Borsa lasciata in auto dalla vittima disattenta: esclusa la destrezza e ladro salvo

Decisiva la constatazione che la disattenzione della parte offesa non sia stata provocata dal ladro, che si è limitato solo ad approfittarne. Questo dettaglio si rivela però fondamentale, poiché il reato diventa procedibile a querela, mentre la vittima si è limitata a una denuncia.

Disattenzione decisiva l’automobilista lascia in bella mostra la borsa all’interno della vettura mentre è impegnato a scaricare alcuni bagagli. Il ladro ne approfitta, ovviamente, ma lo fa in maniera semplice, quasi dilettantistica, cioè prelevando la borsa e poi facendosi beccare. Impossibile parlare di destrezza” e questo dettaglio si rivela fondamentale per il ladro che vede cassato l’intero procedimento penale. In sostanza, mancando l’aggravante della destrezza, il reato risulta procedibile a querela, ma in questo caso la persona offesa si è limitata solo a denunciare il furto Cassazione, sentenza n. 44332/19, sez. V Penale, depositata oggi . Disattenzione. Ricostruito facilmente l’episodio, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, ritengono l’uomo sotto processo colpevole per il delitto di furto con destrezza di una borsa lasciata all’interno di un’autovettura . Questa visione viene contestata dall’uomo, il quale evidenzia in Cassazione tramite il proprio avvocato che il bene non era vigilato dal detentore e quindi è illogico riconoscere l’aggravante della destrezza . Centrale nella linea difensiva è il riferimento al fatto che la persona offesa non aveva abbandonato la propria borsa, ma l’aveva lasciata all’interno della vettura perché costretta dall’azione di scarico dei bagagli a prestare attenzione minorata alla sua custodia . Questa obiezione convince i Giudici del ‘Palazzaccio’. Anche per loro, difatti, è evidente che la momentanea disattenzione della vittima non è stata provocata dall’uomo sotto processo, che invece si è limitato ad approfittare della già esistente disattenzione . Ciò comporta che si debba escludere in modo categorico l’aggravante della destrezza . L’ulteriore effetto di questa valutazione è la cancellazione del processo a carico dell’uomo. In sostanza, esclusa la destrezza, il reato risulta procedibile a querela che però non risulta essere stata sporta , poiché la parte offesa si è limitata a denunciare il furto . Così, tirando le somme, l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela , concludono i Giudici, facendo tirare un sospiro di sollievo all’uomo sotto processo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 30 ottobre 2019, n. 44332 Presidente Vessicchelli – Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 14 aprile 2016 che ha condannato alla pena di giustizia Mi. Su. per il delitto di furto con destrezza di una borsa lasciata all'interno di un'autovettura. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Mi. Su., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione dell'art. 625 primo comma n. 4, cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. Nello specifico, egli lamenta che con la sentenza impugnata la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza pur affermando che la persona offesa non aveva abbandonato la propria borsa, ma l'aveva lasciata all'interno della autovettura perché costretta, dall'azione di scarico dei bagagli, a prestare attenzione minorata alla sua custodia.” La motivazione era contraddittoria, perché affermava la sussistenza dell'aggravante della destrezza pur ammettendo che il bene non era vigilato dal detentore. Considerato in diritto 1 II ricorso è fondato. In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801 . Nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che l'imputato ha approfittato della momentanea disattenzione della vittima, mentre la stessa era impegnata nelle operazioni di scarico delle merci dall'autovettura. Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello si limita ad affermare che la persona offesa non abbandonò puramente e semplicemente la propria borsetta, bensì la lasciò nella vettura mentre era costretta, dall'azione di scarico dei bagagli, a prestare attenzione minorata alla sua custodia”. Dalla ricostruzione del fatto che emerge dalle due sentenze di merito risulta quindi che la momentanea disattenzione della vittima non è stata provocata dall'odierno ricorrente, che si è limitato ad approfittare della già esistente disattenzione della denunciante. In applicazione del principio di diritto sopra esposto deve pertanto escludersi la contestata aggravante della destrezza. 2. Per effetto della esclusione della contestata aggravante il reato risulta procedibile a querela che non risulta essere stata sporta, essendosi la vittima limitata a denunciare il furto. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la circostanza aggravante della destrezza, l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.