Condannato per non aver versato il mantenimento ai figli minori nati senza il vincolo del matrimonio

Il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento dei figli, di cui all’art. 570- bis c.p., si configura anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale nei confronti di figli minori nati da genitori non legati dal vincolo formale del matrimonio.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 44695/19, depositata il 4 novembre. I fatti. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello territorialmente competente ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale assolveva l’imputato per il reato di inidoneo versamento alla madre dei suoi figli minori della somma stabilita dal Tribunale per i minorenni, perché il fatto non sussiste dalla legge come reato, giustificando l’assoluzione dal fatto che con il d.lgs. n. 21/2018 è stato introdotto l’art. 570- bis c.p. che considera reato proprio del coniuge, mentre l’imputato non era mai stato unito in matrimonio alla madre dei suoi figli. Intervengono, dunque, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione. L’erronea applicazione dell’art. 570-bis c.p Per il Collegio il ricorso è fondato. Infatti, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, di cui all’art. 570- bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati dal vincolo formale del matrimonio. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in composizione monocratica affinché questo proceda a nuovo giudizio in coerenza con il predetto richiamato principio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 giugno – 4 novembre 2019, n. 44695 Presidente Paoloni – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha assolto R.M.A. per il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, a lui contestato per aver versato alla madre dei suoi figli minori la somma mensile di Euro 250,00 anziché quella di Euro 400,00 stabilita dal Tribunale per i minorenni di Brescia con provvedimento in data 13/11/2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L’assoluzione è stata giustificata dal fatto che con D.Lgs. n. 21 del 2018 è stato introdotto l’art. 570 bis c.p. che prevede reato proprio del coniuge, l’imputato non essendo mai stato unito in matrimonio alla madre dei suoi figli. 2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 570 bis c.p. per contrasto col principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 55744/2018. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è infatti configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943, in motivazione è stato chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dall’art. 570-bis c.p. Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 274732 Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805 Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, P., Rv. 272518 Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S., Rv. 270030 . Si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia in composizione monocratica perché proceda a nuovo giudizio in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in composizione monocratica. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.