È il tempo a scandire la rilevanza di condotte negative sulla concedibilità della liberazione anticipata

Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare influenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione, mancando una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione.

È però richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere, diversamente non può esplicare alcuna valenza dimostrativa circa l’adesione o meno all’opera rieducativa. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 43524/19 depositata il 24 ottobre. La Suprema Corte chiarisce i confini della valenza negativa sulla concedbilità della liberazione anticipata per singoli semestri di ulteriori condotte criminose poste in essere dal condannato. Liberazione anticipata e valutazione frazionata per semestri. L’istituto della liberazione anticipata mira a reinserire nella società il condannato che abbia dato prova di effettiva partecipazione all’opera di rieducazione, per un periodo di espiazione pena pari ad almeno un semestre. È alla luce di tale canone che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza all’origine della sentenza in commento, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri possibilità di concedere il beneficio per uno o alcuni semestri e non concederlo per altri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto . Pertanto, secondo la giurisprudenza, se da un lato è vero che la liberazione anticipata viene concessa semestre per semestre e che, pertanto, il giudice deve valutare la condotta del condannato serbata in quel solo arco temporale, dall’altro lato è pur vero che, in quel semestre, il detenuto deve aver dato prova di una effettiva e concreta partecipazione all’opera di rieducazione, che è il presupposto della riduzione di pena prevista dall’art. 54 O.P. Appare, quindi, evidente come l’avvenuta commissione da parte del condannato di un grave reato nel semestre successivo a quello per cui si chiede la concessione del beneficio ben potrebbe precludere la concessione della liberazione anticipata anche per quel primo semestre, in quanto il crimine commesso dimostrerebbe la mera apparenza della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche per quel semestre, prima facie immune da censure. L’importanza dell’adesione all’opera rieducativa. Come correttamente osservano gli Ermellini nella pronuncia in commento, è il fondamento dell’istituto della liberazione anticipata – cioè l’effettiva e concreta adesione del condannato all’opera rieducativa durante il periodo di espiazione della pena – a delimitare, sotto il profilo ancor prima logico che giuridico, il campo di applicazione del beneficio di cui trattasi. Così, già alcuni anni orsono, la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che [a]i fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata Cassazione penale sez. I, 13/01/2015, n. 3358 . Nella sostanza già diverse pronunce avevano chiarito che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazione che deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati fra le altre Cassazione penale sez. I, 07/11/2014, n. 3092 . Correttivi al principio della valutazione frazionata. Nella sostanza, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il principio dell’obbligo della valutazione frazionata dei semestri trova giusto correttivo nel potere del giudice di tener conto, per valutare l’effettiva partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, anche di episodi appartenenti, sotto il profilo temporale, a semestri contigui. Deve trattarsi, di episodi di una certa gravità e non troppo lontani nel tempo affinché i suoi effetti negativi possano riverberarsi anche su semestri antecedenti o successivi rispetto a quello in cui sono commessi. È in linea di assoluta continuità con tale impostazione giurisprudenziale che si muove la pronuncia in commento. Sottolineano infatti gli Ermellini come, di regola, solo una condotta successiva al semestre oggetto di valutazione possa dare contezza della mera apparenza della partecipazione del detenuto alla rieducazione per quei sei mesi. Per contro, un episodio accaduto prima del semestre oggetto di valutazione potrà riverberare i suoi effetti negativi solo allorché il fatto di una certa rilevanza sia stato commesso in costanza di detenzione ed in un semestre contiguo rispetto a quello per cui si richiede il beneficio della liberazione anticipata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 maggio – 24 ottobre 2019, n. 43524 Presidente Di Tomassi– Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24/10/2018 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da L.B. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa in data 30/3/2018 che aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. 1.1 Il Tribunale ha osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dal L. dal 12/10/2008 al 20/7/2016 - esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l’inammissibilità dell’istanza - trovava fondamento nella non buona condotta del condannato, consistita nella commissione di numerosi gravi reati. Nello specifico, il Magistrato di Sorveglianza aveva valutato negativamente sia i semestri direttamente attinti dalle condotte di reato, sia i semestri contigui, considerata la gravità del comportamento del L. , il quale aveva dato prova di una partecipazione all’opera di rieducazione soltanto apparente. 