Mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, per la Cassazione basta la rinnovazione

La mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio configura una nullità relativa del documento. Tale nullità non incide né sul giudizio né sulla decisione, ma comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice per la rinnovazione.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 41126/19 depositata l’8 ottobre. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado sulla sua condanna per il reato di detenzione di materiale pornografico. In particolare, sollevando una questione di incompatibilità del giudice sottoscrittore del dispositivo, in quanto risultava essere il medesimo del giudizio di primo grado, il ricorrente introduce una questione che ad avviso della Cassazione è di preminente interesse. Mancata sottoscrizione. Dalle memorie depositate dall’imputato è emerso che non era stato possibile ricusare il magistrato, sottoscrittore del dispositivo, poiché non presente all’udienza in cui il giudizio veniva definito, pertanto, ciò che rileva ai fini dell’esame del ricorso è la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del reale presidente del collegio giudicante. Infatti, secondo la Cassazione, da tale situazione deriverebbe la nullità della sentenza ex art. 546, comma 3, c.p.p. che, in quanto relativa, potrebbe essere sanata con una mera rinnovazione dell’atto viziato. Sul punto giova ricordare il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio, laddove non giustificata espressamente da un legittimo impedimento, e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa. Tale nullità non incide né sul giudizio, né sulla decisione ma comporta l’annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice affinché provveda ad una nuova redazione del documento. Ai fini dell’impugnazione, i termini decorrono dalla notificazione e dalla comunicazione dell’avvio di deposito della stessa sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 maggio – 8 ottobre 2019, n. 41126 Presidente Izzo – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/05/2018 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato G.A. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 600-quater c.p 2. Nell’interesse dèll’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto la sentenza risulta sottoscritta dal Dott. Ga.Cl. , presidente della II sezione penale della Corte d’appello, il quale aveva sottoscritto la sentenza di primo grado, quale presidente del collegio. 3. Nell’interesse del medesimo imputato è stata depositata una memoria in data 10/12/2018, prima della camera di consiglio fissata dinanzi alla VII sezione penale, e successivamente, a seguito della trasmissione del procedimento alla III sezione, ulteriore memoria. In entrambi gli atti, si rileva che non era stato possibile ricusare il Dott. Ga. , in quanto lo stesso non aveva preso parte all’udienza del 07/05/2018. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Sebbene il ricorrente concentri le sue censure sulla questione di incompatibilità, egli introduce il tema relativo alla sottoscrizione della sentenza - documento da magistrato diverso da quello che, in funzione di presidente, ha fatto parte del collegio giudicante e che risulta aver sottoscritto il dispositivo, come emerge dall’esame di quest’ultimo e del verbale dell’udienza al cui esame diretto il Collegio può accedere, in ragione del dedotto error in procedendo Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 . Ossia, in altra prospettiva, pone la questione della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del reale presidente del collegio che ha deciso. Ciò posto, come rilevato anche di recente da questa Corte in casi esattamente identici a quello oggetto del presente procedimento, la nullità della sentenza, derivante, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 3, dalla mancata sottoscrizione del giudice, ha carattere relativo e può essere sanata con la mera rinnovazione dell’atto viziato Sez. 2, n. 43788 del 09/12/2010, Franzè, Rv. 249223 Sez. 5, n. 7575 del 18/02/2019, R., non massimata . La soluzione è coerente con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla sentenza mancante della sottoscrizione del presidente, ossia del magistrato che ha presieduto il collegio. Si è, infatti, ritenuto che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide nè sul giudizio nè sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza. Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671 . Ne discende che la sentenza documento va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rinnovazione dell’atto nullo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza documento impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rinnovazione dell’atto nullo. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Motivazione semplificata.