Post ripetuti sul social: lo spasimante rifiutato rischia la condanna per stalking

Integra il reato di stalking il reiterato invio alla persona offesa di sms e mail, ovvero ripetuti post offensivi su social, piuttosto che la divulgazione di scritti, filmati o fotografie ritraenti la sfera intima e personale della vittima, così violando il diritto alla riservatezza di quest’ultima.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47049/19, deposita in cancelleria il 20 novembre. Rifiuta le avances lo spasimante risponde con accessi abusivi, missive denigratorie e stalking. Nel caso di specie due uomini, con ampie conoscenze informatiche, sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione a più reati e segnatamente i accesso abusivo a sistema informatico protetto da password, di proprietà di una donna, alla quale venivano sottratti dati personali e fotografie dall’account di pertinenza, dati successivamente usati per contattare terzi in rapporto con la persona offesa ai quali veniva rappresentata la relazione sentimentale di questa con un collega d’ufficio ii stalking, commesso da uno degli imputati spasimante rifiutato della persona offesa siccome nei confronti della medesima malcapitata, poneva in essere una attività sistematica di spionaggio e persecuzione con molestie, minacce e ingiurie, tramite telefono e strumenti informatici. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale ha accertato la responsabilità penale degli imputati in relazione ai reati loro ascritti. Tanto ha confermato, sebbene con modifiche, la Corte territoriale, adita in sede di gravame dalle difese. Ai due non è rimasto che rivolgersi, in ultima istanza, alla Suprema Corte. La sentenza in epigrafe merita attenzione in relazione alle considerazioni svolte dagli Ermellini in punto reato di atti persecutori stalking che ha interessato, come sopra anticipato, solo uno dei due imputati. Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa. La Corte ha espresso importanti precisazioni in merito all’elemento oggettivo essenziale, ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa in discussione, del mutamento delle abitudini di vita”. In proposito, si sottolinea come, nell’ottica della configurabilità del reato, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente . Gli indici dell’avveramento dell’evento delittuoso. In effetti – si spiega – la prova dell’evento delittuoso i.e. perdurante stato d’ansia e di paura va ancorato ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima di reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando sia l’astratta idoneità a cagionare l’evento sia il profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. La Corte sottolinea altro punto dirimente gli eventi del reato di atti persecutori sono tra loro alternativi i.e. ai fini della integrazione del reato è sufficiente la ricorrenza di anche solo un evento contemplato dal codice , talché basta la prova anche solo di uno di essi per ritenere configurato il delitto di stalking. La decisione. Venendo al caso di specie, i Giudici del Palazzaccio” ribadiscono, come in precedenti occasioni, che integra il reato di stalking il reiterato invio di alla persona offesa di sms e mail ovvero ripetuti post su social offensivi piuttosto che la divulgazione di scritti, filmati o fotografie ritraenti la sfera intima e personale della vittima, violando il diritto alla riservatezza di quest’ultima. Sul crinale delle considerazioni, e sulla base della piattaforma cognitoria ben metabolizzata nei gradi di merito, la Suprema Corte ha dunque confermato la sentenza della Corte d’Appello, con conseguente condanna dell’imputato, anche per quanto concerne il pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 luglio – 20 novembre 2019, n. 47049 Presidente Catena – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di R.F. in anni due e mesi sei di reclusione, riducendo anche l’entità della provvisionale a suo carico nella misura di Euro 8.000 e revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ha confermato nel resto la sentenza di condanna emessa anche nei confronti di C.V., alla pena di mesi otto di reclusione, così determinata concesse anche le circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati sono stati condannati per il concorso nel reato di introduzione abusiva in un sistema informatico protetto da password, in uso a G.L., alla quale venivano sottratti dati personali e fotografie dall’account di sua pertinenza i due coimputati utilizzavano anche il suddetto account per contattare abusivamente conoscenti della persona offesa e rivelare la relazione sentimentale che ella intratteneva con un collega d’ufficio. Il solo R., inoltre, è stato condannato anche per il reato di stalking ai danni della predetta G.L., nei cui confronti veniva messa in atto da parte sua una vera e propria attività sistematica di spionaggio e persecuzione con molestie, minacce ed ingiurie, tramite il telefono e gli strumenti informatici. Imputati e persona offesa sono tutti colleghi, dipendenti di un’azienda privata, ed il movente delle condotte è stato individuato nel risentimento covato dal R. nei confronti della vittima, la quale non aveva voluto dar seguito alle sue avances per vendicarsi, lo stesso R. aveva posto in essere, con l’aiuto del C., le condotte già poc’anzi sintetizzate, facilitate anche dalle loro elevate competenze informatiche. 2. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso gli imputati. 3. Il ricorso di R.F., presentato dal difensore avv. Maria Chiara Zanconi, deduce nove motivi differenti. 3.1. La prima eccezione difensiva lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa. 3.2. Il secondo argomento difensivo censura la motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente illogica e contraddittoria quanto all’indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali le prove contrarie sono state ritenute inattendibili. In particolare, pare dedursi un vaglio superficiale dei contenuti delle dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento diversi dalla persona offesa, e si sottovaluta il fatto che nessuno dei colleghi delle persone coinvolte nella vicenda abbia mai sentito l’imputato rivolgere epiteti ingiuriosi alla vittima dei reati in particolare quello di lurida sgualdrina poi utilizzato anche con il falso account associato fraudolentemente al profilo facebook della persona offesa la prova dei fatti, pertanto, si ritrova solo nelle dichiarazioni di G.L., inattendibili per le stesse caratteristiche del suo narrato. Inoltre, il consulente del pubblico ministero ha dichiarato di non essere riuscito a ritrovare la traccia della creazione dell’account ingiurioso sui dispositivi informatici esaminati neppure è stata data prova di quali siano state le fotografie intime della persona offesa oggetto di diffusione illecita tra i colleghi in azienda, nè che la loro presunta diffusione sia addebitabile al R., ovvero che tale diffusione avrebbe costretto la stessa a modificare le proprie abitudini lavorative per cercare di comprendere come ciò avvenisse. 3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione, in merito alla inattendibilità del racconto della persona offesa, nella parte in cui rivela che ella sarebbe stata estromessa dal R. dalla mailing list aziendale, ancora una volta con lo scopo di vessarla e perseguitarla. 3.4. La quarta ragione difensiva eccepisce vizio di manifesta illogicità della motivazione in merito alla inattendibilità del racconto della persona offesa, nella parte in cui racconta degli sms, telefonate, pedinamenti non oggetto di imputazione ai suoi danni posti in essere da R. e dell’episodio delle minacce subite in ascensore. 3.5. Con la quinta eccezione la difesa lamenta vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla sussistenza dell’evento del reato di stalking definito stato d’ansia , ovvero a quello del mutamento delle abitudini di vita. L’unico evento realmente descritto dalla persona offesa sarebbe quello del timore per la propria incolumità fisica, cui fa difetto, però, il requisito della concretezza, non potendo esso ritrovarsi in una mera condizione di disagio psicologico per la violazione della propria privacy, come pare essere stato nel caso di specie. 3.6. Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello formulata ex art. 603 c.p.p., nonché alla mancata assunzione di una prova decisiva, quest’ultima rappresentata dalla richiesta di perizia sull’unico hard disk in uso al R., che avrebbe potenzialmente potuto avere contenuti probatori rilevanti. Sul punto, peraltro, la Corte d’Appello non ha motivato. 5.7. Il settimo motivo contesta la ritenuta illiceità dell’accesso al sistema informatico di proprietà della persona offesa e, quindi, la violazione dell’art. 615-ter c.p G.L., infatti, consegnò ella stessa al C. il computer personale con le proprie password, affinché questi potesse operare delle riparazioni su di esso e il C. le disse che lo avrebbe, a sua volta fatto verificare da un amico, il quale, dunque, era anch’egli implicitamente autorizzato all’utilizzazione delle password e dei dati sensibili. L’aver creato account fasulli/collegati al profilo dei social network utilizzati dalla persona offesa, successivamente all’accesso non illecito nè abusivo, in quanto autorizzato dalla condivisione delle password dalla stessa persona offesa, al più costituirebbe un post-factum non punibile. In ogni caso, la detenzione di dati personali contenuti in un supporto informatico altrui e la loro utilizzazione in modo indebito non integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p. che punisce esclusivamente l’accesso o la permanenza abusivi in un sistema informatico o telematico. I consulenti informatici del pm inoltre hanno chiarito che l’attività informatica eseguita dal ricorrente è stata di mero backup salvataggio dati con copia e non di accesso abusivo. 3.8. L’ottava censura evidenza vizio di motivazione omessa e manifestamente illogica, relativamente all’aumento di pena determinato dalla continuazione. 