1.2 Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l’impostazione, richiamando il principio della valutazione frazionata per semestri per cui non è escluso che un fatto negativo possa riverberarsi anche nella valutazione dei semestri anteriori, allorché la condotta particolarmente grave sia indicativa della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente a quello cui si riferisce detta condotta. Ne è scaturito un giudizio di totale mancanza di partecipazione all’opera di rieducazione nell’intero periodo, alla luce delle reiterate condotte criminose, specificamente elencate l’ultima delle quali per associazione a delinquere e furti, con fermo del 5/4/2016 . 1.3 È stata rigettata anche la domanda di integrazione per liberazione anticipata speciale ex L. 21 febbraio 2014, n. 10, con riferimento al semestre dal 29/3/2013 al 28/9/2013, in quanto il L. , dopo la concessione del beneficio in via ordinaria, non ha continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione, come richiede l’art. 4, comma 2, legge citata. 1.4 È stato considerato irrilevante il rilievo dell’ammissibilità dell’istanza per il periodo 27/12/2010 - 13/3/2011, in quanto l’istanza in ogni caso non era meritevole di accoglimento. 1.5 Parimenti irrilevante è stata ritenuta la condotta collaborativa del condannato nel procedimento penale in cui il L. è imputato con altre dodici persone per associazione a delinquere e altro, poiché trattasi di condotta successiva alla commissione dei reati, quindi suscettibile di valutazione positiva con riferimento alla condotta penitenziaria tenuta nei semestri maturati successivamente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Carmelo Minnella, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1 Assoluta mancanza di motivazione per il rigetto della liberazione anticipata del semestre 20/1/2017 - 21/2/2018, quanto ai frammenti di pena non valutati, cioè i periodi 21/1/2017 - 24/6/2017 e 25/1/2018 - 21/2/2018. Il ricorrente rileva che il primo di tali periodi era stato oggetto di valutazione positiva, come si ricava dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata del 16/1/2018 e del 15/2/2018. Peraltro, essendo il L. detenuto ininterrottamente dal 21/1/2016, nel semestre dal 21/7/2016 al 20/1/2017 non ha più commesso reati, tant’è vero che per detto semestre il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 30/3/2018 aveva concesso i 45 giorni di liberazione anticipata. Pertanto, secondo il ricorrente, anche per il periodo immediatamente successivo, decorrente dal 21/1/2017, avrebbe potuto essere concesso il beneficio ex art. 54 O.P Ma il Magistrato di Sorveglianza - constatato che il periodo 25/6/2017 24/1/2018 era già stato oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza - ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo 21/1/2017 - 24/6/2017, omettendo ogni motivazione sul punto. Parimenti trascurato è stato il periodo finale, 25/1/2018 - 23/2/2018 giorno di presentazione della richiesta di liberazione anticipata . Anche il Tribunale di Sorveglianza ha taciuto su tali periodi, sicché ne deriva la necessità dell’annullamento della gravata ordinanza in parte qua. 2.2 Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento ad ogni singolo semestre di pena scontata. Se, in relazione al periodo 21/1/2017 - 24/6/2017, volesse sostenersi che sia il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza abbiano implicitamente ritenuto che esso non copre il semestre, risulta integrata una chiara violazione di legge. Invero, il Giudice di Sorveglianza aveva preso atto che 1 il periodo 25/6/2017 - 24/1/2018 era già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza 2 la richiesta di liberazione anticipata si estendeva fino al 21/2/2018, sicché tale ultimo segmento 25/1/2018 - 21/2/2018 si sarebbe dovuto saldare a quel periodo di 5 mesi e 3 giorni, pure all’interno del medesimo titolo esecutivo costituito dal cumulo della Procura Generale della Corte di appello di Catania, così integrando il semestre apprezzabile. 2.3 Con ulteriore motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta assenza di partecipazione del L. all’opera rieducativa per l’intero periodo 12/10/2008 - 20/7/2016, in aperto contrasto con la concessione della liberazione anticipata operata con ordinanza del 16/1/2018 dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa estensore dello stesso provvedimento oggi impugnato per il semestre composto dai periodi 22/4/2015 - 21/9/2015 e 25/6/2017 - 24/7/2017. 2.4 Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento alla deroga della valutazione frazionata per semestre. Nell’impugnata ordinanza si richiama l’orientamento di legittimità per cui in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori, allorché la condotta particolarmente grave e sintomatica lasci fondatamente dedurre una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale principio avrebbe ricevuto erronea applicazione nel caso di specie, laddove non si è valutata la proficua collaborazione con la giustizia da parte del L. , ampiamente documentata nella richiesta. Invero, così come le condotte negative possono riverberarsi sui semestri contigui, anche gli elementi positivi in ottica risocializzante e di ripudio dei pregressi comportamenti devianti vanno valutati per l’intero arco temporale di riferimento dei richiesti semestri di liberazione anticipata. Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto irrilevante la condotta collaborativa manifestata dal L. nel procedimento in cui è imputato per associazione a delinquere e altro dinanzi al GIP di Ragusa, postulando una influenza positiva di tale dato soltanto per i semestri successivi, e non ai fini del beneficio richiesto. 