Necessaria la procura speciale per proporre l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale è inammissibile, in quanto non è sufficiente il mero mandato difensivo a tal fine.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 42882/19, depositata il 18 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto, in quanto essa conteneva una procura alle liti costituente un semplice mandato, non potendo evincere dalla stessa la volontà della parte di conferire una procura speciale allo stesso difensore. Per tale motivo, quest’ultimo propone ricorso per cassazione, deducendo come dalle diverse procure poste in essere dal suo assistito possa desumersi che egli abbia voluto trasferire ai propri difensori lui compreso il potere di esercitare l’azione riparatoria in nome e per conto suo, non pregiudicando le irritualità degli atti la loro validità sostanziale. Mandato difensivo e procura speciale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, premettendo che il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione richiama le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario nella parte in cui è previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale, costituendo essa un atto personale della parte che abbia indebitamente sofferto la detenzione. Nell’affermare ciò, la Corte fa riferimento alla differenza intercorrente tra il mero mandato difensivo, con cui viene attribuito al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica, e la procura speciale, con cui la parte interessata trasferisce ad un altro soggetto un potere di cui quest’ultimo non è titolare. Ciò posto, gli Ermellini richiamano il consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale, partendo dalla distinzione suddetta, si afferma l’inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la procura speciale, tramite atto autonomo ovvero mediante l’attribuzione del mandato difensivo. Nel caso di specie, la Corte rileva che la procura alle liti posta in essere dal soggetto che ha patito l’ingiusta detenzione era formalmente e sostanzialmente un semplice mandato difensivo, dal quale non era possibile desumere la sua volontà di conferire una procura speciale ai fini della proposizione della domanda di riparazione. Per questo motivo, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 giugno – 18 ottobre 2019, n. 42882 Presidente Montagni – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. L’avv. Antonino Curatola, difensore di R.A. , ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal R. . 2. Il Giudice della riparazione evidenzia che la domanda conteneva una originaria procura alle liti costituente, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, semplice mandato alle liti, non potendosi evincere aliunde o con riferimento alla utilizzazione di altre parole o termini, la volontà di conferire una procura speciale. Successivamente alla proposizione della domanda, il R. , con atto depositato il 24/10/2018 e intitolato NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA nominava nuovi difensori di fiducia, uno dei quali l’avv. Curatola, revocando ogni altro precedente difensore . La Corte territoriale rileva la genericità di entrambe le procure l’originaria e la successiva , prive delle formalità previste dall’art. 122 c.p.p., osservando peraltro che già l’irregolarità della prima, posta in calce all’istanza, comporta l’inammissibilità della stessa. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 315, 645 e 122 c.p.p Dalle procure risulta come il R. abbia voluto trasferire ai propri difensori il potere di esercitare, per suo conto e nel suo interesse, l’azione riparatoria. Le irritualità delle anzidette procure non pregiudicano la loro validità sostanziale, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali, così come peraltro affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale. La procura è, infatti, inserita nella stessa domanda sottoscritta dalla parte. In essa, peraltro, si legge che veniva conferita ai precedenti difensori ogni, più ampia facoltà di legge nessuna esclusa ed inclusa anche quella di presentare il suesteso ricorso . Con la seconda, l’istante nominava quali propri difensori gli avvocati Curatola e R. nell’ambito del procedimento per ingiusta detenzione n. 13/17 pendente presso la Corte di appello di Reggio Calabria . Se ne ricava, dunque, che le anzidette nomine non potevano essere abbinate ad una domanda di riparazione diversa da quella di cui si discute, essendo inequivocabile la volontà dell’odierno ricorrente di attribuire ai propri difensori i relativi poteri. In conclusione, la procura apposta in calce all’atto introduttivo, l’indicazione del numero del procedimento e del suo oggetto, deve indurre ad una interpretazione sostanzialistica. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria. Osserva, in particolare, che, in calce all’istanza di riparazione, è apposta una formula che, se pur ha i contenuti del mandato ad litem, esprime tuttavia anche la volontà dell’istante di conferire ai difensori un mandato riferito alla richiesta di indennizzo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che l’art. 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645 c.p.p., laddove è previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Questa Corte di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508 . 2. Il Collegio non ignora l’elaborazione giurisprudenziale sul punto, anche alla luce di un precedente, espressivo di un orientamento meno formalistico in particolare, Sez. 4, n. 40293 del 10/06/2008, Allegrino e altro, Rv. 241471 , ma condivide la citata indicazione delle Sezioni Unite, ribadita anche in tempi recenti Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475 Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, 259319 , con il richiamo alla differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, mediante la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto ad es. al difensore un potere di cui quest’ultimo non è titolare. E deve osservarsi che costituisce orientamento consolidato nello stesso senso, quello che, muovendo proprio dall’anzidetta, necessaria, distinzione tra mandato difensivo e procura speciale, afferma l’inammissibilità dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l’attribuzione del mandato difensivo Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, Ciola, Rv. 251427 . 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che l’istante, con atto depositato in data 24/10/2018, nominava, quali nuovi difensori di fiducia, gli avvocati A. Curatola e A. R. revocando ogni altro precedente difensore detto atto, separato e successivo rispetto alla domanda di riparazione, era intitolato NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA e consisteva in una procura alle liti in calce alla predetta istanza era posta l’originaria e successivamente revocata procura alle liti, costituente non solo formalmente, ma anche sostanzialmente un semplice mandato alle liti dal quale non poteva affatto evincersi la volontà di conferire una procura speciale la domanda di indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione risultava, pertanto, proposta dai precedenti avvocati M. Caridi e M. Punturieri, giusta mera procura alle liti in calce alla stessa. Correttamente, quindi, l’impugnata ordinanza ha rilevato la genericità della procura di cui all’istanza in esame e la sua inidoneità a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e ad un determinato fatto. Ad analoghe conclusioni, la Corte di appello di Reggio Calabria è pervenuta anche con riferimento alla seconda procura, denominata NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA , depositata il 24/10/2018. 4. Deve, quindi, osservarsi che, del tutto legittimamente, il Giudice della riparazione ha rilevato che la domanda proposta risultava inammissibile, per difetto di attribuzione di una rituale procura speciale alla presentazione della richiesta riparatoria, richiesta che va proposta dalla parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme di cui all’art. 122 c.p.p 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.