Esito positivo della messa alla prova: il provvedimento che dichiara l’estinzione del reato deve restare iscritto nel casellario

Nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell’interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l’improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall’autorità giudiziaria .

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 47694/19 depositata il 22 novembre. Il caso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del casellario, ordinava la cancellazione dal casellario giudiziale di C.M. della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, con la quale veniva dichiarato non doversi a procedere per l’estinzione dei reati a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, denunciando violazione di legge ove il giudice del casellario ha disposto sic et simpliciter la cancellazione del provvedimento definitivo, posto che in forza della sentenza n. 231/18 della Corte Cost. il provvedimento deve restare iscritto nel casellario ancorché di esso non si possa far menzione nella certificazione rilasciata su richiesta del privato. Accolto il ricorso. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, specifica che nella sentenza n. 231/18 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.p.r. n. 313/2001 nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 122/2018 , nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464- quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ex art. 464- septies c.p.p Alla luce di ciò, i Giudici pronunciano il principio di diritto secondo cui nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell’interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l’improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall’autorità giudiziaria . Pertanto, la Cassazione annulla il provvedimento con rinvio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché il giudice del casellario, uniformandosi al principio sopra esposto, adotti i provvedimenti necessari in merito alla permanente ostensibilità della sentenza del Tribunale di Campobasso, ad eccezione del certificato rilasciato a richiesta dell’interessato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 novembre – 22 novembre 2019, n. 47694 Presidente Di Tomassi – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del casellario, ha ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale di M.C. della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 30 settembre 2016, irrevocabile il 29 ottobre 2016, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere per l’estinzione dei reati a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che denuncia la violazione di legge, con riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3, e L. n. 47 del 1985, art. 7, laddove il giudice del casellario ha disposto sic et simpliciter la cancellazione del provvedimento definitivo mentre, in forza della sentenza n. 231 del 2018 della Corte Costituzionale nonché del L. n. 122 del 2018, art. 4, il provvedimento deve restare iscritto nel casellario ancorché di esso non si possa fare menzione nella certificazione rilasciata a richiesta del privato. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che nessuna delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 peraltro operanti decorso un anno dalla pubblicazione nella G.U. avvenuta il 26/10/2018 e comunque non applicabili nel caso di specie al D.P.R. n. 313 del 2002 riveste rilievo per l’istanza del ricorrente, non essendo stata prevista dalla novella l’eliminazione della iscrizione nel casellario e della menzione nel certificato generale del casellario ora unico ex art. 24 della sentenza con la quale veniva dichiarato non doversi procedere per l’estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova. Del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, e art. 25, comma 1, citati, nel testo anteriore alle modifiche - non ancora efficaci - recate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, commi 18 e 19 , nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p., e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p 3.2. Da quanto sopra esposto discende che nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell’interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l’improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio perché il giudice del casellario, uniformandosi al richiamato principio di diritto, adotti i provvedimenti necessari in merito alla permanente ostensibilità della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Campobasso, ad eccezione del certificato rilasciato a richiesta dell’interessato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Motivazione semplificata.