2.5 Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54, con riferimento al momento dell’ultima condotta negativa, censurabile ai fini della valutazione per semestre, in relazione al semestre 21/1/2016 - 20/7/2016. Il ricorrente segnala che l’ultima condotta negativa, in relazione al fine rieducativo, è stata commessa il omissis quando il L. è stato sottoposto a fermo per ricettazione e altro . Ne discende l’erroneità dell’estensione della valutazione negativa anche al semestre che da tale data arriva al 20/7/2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1 Il primo motivo di ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata non rechi alcuna motivazione per il rigetto della liberazione anticipata del semestre contenuto nel periodo 20/1/2017 - 21/2/2018, quanto ai frammenti di pena non valutati, cioè i periodi 21/1/2017 - 24/6/2017 e 25/1/2018 - 21/2/2018. Il ricorrente rileva, peraltro, che il primo di tali periodi era stato oggetto di valutazione positiva, come si ricava dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata del 16/1/2018 e del 15/2/2018. La richiesta di considerazione degli indicati periodi era stata avanzata nell’istanza rivolta al Magistrato di Sorveglianza di Siracusa punti 7 e 8 delle richieste conclusive e puntualizzata nel reclamo proposto al Tribunale di Sorveglianza di Catania, al punto 6, contrariamente al parere del Procuratore generale, che ritiene trattarsi di richiesta relativa a periodi diversi. In ordine a ciò, nessun cenno si rinviene nell’impugnata ordinanza che dia conto della valutazione del semestre così composto, implicitamente negando anche rilievo al dato opposto che il periodo 25/6/2017 - 24/1/2018 fosse già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa come ha rilevato il Magistrato di Sorveglianza, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza con riguardo, tra gli altri, all’indicato periodo . 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato, laddove ad esso voglia darsi significato di implicito rigetto dell’istanza di liberazione anticipata per il semestre di cui si è detto, in base al rilievo - sempre implicito - che il periodo 21/1/2017 - 24/6/2017 non integra un semestre. In tal caso, infatti, soccorre l’ulteriore frammento, pure valutabile, relativo alla detenzione subita dal L. nel periodo 25/1/2018 - 21/2/2018, all’interno dello stesso titolo esecutivo, con compiuta integrazione del semestre valutabile. Invero, è nota la regola per cui ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell’intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884 . Si osserva, al riguardo, che il L. risulta essere ininterrottamente in detenzione dal OMISSIS , e che il semestre intermedio ai due frammenti - 25/6/2017 - 24/1/2018 - era già stato valutato positivamente dall’Ufficio di Sorveglianza. 2. Ulteriore elemento di criticità della motivazione, denunciato con l’ultimo motivo di ricorso, risiede nel ritenere senz’altro rilevante in senso negativo la notificazione in costanza di detenzione del decreto di fermo del 5/4/2016 per fatti associativi pregressi sul semestre in cui è avvenuta tale notificazione, senza spiegazione effettiva al riguardo mentre non si attribuisce alcun rilievo positivo retroattivo all’opera di collaborazione intrapresa dal L. nel medesimo procedimento, affermando che possa averne soltanto per il futuro . In effetti, nell’ordinanza impugnata si richiama un fermo del 5/4/2016 per associazione a delinquere e furti, ma si tratta della mera notifica di un fermo per fatti commessi in epoca precedente al OMISSIS , giorno in cui il ricorrente è entrato in carcere senza interruzioni fino all’attualità. Rileva la difesa sul punto che nessun ulteriore reato è ascrivibile al L. nel semestre 21/1/2016 20/7/2016, sicché non può registrarsi alcuna deroga al criterio della valutazione semestrale, in quanto riferibile ai semestri anteriori, e non successivi. 2.1 Rileva questa Corte che i reati elencati dal Magistrato di Sorveglianza, e richiamati nella loro valenza preclusiva dal Tribunale di Sorveglianza, sono tutti antecedenti - compresi quelli riportati nel decreto di fermo notificato il 5/4/2016 - rispetto al semestre in esame, arrestandosi a quelli ricettazione ed altro contenuti nel fermo subito dal L. il OMISSIS . Trattasi dunque di violazioni antecedenti all’ultimo periodo di espiazione della pena detentiva in carcere e quindi costituenti un dato fattuale non pertinente all’analisi da condurre per verificare i presupposti di ammissione al beneficio richiesto. Ne consegue che la valorizzazione di tali reati confligge con il principio per cui ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 . 2.2 In tale pronuncia si è illustrato che alla stregua del prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione. È però richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550 n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219479 diversamente, non può sul piano logico, prima ancora che giuridico, esplicare alcuna valenza dimostrativa sul comportamento e sull’atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione o meno all’opera rieducativa successivamente sperimentata. Infatti, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, la partecipazione vi sia stata. 3. Le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza devono dunque essere riviste alla luce delle indicate coordinate giurisprudenziali, provvedendo altresì a considerare anche i periodi - pur frammentati - non nell’impugnato provvedimento, come sopra indicati. L’ordinanza impugnata deve quindi essere Tribunale di Sorveglianza di Catania che, in diversa dell’art. 34 c.p.p., rivaluterà l’istanza del principi prima enunciati.risultati oggetto di esame annullata, con rinvio alla composizione nel rispetto ricorrente attenendosi ai principi prima enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.