Gratuito patrocinio: il reddito del familiare convivente che è persona offesa dal reato per cui si procede

I redditi percepiti dai familiari conviventi possono essere computati ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui si tratti delle persone offese dal reato di maltrattamenti indicato nel capo di imputazione relativo al procedimento penale per il quale si procede?

Lo ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 43238/19, depositata il 22 ottobre. La vicenda. L’imputato, ammesso già al patrocinio a spese dello Stato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale con cui era stata revocata l’ammissione al beneficio anzidetto. In particolare, l’imputato condannato per il reato di maltrattamenti commessi a danno dei familiari osserva che, ai sensi dell’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, i redditi da pensione dei genitori non andavano considerati ai fini del limite reddituale indicato dalla norma per l’ammissione al beneficio. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato osservando che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando questi è persona offesa dal reato per il quale si procede. L’annullamento del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Innanzitutto occorre ricordare che, in tema di gratuito patrocinio, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato ha facoltà di ricorrere direttamente per cassazione. Detto ciò, deve essere richiamato quanto già ripetutamente affermato dalla S.C., ossia che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della determinazione del gratuito patrocinio, qualora si proceda per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nel caso in esame, essendo stato violato il disposto di cui all’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 in cui si stabilisce che si tiene conto solo del reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 – 22 ottobre 2019, n. 43238 Presidente Fumu – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. I.S. , imputato già ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Foggia indicato in epigrafe con il quale è stata revocata l’ammissione al beneficio. L’esponente deduce la violazione di legge, in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. La parte osserva di essere imputato per estorsione e maltrattamenti nei confronti dei propri genitori e sottolinea che, nell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, aveva evidenziato di essere imputato per reati commessi in danno dei familiari. Osserva che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, i redditi da pensione dei genitori del prevenuto non andavano considerati ai fini del limite reddituale indicato dalla legge per l’ammissione al beneficio. Ciò posto il ricorrente evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha basato la richiesta di revoca del beneficio sul fatto che il reddito familiare per gli anni 2016 e 2017 risultava superiore ai limiti di legge. Al riguardo, la parte osserva che, in realtà, gli unici percettori di redito, come risulta dalla documentazione allegata, sono I.V. e S.M.G. , rispettivamente padre e madre di I.S. . Il ricorrente rileva che il reddito delle richiamate persone offese non poteva essere calcolato ai fini della determinazione del reddito percepito dall’odierno imputato. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte regolatrice annulli senza rinvio il provvedimento impugnato. Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della ammissione al beneficio non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede. Considerato in diritto 1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. 2. L’esponente ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di revoca del beneficio adottato dal Tribunale di Foggia su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. La parte ha proceduto legittimamente, atteso che, nel caso di specie, trattandosi di revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta su richiesta dell’Ufficio finanziario, sussistono i presupposti per il ricorso per cassazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113. La Corte regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria - come nel caso di specie l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 D.P.R. cit., per violazione di legge Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, deo. 10/03/2017, Rv. 269672 . 3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso è fondato. Il ricorrente, già nell’istanza funzionale all’ammissione al Patrocinio, aveva indicato di non percepire alcun reddito ed aveva specificato che i redditi percepiti dai familiari conviventi I.V. e S.M. non potevano essere computati ai fini dell’ammissione al beneficio, trattandosi delle persone offese del reato di maltrattamenti indicato nel capo di imputazione relativo al procedimento penale per il quale si procede. E bene, il Tribunale di Foggia, in mancanza di alcun riferimento alle richiamate evenienze riguardanti la natura dei rapporti intercorrenti tra imputato e familiari conviventi, ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato che era stato adottato in favore di I.S. , richiamando il reddito complessivo del nucleo familiare, relativo all’anno di imposta 2016. Deve allora osservarsi che i reati ascritti al ricorrente, secondo il tenore del capo di imputazione relativo al procedimento che occupa, riguardano i delitti di estorsione continuata e di maltrattamenti perpetrati da I.S. in danno dei genitori conviventi, I.V. e S.M.G. , nel periodo compreso dall’anno 2000 al 15 maggio 2016 e che il Tribunale di Foggia, nel provvedimento di revoca del beneficio, ha richiamato il reddito riferibile al richiamato nucleo familiare, per l’anno di imposta 2016. Viene pertanto in rilievo il principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale si è chiarito che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge dell’istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati, sia per la mancanza del requisito della convivenza previsto dal comma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, sia perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del coniuge ai sensi del medesimo art. 76, comma 4 Sez. 4, Sentenza n. 45889 del 30/06/2017, Rv. 270886 si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 11902 del 10/03/2016, Rv. 266408, ove si è precisato che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di violazione degli obblighi assistenziali, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge e ai figli che solo formalmente compongono il nucleo familiare . Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, vulnerato dalle evidenziate carenze motivazionali che refluiscono quale diretta violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, ove è stabilito Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Per l’effetto, viene caducato il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al beneficio adottato il 27.09.2017 dal medesimo Tribunale di Foggia nei confronti di I.S. , nell’ambito del procedimento n. 3036/17RG Trib. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed elimina la statuizione di revoca del decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.