Impugnazione della sentenza di patteggiamento per illegalità della pena

Tra le ipotesi di impugnazione, con ricorso per cassazione, della sentenza di patteggiamento di primo grado vi è l’illegalità della pena, quando questa è inferiore al minimo inderogabile previsto dalla legge.

Così la Cassazione con sentenza n. 44684/19, depositata il 4 novembre. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il GIP del Tribunale di Siracusa applicava all’imputato la pena di 8 giorni di reclusione ritenuta la continuazione tra i reati contestati, danneggiamento aggravato e violenza privata. Avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania propone ricorso eccependo l’illegalità della pena, inferiore al minimo di legge art. 23 c.p. . Sentenza di patteggiamento e illegalità della pena. Il comma 2- bis dell’art. 448 c.p.p. prevede la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado in 4 ipotesi tassative di ricorso per cassazione, tra cui l’illegalità della pena come nel caso in esame le altre tre ipotesi previste dalla legge sono motivi relativi all’espressione di volontà dell’imputato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza erronea qualificazione giuridica del fatto . Infatti, il limite minimo assoluto di 15 giorni, di cui all’art. 23 c.p. per la pena detentiva relativa i delitti puniti con la reclusione è invalicabile. Tale limite – proseguono i Giudici di legittimità – va osservato sia ai fini del calcolo finale della pena da applicare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo. Alla luce di dette considerazioni, il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 ottobre – 4 novembre 2019, n. 44684 Presidente Cammino – Relatore Agostinacchio Fatto e diritto 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 05/12/2018 il Gip del Tribunale di Siracusa ha applicato a P.A. , su richiesta delle parti, la pena di giorni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati danneggiamento aggravato e violenza privata e concesse le attenuanti generiche. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania eccependo l’illegalità della pena, inferiore al minimo inderogabile di legge di cui all’art. 23 c.p 2. Il ricorso è ammissibile e fondato. La L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51, ha modificato l’art. 448 c.p.p. inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606 c.p.p Nel caso in esame ricorre l’ipotesi di illegalità della pena. La pena finale applicata dal giudice risulta infatti di otto giorni pena base giorni quindici di reclusione, diminuita a giorni dieci di reclusione per il riconoscimento delle attenuanti, aumentata a giorni dodici di reclusione per la continuazione, ridotta infine per il rito ad otto giorni di reclusione . 3. Questa corte ha avuto modo di precisare che il limite minimo assoluto di giorni quindici, stabilito dall’art. 23 c.p. per la pena detentiva concernente i delitti puniti con la reclusione è invalicabile sez. 3, sent. n. 29985 del 03/06/2014 - dep. 09/07/2014 - rv. 260263, fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l’applicazione di una pena inferiore a quindici giorni di reclusione in sede di patteggiamento Cass. sez. 7, ordinanza n. 27674 del 15/03/2016 - dep. 06/07/2016 - Rv. 267536 . Tale limite deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo sez. 2, sent. n. 24864 del 29/05/2009 - dep. 16/06/2009 - rv. 244341, nel caso di specie, la pena irrogata era stata determinata in misura inferiore a detto limite a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche . 4. Tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 c.p.p. in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata senza rinvio in tal modo le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 - dep. 05/10/2010 - Rv. 247841 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.