere così tale adempimento più funzionale. Poiché ciò non è avvenuto nella fattispecie concreta, il ricorso va, dunque, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre – 25 novembre 2019, n. 47831 Presidente Andreazza – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza del 6 novembre 2018, rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione emesso a carico di I.V. in esecuzione della sentenza con la quale, in data 5 maggio 2005, il detto Tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità del medesimo in ordine alla violazione della normativa prevista in materia di realizzazione di manufatti edili in assenza di permesso a costruire e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia avendo, altresì, disposto la demolizione delle opere abusivamente costruite. Il Tribunale, nel rigettare la istanza di sospensione dell’ordine emesso a carico del ricorrente, ha rilevato che la sanatoria edilizia, sulla base del cui rilascio da parte del Comune di Villa Literno lo I. aveva argomentato il suo ricorso al giudice delle esecuzione, doveva intendersi illegittimamente emessa in quanto la stessa era stata richiesta dallo I. dopo che era decorso il termine entro il quale egli, raggiunto dalla ordinanza sindacale di demolizione, avrebbe dovuto l’abbattere le opera in questione, e, pertanto, dopo che le stesse, dato l’inutile decorso del temine sopradetto, erano state acquisite al patrimonio del Comune. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione lo I. , deducendo la illegittimità del provvedimento, in quanto avrebbe errato il giudice della esecuzione nel ritenere illegittimo il provvedimento di sanatoria edilizia emesso dal Comune di Villa Literno, posto che il manufatto in questione doveva ritenersi essere stato realizzato in conformità con gli strumenti edilizi vigenti nel Comune di questione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso non è meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il quale ha sostenuto che il permesso a costruire in sanatoria, sulla base del quale egli ha chiesto la revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna emessa a suo carico in data 5 maggio 2015, rilasciato dal Comune di Villa Literno in favore del figlio dell’attuale ricorrente, I.R.A. , fosse stato ritenuto illegittimo dal giudice della esecuzione per motivi di carattere sostanziale - è stato, invece valutato come tale dal Tribunale sammaritano in funzione del fatto che, essendo stata presentata la relativa domanda in data 29 dicembre 2005, essa risultava essere stata proposta tardivamente e da soggetto a ciò non legittimato, posto che, per effetto dell’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla avvenuta notificazione all’attuale ricorrente dell’ordinanza comunale del 31 gennaio 2003 con la quale gli era stato ingiunto, fra l’altro, di demolire le opere abusive, ordinanza notificatagii in data 1 febbraio 2003, la proprietà dell’immobile in questione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3, era già transitata ex lege al patrimonio del Comune in questione. Invero, lo stesso D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 1, prevede espressamente che la istanza volta ad ottenere il permesso a costruire in sanatoria possa essere presentata, fra l’altro, fino alla scadenza dei termini di cui alll’art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1 , posto che, successivamente a tali date la presentazione sarebbe opera di soggetto a ciò non più legittimato, dovendo egli, a questo punto, solamente provvedere alla rimozione dei manufatti abusivi. Ciò posto, e dato atto che il Tribunale ha comunque rilevato che, successivamente, in data 21 aprile 2004, il Comune di Villa Literno, considerata l’inottemperanza dello I. alla precedente ordinanza, ne aveva emessa un’ulteriore, con la quale nuovamente intimava allo I. l’abbattimento delle opere abusive, ordinanza che, sebbene regolarmente notificata il successivo 23 aprile 2004, rimaneva parimenti senza esito alcuno, osserva questa Corte che correttamente il giudice della esecuzione ha considerato tamquam non esset il permesso a costruire in sanatoria rilasciato a I.R.A. , figlio dell’attuale ricorrente, in data 27 marzo 2006 nonché la successiva variante del 22 agosto 2008, essendo stato lo stesso emesso in favore di soggetto che, al momento del suo rilascio, non vantava alcuna relazione giuridica con il bene in questione. Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo la previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 2 e 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, una volta accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità da esso o, infine, con variazioni essenziali da esso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione del manufatto in tal modo realizzato ove tale adempimento non avvenga entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti, di diritto e senza alcun altro adempimento che non abbia valore meramente dichiarativo, gratuitamente al patrimonio del Comune. Si rileva che siffatta acquisizione non è destinata ad un arricchimento del patrimonio comunale, ma è finalizzata proprio a rendere più agevole, attraverso la acquisizione della disponibilità giuridica del bene da parte del Comune, la demolizione dell’opera abusivamente realizzata costituisce chiara testimonianza di tale esclusiva finalità la circostanza che l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale non costituisce di per sé un ostacolo alla demolizione del manufatto per via giudiziaria, potendo ad essa provvedere anche il Pm a spese del condannato, costituendo ostacolo ad essa solamente la esistenza di una espressa delibera comunale con la quale l’ente territoriale disponga in merito all’esistenza di un interesse pubblico al mantenimento delle opere abusive, prevalente rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2015, n. 42698 idem Sezione III penale, 31 gennaio 2008, n. 4962 idem Sezione III penale, 23 gennaio 2007, n. 1904 . A fortiori deve ritenersi che la acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio del Comune non solo non costituisca un ostacolo alla demolizione di esso ad opera del Comune stesso ma, anzi, sia un mezzo finalizzato a rendere tale adempimento più funzionale. Tanto premesso, si osserva che, correttamente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esercitando un potere di verifica che è di competenza del giudice della esecuzione cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 dicembre 2018, n. 55028 idem Sezione III penale, 14 ottobre 2013, n. 42164 , ha ritenuto illegittimo il permesso a costruire in sanatoria rilasciato in data 27 marzo 2006 nonché la successiva variante del 22 agosto 2008, dal Comune di Villa Literno allo I. , posto che quello, essendo la titolarità formale del bene transitata da tempo nelle mani del predetto Comune, non aveva più alcun diritto ad ingerirsi nella amministrazione dell’immobile oggetto del provvedimento e, pertanto, non era legittimato nè a chiedere nè, tantomeno, a giovarsi del predetto provvedimento in sanatoria. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.