Sposato con una straniera regolarmente soggiornante in Italia: non basta per evitare l’espulsione

Confermato il provvedimento emesso nei confronti di un uomo, originario del Venezuela, detenuto in espiazione di pena. Decisiva per i Giudici la mancanza di prove riguardanti la convivenza tra lui e la moglie, una cittadina colombiana che vive e lavora in Italia.

Sposato con una cittadina colombiana regolarmente soggiornante in Italia. Questo dato però non è sufficiente per bloccare l’espulsione dell’uomo – originario del Venezuela – detenuto in carcere. Decisiva per i Giudici la mancanza di prove sulla effettiva convivenza tra moglie e marito che, come da documentazione ufficiale, risultano coniugati a seguito di nozze celebrate in Colombia Cassazione, sentenza n. 45972/19, sez. I Penale, depositata oggi . Sposo. Origine della vicenda giudiziaria è il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decreta l’espulsione di un uomo , originario del Venezuela, e detenuto in espiazione della pena . Sulla stessa linea anche il Tribunale di sorveglianza, che respinge l’obiezione proposta dal legale dell’uomo, obiezione centrata sul fatto che il suo cliente è sposato con una cittadina colombiana che vive e lavora in Italia e munita di permesso di soggiorno. Convivenza. A cancellare definitivamente ogni ipotesi di permanenza in Italia per il cittadino venezuelano provvede ora la Cassazione. Dal ‘Palazzaccio’ però correggono la prospettiva adottata dal Tribunale, spiegando che anche nell’ambito dell’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione occorre prendere in considerazione l’esistenza di concreti legami affettivi con persone conviventi e regolarmente residenti in Italia . In questa vicenda, però, aggiungono subito i magistrati, risulta documentato solo il matrimonio con una donna colombiana, regolarmente soggiornante in Italia , mentre nulla di concreto è stato allegato circa la convivenza tra lei e il marito originario del Venezuela . E questa lacuna è decisiva poiché rende legittima la conferma del decreto di espulsione emesso nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 ottobre – 13 novembre 2019 n. 45972 Presidente Di Tommasi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatt o 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo di He. Gu. Ro. Be., detenuto in espiazione di pena, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ne ha decretato l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 dello stesso decreto. 1.1. Il detenuto ha dedotto la convivenza con una cittadina colombiana che vive e lavora a Baggio e ha affermato di essere oppositore del regime politico del presidente Ma. in Venezuela. Con una memoria, depositata il 27 marzo 2017, e quindi oltre il termine dei motivi di impugnazione, ha prodotto documentazione attestante il matrimonio contratto in Colombia con cittadina colombiana avente permesso di soggiorno. 1.2. Il Tribunale ha rilevato che questa documentazione si sostanzia in un motivo aggiunto presentato tardivamente e pertanto inammissibile. Quanto alla convivenza con la cittadina colombiana si tratta di situazione che non rientra tra quelle meritevoli di tutela. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di He. Gu. Ro. Be., che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. I motivi illustrati con memoria depositata il 27 marzo 2019, e quindi nel termine di cinque giorni antecedenti l'udienza, non possono essere qualificati motivi aggiunti, perché sono integrazioni e specificazioni dei motivi già dedotti. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha preso in esame, e quindi non ha motivato, circa la condizione del ricorrente di oppositore politico del Presidente venezuelano Ma. e circa la forte crisi umanitaria, economica e politica in cui trova da anni il Venezuela. Gli oppositori politici del Presidente Ma. sono oggetto di ritorsioni e quel Paese non è in grado di garantire i fondamentali diritti umani. Se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Venezuela, potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi politici. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorrente, con l'opposizione al provvedimento di espulsione, ha dedotto due elementi asseritamente ostativi, ossia l'aver contratto matrimonio all'estero con cittadina straniera non comunitaria ma regolarmente soggiornante in Italia, e l'essere oppositore politico del regime del Presidente del Venezuela, Ni. Ma Il fatto dell'essere coniugato con cittadina straniera non comunitaria ma soggiornante in Italia è stato peraltro tempestivamente dedotto, sicché non può dirsi tardiva, come invece affermato dal Tribunale, la memoria integrativa del 27 marzo 2017 con cui il ricorrente si è limitato a produrre documentazione attestante che ha contatto matrimonio con rito religioso in Colombia con una cittadina colombiana avente permesso di soggiorno in Italia. 