3.9. Infine, un ultimo motivo di ricorso attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dedotta con specifica ragione d’appello, e su cui la Corte di merito non ha fornito risposta, rimanendo, pertanto, in atti, la sola, irragionevole motivazione del Tribunale, che ha abbinato il diniego alla mancanza di qualsiasi forma di pentimento da parte del ricorrente, contrariamente a quanto risulta legittimo secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. 4. Anche C.V. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, tramite il difensore avv. Germani, deducendo quattro motivi. 4.1. Il primo argomento difensivo deduce vizio di motivazione circa la prova che il ricorrente fosse consapevole dell’uso illecito che la R. voleva fare delle password del computer della persona offesa, consegnato al C. dalla vittima per effettuare una riparazione, nella sua qualità di tecnico aziendale per l’informatica. La prova a carico del ricorrente consiste secondo la ricostruzione del Tribunale in una conversazione skype tra questi e il R. dalla quale emergerebbe la sua consapevolezza delle intenzioni del complice tuttavia, la conversazione è ambigua, la sua valorizzazione è emersa solo dalla motivazione di primo grado tanto che il pubblico ministero all’esito di quel giudizio aveva chiesto l’assoluzione di C. e la Corte d’Appello non ha fornito che poche righe di motivazione sul punto che lega il ricorrente al reato mediante tale presunta prova. Il motivo di ricorso si dilunga, poi, sul rilievo della spiegazione alternativa fornita dal ricorrente di quanto emerso nel corso del processo e della circostanza che egli nulla sapesse dei contrasti tra il R. e la persona offesa alla data della conversazione skype, essendo la denuncia della vittima successiva di alcune settimane. 4.2. La seconda censura deduce travisamento della prova relativa al fatto che la stessa persona offesa ha ammesso contrariamente a quanto affermato in sentenza impugnata di aver condiviso la password del proprio pc con C. al fine di consentirgli l’accesso per la riparazione e di sapere che questi l’avrebbe data anche ad un suo amico individuabile in R. per farsi aiutare la Corte d’Appello ritiene tale ultima circostanza non plausibile, ma essa, invece, è stata affermata dalla stessa persona offesa. 4.3. Il terzo motivo di ricorso argomenta la violazione di legge riferita all’art. 615-ter c.p. dovendo ritenersi autorizzato e non abusivo l’accesso informatico al pc della vittima, che aveva consegnato lei stessa le password al ricorrente, autorizzandone l’inoltro anche ad ulteriore persona per ausilio. Difetterebbe, pertanto, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 615-ter c.p Inoltre, il ricorrente evidenzia come, date le elevate competenze informatiche del R., questi, a prescindere dall’aver ricevuto le password della persona offesa, avrebbe ben potuto già accedere al computer di costei che, non a caso, aveva manifestato inspiegabili problemi di hardware tale spiegazione alternativa fornita dal ricorrente appare molto plausibile. In ogni caso, il contatto con il R. sarebbe stato casuale e non preordinato a collaborare con lui nella realizzazione del piano illecito. 4.4. Infine, un quarto motivo di doglianza attiene alla valorizzazione del dato probatorio della conversazione skype ai fini dell’affermazione di responsabilità, laddove essa, invece non possiede quei caratteri di precisione e rilevanza richiesti dall’art. 192 c.p.p., comma 2. Inoltre, si sarebbe violato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di plausibili spiegazioni alternative rispetto alla affermazione di colpevolezza del ricorrente. 5. In data 20.6.2019 il ricorrente C.V. ha depositato memoria aggiuntiva con richiesta declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. e produce relativa documentazione. In data 30.1.2019 si sarebbe raggiunto un accordo transattivo con la persona offesa, rifondendo alla stessa la somma di Euro 2500 a titolo di ristoro di qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo per il reato ascritto. Si rammenta che nel procedimento la persona offesa non si è costituita parte civile nei confronti del ricorrente ma solo nei confronti del R. coimputato. Considerato in diritto 1. I ricorsi degli imputati sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso di R.F. è inammissibile per ciascuno dei motivi proposti. 2.1. Il primo, il terzo ed il quarto argomento difensivo risultano, infatti, confusi e scollegati dai dati processuali, oltre che generici poiché non si evidenziano ragioni specifiche e concrete di inattendibilità della persona offesa, ma ci si limita a formulare una apodittica questione astratta di inattendibilità, fine a sé stessa. Tutte le suddette ragioni di ricorso si raccordano, peraltro, al secondo motivo difensivo, egualmente inammissibile perché come del resto le altre suddette eccezioni formulato in fatto, volto, nella sostanza, a pretendere una diversa ricostruzione della vicenda attraverso una rivalutazione della piattaforma probatoria,, secondo canoni valutativi propri del giudizio di merito e preclusi, invece, nel giudizio di legittimità, in assenza di gravi vizi motivazionali tali da sfociare in una manifesta illogicità cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559 Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215 Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716 Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965 . In realtà, là dove si argomentano vizi motivazionali, pur adducendosi un difetto della struttura ricostruttiva della sentenza, si propongono, piuttosto, diversi approdi delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimità, in ultima analisi, non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensì di valutarne l’esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. Peraltro, la ricostruzione dei fatti fornita dalla sentenza impugnata che forma una doppia pronuncia conforme con quella di primo grado in punto di accertamento della responsabilità non presenta iati logici nè illogicità di sorta i giudici d’appello hanno messo in evidenza l’attendibilità della persona offesa ed i riscontri alle sue accuse nei confronti del ricorrente l’irrilevanza del fatto che non vi siano stati altri testimoni delle ingiurie pronunciate dall’imputato nei suoi confronti in ufficio, dato che secondo il racconto della vittima questi faceva molta attenzione a modulare il proprio tono di voce in modo da non essere udito da coloro che si trovassero nelle vicinanze il riscontro significativo rappresentato dalla circostanza che una delle offese ripetutamente profferite l’appellativo lurida sgualdrina fosse proprio corrispondente al nome dell’account con cui l’imputato si era registrato sulla piattaforma facebook ed aveva chiesto alla persona offesa di associarvi il proprio account la mole di messaggi acquisita come dato processuale, dai quali risulta inequivocabilmente che l’imputato perseguitasse la persona offesa con frasi dal contenuto intimidatorio ovvero semplicemente assillante e, dunque, inquietante. Non tiene conto della precisa motivazione d’appello neppure la contestazione difensiva circa l’assenza di prove sulla diffusione delle immagini intime della persona offesa tra i colleghi d’ufficio proprio da parte del ricorrente si è chiarito, infatti, che oltre alla attendibilità delle dichiarazioni della vittima sussiste la testimonianza a riscontro del teste P Del tutto manifestamente infondata anche la ragione di ricorso relativa alla estromissione della persona offesa dalla mailing list aziendale, a scopo ancora una volta persecutorio la Corte d’Appello ha sottolineato le testimonianze che provano tale circostanza. 2.2. Quanto al quinto motivo di ricorso ed alla dedotta assenza dell’evento del reato, costituito dal mutamento delle abitudini di vita nonché alla inconfigurabilità di un reale stato d’ansia della vittima, è evidente che il ricorrente tende a sostenere la mancanza di uno o più degli eventi necessari del reato di stalking. In proposito basti rammentare che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086 Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530 . La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261535 Sez. 6, n. 20038 del 19/3/2014, T., Rv. 259458 Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764 . È altrettanto pacifico che gli eventi del reato siano alternativi, sicché basta la prova della sussistenza anche di uno solo di essi per ritenere configurato il delitto di stalking Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231 Sez. 5, n. 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412 Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L., Rv. 250399 . Non vi è dubbio, poi, che integri l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network ad esempio facebook , nonché la divulgazione con qualsiasi mezzo e, dunque, anche attraverso la diffusione attraverso il proprio computer per diretta visione proposta e consentita ad altri presenti di scritti, fotografie o filmati ritraenti la sfera intima e personale della vittima, violando il diritto alla riservatezza di quest’ultima cfr. Sez. 6, n. 32404 del 16/7/2010, Distefano, Rv. 248282 Sez. 5, n. 26049 del 1/3/2019, P., Rv. 276131 . Alla luce di tali criteri ermeneutici che oramai sono entrati a far parte del patrimonio interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, appare evidente che, nel caso di specie, la Corte d’Appello e il giudice di primo grado abbiano ricostruito una situazione di fatto del tutto corrispondente alla prova della sussistenza di almeno due eventi del reato di atti persecutori, costituiti dal mutamento delle abitudini di vita della vittima e dalla evidente capacità delle condotte reiterate, poste in essere a lungo dall’imputato ad ingenerare uno stato d’ansia e di timore da parte sua chiarissime in tal senso le testimonianze del diretto superiore della persona offesa e di A., i quali hanno entrambi riferito di aver più volte visto G.L. in un forte stato d’ansia e paura, culminato spesso in pianti copiosi i testi la definiscono terrorizzata in alcune occasioni dal comportamento di R. . La situazione aveva talmente compromesso la situazione di vita della persona offesa da richiedere un mutamento radicale quale quello messo in atto dal suo capo ufficio di sospensione del rapporto di training aziendale. 2.3. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile poiché la lamentata mancata assunzione di una prova indispensabile alla decisione ex art. 603 c.p.p., non sussiste neppure nella prospettazione difensiva, dalla quale non si evince quali siano i contenuti concreti dell’hard disk di cui si richiede l’estrapolazione ad opera di un tecnico nè, a maggior ragione, per quali esigenze e finalità la difesa li ritenga fondamentali. La richiesta istruttoria, cioè, ha avuto ad oggetto una mera istanza esplorativa dei possibili risultati probatori utili derivabili dall’analisi dei dati contenuti nell’hard disk, ma una tale solo potenziale rilevanza non può costituire il fondamento dell’esercizio del potere conferito al giudice d’appello dall’art. 603 c.p.p Deve, infatti, ribadirsi che, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio, già raccolto nel contraddittorio di primo grado, rende inammissibile sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente Sez. 3, n. 42711 del 23/6/2016, H., Rv. 267974 Sez. 3, n. 23058 del 26/4/2013, Duval Perez, Rv. 256173 . Peraltro, l’eccepita omessa motivazione da parte della Corte d’Appello non sussiste neppure dal punto di vista della stessa formulazione del motivo di impugnazione, essendosi trovati i giudici di secondo grado dinanzi ad un’eccezione generica e strutturata in maniera dubitativa, sicché correttamente essa è stata implicitamente disattesa attraverso le diverse argomentazioni motivazionali che hanno accolto la prospettazione accusatoria ex multis Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114 Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741 Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D.S.B., Rv. 247872 Sez. 5, n. 8891 del 16/5/2000, Callegari, Rv. 217209 . 2.4. La settima doglianza del ricorrente attiene alla configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter c.p. e tuttavia riproduce le eccezioni già proposte quali motivi d’appello senza aggiungere alcuna quota di confronto motivazionale rispetto alla sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha correttamente argomentato sulla circostanza che la consegna all’imputato ed al suo complice C. delle password per accedere al proprio account personale da parte della persona offesa non determina la legittimità dell’accesso2operato non già secondo la finalità consentita dal titolare del diritto alla riservatezza e cioè la riparazione di errori di profilazione esistenti , bensì allo scopo di creare account fasulli collegati al profilo dei social network utilizzati dalla persona offesa, attraverso i quali attuare condotte che hanno leso la sfera privata di costei, ingerendosi indebitamente nella sua vita, nonché al fine di carpire i dati personali presenti sul detto account, poi copiati in back up e cioè salvati al fine di utilizzarli per vessare e perseguitare la vittima. È stato, infatti, chiaramente affermato e deve, pertanto, essere ribadito anche nella fattispecie all’esame del Collegio poco sopra descritta che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali, impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso come nel caso in cui egli abbia ricevuto la password personale da una collega d’ufficio per effettuare correzioni di errori sulla profilazione dell’account di costei , acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Landi Di Chiavenna, Rv. 274392 . L’opzione, peraltro, rappresenta anche l’approdo interpretativo delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 41210 del 18/5/2017, Savarese, Rv. 271061 hanno definitivamente posto fine alle incertezze ermeneutiche presenti sul tema, stabilendo sia pur in una fattispecie in cui l’accesso abusivo era stato effettuato da un pubblico dipendente in una banca dati pubblica, ma la logica della decisione è agevolmente esportabile ai casi di accesso a sistemi o profili informatici appartenenti a privati che realizza il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. chiunque, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. Nella stessa scia interpretativa si inscrive la pronuncia Sez. 5, n. 2905 del 2/10/2018, dep. 2019, B., Rv. 274596 che, in una situazione di fatto del tutto analoga a quella sottoposta oggi al vaglio del Collegio, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Sulla compatibilità tra tale interpretazione della disciplina prevista dall’art. 615-ter c.p. ed il parametro convenzionale di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole ricavabile dall’art. 7 CEDU cfr. Sez. 5, n. 47510 del 9/7/2018, Dilaghi, Rv. 274406 e Sez. 5, n. 37857 del 24/4/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876, che hanno messo in evidenza come, in tale ipotesi, l’interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, sicché deve essere esclusa la sussistenza di un overruling ad opera della sentenza delle Sezioni Unite Savarese . 