Elegge domicilio in un campo nomadi: notifica eseguita mediante consegna al difensore

La Cassazione chiarisce che l’indicazione di un campo nomadi come domicilio è troppo generica e non idonea a far individuare in modo preciso e affidabile il recapito stabilmente esistente ove rintracciare l’indagato. Ove ciò si verifichi, la notifica risulta impossibile e pertanto occorre procedere ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 161 c.p.p

Così con la sentenza n. 43528/19, depositata il 24 ottobre. Il fatto. Il Tribunale Roma rigettava l’istanza proposta ai sensi dell’art. 670 c.p.p. nell’interesse dell’imputato per ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale dei minorenni di Firenze. Il Tribunale constatava che l’imputato aveva dichiarato domicilio presso un campo nomadi e, dunque, risultando impossibile la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, si era proceduto a mezzo di consegna al difensore art. 161, comma 4, c.p.p. . Avverso la decisione propone ricorso il condannato affidandosi a due motivi. In primo luogo, egli lamenta che è stato emesso decreto di irreperibilità e si è proceduto ex art. 161 c.p.p. senza prima provare ad accedere al luogo indicato come domicilio digitale. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato il rilievo esposto in merito al fatto che la notifica fosse stata irritualmente operata verso l’avvocato d’ufficio che aveva presenziato solo in udienza preliminare e non al legale nominato difensore d’ufficio con il decreto di irreperibilità. Serve l’elezione di un domicilio preciso e attuale. In relazione al primo motivo la Suprema Corte osserva che esso non possa trovare accoglimento poiché è risultato impossibile effettuare la notifica presso il campo nomadi dichiarato dalla ricorrente come domicilio ove ricevere le notifiche. Infatti, specificano i Giudici, l’indicazione generica di un sito come il campo nomadi non è idonea a far individuare in modo preciso e affidabile il recapito stabilmente esistente ove rintracciare l’indagato. Inoltre, non risulta sopravvenuta nessuna dichiarazione indicante un attuale e preciso recapito dove effettuare le notifiche. In una situazione simile non ha potuto che operare la regola di cui all’art. 161 c.p.p., senza richiedersi ulteriori accessi in un luogo risultato inidoneo ad essere eletto come domicilio. Notifica ad avvocato diverso da quello d’ufficio. La Cassazione ritiene fondato il secondo motivo di ricorso e sottolinea che la motivazione del provvedimento non ha risposto agli altri rilievi rappresentati nell’istanza, che avevano contestato la regolarità della notifica poiché il difensore, al quale era stato consegnato l’atto, non risultava quello ritualmente nominato d’ufficio. Alla luce di ciò, la Cassazione accoglie tale secondo motivo, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 – 24 ottobre 2019, n. 43528 Presidente Di Tommasi – Relatore Binenti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’istanza nell’interesse di P.R. proposta ai sensi dell’art. 670 c.p.p., al fine di ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 9 ottobre 2000 dal Tribunale per i minorenni di Firenze. 2. A ragione, rilevava che, essendo risultata impossibile la notifica dell’estratto contumaciale della predetta sentenza nel domicilio dichiarato presso il Campo nomadi di , si era proceduto validamente a mezzo di consegna al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mentre non avrebbe dovuto dichiararsi l’irreperibilità in ragione della dichiarazione di domicilio, così risultando irrilevanti le obiezioni sulla validità dell’iter ex art. 159 c.p.p 3. Propone ricorso per cassazione P.R. tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, rappresenta che, come comprovato dall’allegata relata di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, si era proceduto ai sensi dell’art. 159 c.p.p. a fronte di un decreto di irreperibilità emesso nella precedente fase e ormai divenuto inefficace. Pertanto, non avrebbero potuto essere considerate irrilevanti le obiezioni mosse relative all’assenza dei presupposti per l’emissione del suddetto decreto e della conseguente notifica mediante consegna al difensore dell’estratto contumaciale. Del resto, poiché non era intervenuto prima il tentativo di accesso presso il domicilio dichiarato dalla ricorrente nel corso delle indagini preliminari, la procedura come sopra seguita neppure avrebbe potuto ritenersi valida a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, non essendo stati considerati nel provvedimento impugnato gli ulteriori rilievi esposti nell’istanza, che avevano rappresentato come la notifica dell’estratto contumaciale fosse stata irritualmente operata nei riguardi dell’Avv. Cardillo, il quale, presenziando d’ufficio alla sola udienza preliminare, non era stato nominato ex art. 97 c.p.p., comma 3 sicché la notifica di cui trattasi avrebbe dovuto effettuarsi presso l’Avv. Baglini, nominato difensore di ufficio con il decreto di irreperibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il provvedimento impugnato descrive la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale in quanto avvenuta mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, in ragione dell’impossibilità della notifica presso il domicilio prima dichiarato. Ciò che si coglie dal contenuto della motivazione - e rimane incontroverso - è che P. , chiamata a dichiarare il domicilio in data 24 febbraio 1997 davanti alla Polizia Giudiziaria, si limitò a menzionare il Campo nomadi di . In tal modo non si ebbe l’indicazione di un domicilio idoneo a consentire le notifiche. Infatti, il generico riferimento a detto sito non poteva fare individuare, con una qualche affidabilità, il preciso recapito stabilmente esistente dove potere rintracciare, in quel luogo più ampio, l’indagata o altra persona abilitata a ricevere per lei l’atto. A ciò dunque può ricollegarsi l’esito definitivamente infruttuoso - stante la non reperibilità confermata dalle ulteriori ricerche - al quale fa riferimento il provvedimento. A fronte di tali condizioni, concernenti già l’iniziale inidoneità dell’indicazione del domicilio, si registrava poi l’assenza di ogni dichiarazione sopravvenuta in ordine a un attuale preciso recapito dove effettuare le notifiche. Sicché, nel caso di specie nel prosieguo non poteva che operare ai fini delle altre notifiche, sino a quella dell’estratto contumaciale, la regola della consegna al difensore di cui all’art. 161 c.p.p., commi 1 e 4, senza richiedersi ulteriori accessi in un luogo risultato di per sé definitivamente inidoneo ai fini della dichiarazione del domicilio. E la procedura seguita risulta conforme proprio alle previsioni di cui al suddetto art. 161 c.p.p., rimanendo comunque irrilevanti in quanto prive di effetti pregiudizievoli le diverse citazioni dell’art. 159 c.p.p., le non necessarie ulteriori ricerche e la formazione del decreto di irreperibilità. Pertanto, risultano infondate le doglianze rappresentate nel primo motivo. 3. Va invece accolto il secondo motivo, non avendo la motivazione del provvedimento risposto agli altri rilievi rappresentati nell’istanza, che avevano contestato la regolarità della medesima notifica sotto il diverso profilo che il difensore, al quale era stato consegnato l’atto, non risultava quello ritualmente nominato di ufficio e come tale abilitato a ricevere la notifica per l’imputata. La risposta a tale censura, avente decisiva rilevanza ai fini dell’accertamento della validità e produttività degli effetti della notifica di cui trattasi, va fornita individuando, alla stregua del completo esame degli atti processuali, il difensore nominato di ufficio a norma dell’art. 97 c.p.p., commi 1 e 3, che ha effettivamente assunto la titolarità della difesa nel prosieguo del procedimento e che, pertanto anche in caso di sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4, doveva rimanere il destinatario della notifica operata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Rv. 262666 . 4. L’accoglimento di tale secondo motivo comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame - relativamente alla questione della regolarità della notifica ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, - considerando quanto è stato rappresentato nel precedente punto 3. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.