3. Il Tribunale, pur dichiarando tardiva la produzione documentale, ha comunque proceduto ad un esame della situazione dedotta ha infatti evidenziato l'assenza di riscontri, allegati dal richiedente, circa lo stato di convivenza in Italia con la cittadina colombiana regolarmente soggiornante ed ha aggiunto che non è stato indicato neppure il luogo in cui si svolge detta convivenza. Il Tribunale ha quindi rilevato che quanto dedotto dal richiedente, ossia la convivenza con la cittadina colombiana, è estraneo al novero dei motivi che possono valere come impedimento al provvedimento di espulsione, si come indicati dall'art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, che accorda rilievo alla convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, purché di nazionalità italiana. 4. L'affermazione, nei termini appena riassunti, non merita condivisione, perché trascura che anche nell'ambito dell'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione occorre prendere in considerazione l'esistenza di concreti legami affettivi con persone conviventi e regolarmente residenti in Italia, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, che costituisce un parametro di necessaria valutazione anche ai fini di tal tipo di espulsione. È stato infatti chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che l'espulsione di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 286 del 1998 ha natura amministrativa, benché sia disposta dal giudice penale, e per tale ragione la sua applicazione deve essere assistita dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 - ord. n. 226 del 2004 -. 5. Nel caso in esame, però, quel che risulta documentato è il matrimonio con la cittadina colombiana e lo stato di persona regolarmente soggiornante in Italia di quest'ultima, nulla di concreto essendo stato allegato circa la convivenza tra il ricorrente e la predetta. L'impugnata decisione del Tribunale si sottrae pertanto a censura nella parte in cui, in assenza di specifiche deduzione di parte, ha escluso la rilevanza del rapporto di coniugio con cittadina straniera non comunitaria ai sensi si quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998. 5.1. Merita a tal proposito di essere ricordato che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 158 del 2006 - v., negli stessi termini, la successiva ordinanza n. 361 del 2007 -, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 19, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, sollevata sul rilievo che trascurerebbe la tutela degli stranieri tout court, già conviventi in Italia con coniuge in regola con il permesso di soggiorno, i quali hanno diritto all'unità familiare. Ha sul punto osservato che, in disparte il riconosciuto diritto dello straniero all'unità del nucleo familiare - con la possibilità del ricongiungimento a favore del coniuge e dei figli minori a carico ai sensi del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 286 del 1998 -, l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale può essere oggetto di limitazioni nell'ambito di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, rimesso all'ampia discrezionalità legislativa. Ha quindi aggiunto che l'accoglimento della questione di costituzionalità si risolverebbe nella piena possibilità per lo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dal D.Lgs. n. 286 del 1998 . 4. Il dato poi dell'essere oppositore politico del Presidente Ma. è stato soltanto affermato dal ricorrente già con l'opposizione al provvedimento di espulsione ma senza l'indicazione di alcun elemento da cui sia possibile apprezzare che tale condizione si sia mai in qualche modo estrinsecata. Il ricorrente ha asserito di essere oppositore politico ma non ha specificato in che modo e in quali circostanze di tempo e di luogo tale dissenso politico abbia trovato concretizzazione e quindi riconoscibilità esterna. Nei termini di cui all'opposizione e al ricorso, la condizione dedotta sembra risolversi in un mero stato soggettivo interno che, come tale, non può assumere rilievo come elemento ostativo all'espulsione. 4.1. Non può dunque censurarsi l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso ogni considerazione sulla deduzione difensiva, perché la genericità della stessa, e quindi la manifesta infondatezza del motivo di reclamo, priva il ricorso sul punto dell'essenziale requisito dell'interesse attuale e concreto, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, per la quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio - Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878 v., ancora, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 -. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.