2.5. Sono inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso proposti dal R La misura dell’aumento disposto in continuazione tra i reati è congrua, non illogica nè esorbitante i parametri di legge, oltre che adeguatamente motivata, posto che, nel caso in cui la determinazione della pena e la dosimetria dell’aumento per la continuazione non si collochino di gran lunga al di sopra dei minimi edittali, è possibile ricorrere ad espressioni sintetiche che indichino la congruità della misura sanzionatoria prescelta Sez. 1, n. 1059 del 14/2/1997, Gagliano, Rv. 207050 Sez. 3, n. 33773 del 29/5/2007, Ruggieri, Rv. 237402 , tanto più che, nell’ipotesi del ricorrente, la Corte d’Appello ha operato una rideterminazione della pena in senso più favorevole rispetto al primo grado ed ha esplicitato la misura dell’aumento e le ragioni delle sue opzioni afflittive commisurate alla gravità delle condotte ed al tempo della loro realizzazione. Anche l’eccezione riferita alla mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sicché rimane in atti solo la ragione, insufficiente, del primo giudice legata al fatto che il ricorrente non abbia manifestato segni di pentimento , non coglie il senso complessivo dell’argomentare del giudice d’appello. Questi, infatti, ha confermato la statuizione di diniego collegandosi alla personalità dell’imputato, desunta dal comportamento di questi in maniera implicita, là dove, occupandosi della rideterminazione favorevole della misura della pena base e dell’aumento per la continuazione, ha tenuto conto della spiccata invasività delle condotte poste in essere dall’imputato. Del resto, è consentita tale motivazione implicita in presenza di peculiari indicatori del diniego del beneficio in esame cfr. Sez. 1, n. 12624 del 1272/2019, Dulan, Rv. 275057 Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Dell’Anna, Rv. 227142 . 3. Il ricorso di C.V. è egualmente inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso chiedono una rivalutazione in fatto dei risultati probatori non consentita in sede di legittimità e, inoltre, non si confrontano con l’effettivo tenore della prova raccolta nei giudizi di merito il secondo motivo è, inoltre, irrilevante, non essendo in discussione che la persona offesa abbia acconsentito a condividere la password del proprio profilo informatico con gli imputati, nè avendo la Corte d’Appello sostenuto una tale tesi, tanto che ha lungamente spiegato le ragioni giuridiche sulla base delle quali la circostanza non è determinante per la configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter c.p. nel caso di specie. Il terzo motivo di ricorso di C. è, proprio in relazione a tale parte di motivazione del giudice d’appello, anche manifestamente infondato come si è già chiarito l’accesso abusivo si realizza a prescindere dalla legittima acquisizione della password di accesso al sistema informatico violato, ed attiene all’illegittima permanenza in esso ed allo scopo di operare al di là dell’eventuale ambito autorizzatorio, per conseguire un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa dal reato cfr. par. 2.4. . 3.2. Anche il quarto motivo di ricorso si rivela inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato il ricorrente non spiega, nell’eccezione proposta, quali siano i profili di ambiguità della conversazione attuata mediante sistema skype” dalla quale si è desunta la sua consapevolezza degli scopi illeciti del complice e della volontà di costui di violare la sfera privata della persona offesa, nè quale sia il vizio di illogicità motivazionale del provvedimento impugnato al riguardo. Di contro, la Corte d’Appello ha valorizzato il dato di prova che il computer della vittima fu preso in consegna proprio dai C., e che fu lui a ricevere le password di accesso ed a fornirle al R., citando altresì le frasi assai significative che i due si sono scambiati nella suddetta conversazione informatica. 3.3. Quanto al motivo aggiunto, riferito alla possibilità di concedere a C. la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., la richiesta deve ritenersi inammissibile. L’imputato aveva l’obbligo di chiedere l’applicazione dell’istituto di favore alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della legge introduttiva dell’art. 162-ter c.p. e cioè a partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2017 , alla luce della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 3. La sentenza d’appello, tuttavia, risale al 26.9.2018, mentre quella del Tribunale è datata 2.5.2016 è, dunque, evidente come già nel corso del giudizio d’appello, alla prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della speciale causa di estinzione del reato in esame, l’imputato avrebbe dovuto esercitare la sua prerogativa di richiedere la definizione del processo per condotte riparatorie, essendo la possibilità di esercitarla dinanzi alla Corte di legittimità limitata ai giudizi pendenti in tale fase processuale alla data di entrata in vigore della disposizione citata Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, V., Rv. 272433 . 4. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000 , al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000 per ognuno. Deve essere disposto, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omess le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.