Educazione di un figlio: illegittimo e punibile il ricorso alla violenza

Confermata la condanna per il padre, ritenuto colpevole del reato di lesioni per avere picchiato il figlio. Impossibile parlare di abuso dei mezzi di correzione, che non possono mai includere la violenza. A inchiodare l'uomo anche il fatto che il suo comportamento si sia manifestato dopo un episodio banale.

Nessuna giustificazione, neanche parziale, per il padre che picchia il figlio, colpendolo con un pugno e causandogli danni fisici giudicati guaribili in cinque giorni. Inevitabile la condanna dell'uomo, ritenuto colpevole del reato di lesioni personali”. Impossibile, invece, parlare della meno grave ipotesi di abuso dei mezzi di correzione”, mezzi che non possono mai includere la violenza. A inchiodare il genitore anche il fatto che il suo comportamento si sia concretizzato dopo un episodio assolutamente banale, cioè la rottura di uno specchietto ad opera del figlio Cassazione, sentenza n. 41039/19, sez. V Penale, depositata il 7 ottobre . Pugno. Scenario della vicenda è la provincia palermitana. A finire sotto accusa è un padre che ha picchiato il figlio di 9 anni, sbattendogli a terra la testa . Una volta ricostruito l'episodio, i giudici ritengono sacrosanta la condanna dell'uomo, prima in Tribunale e poi in Appello, per il reato di lesioni personali aggravate dall' aver commesso il fatto nei confronti del figlio. Per il legale del genitore, però, è errata la lettura data tra primo e secondo grado a suo parere, difatti, ci si trova di fronte a un caso di abuso dei mezzi di correzione . Più precisamente, egli sostiene la configurabilità in questo caso dell'uso lecito dei mezzi di correzione, che si sarebbe colpevolmente trasformato in un abuso e richiama la dichiarazione rilasciata dalla coniuge convivente del suo cliente, secondo cui il marito avrebbe voluto dare uno schiaffo al figlio per finalità educative, ma si sarebbe poi sbagliato per rabbia e avrebbe altresì sferrato un pugno . Per chiudere il cerchio, infine, il difensore sottolinea anche l'episodicità della condotta in esame. Violenza. Ogni rilievo finalizzato a ridimensionare la condotta tenuta dal genitore nei confronti del figlio è però ritenuto privo di valore dai giudici della Cassazione, che, difatti, confermano la condanna dell'uomo per il reato di lesioni . In prima battuta i magistrati osservano che l'abuso dei mezzi di correzione può concretizzarsi anche con un unico atto , ma poi aggiungono che le condotte violente non rientrano in quelle previste dal reato di abuso dei mezzi di correzione, negandosi che si possa ricorrere ad alcun tipo di violenza anche nell'ambito di relazioni quale quella genitore-figlio, oppure in ambito scolastico , potendosi invece discorrere di abuso dei mezzi di correzione solo nei casi di un uso improprio o abnorme di mezzi in sé leciti . Se poi si analizza in dettaglio la vicenda in esame, allora va esclusa la sussistenza di qualsivoglia fine educativo nella condotta del genitore, spiegano i giudici. A sostegno di questa visione ci sono innanzitutto le parole di un testimone, che ha raccontato della abituale ed evidente paura nutrita dal bambino nei confronti del padre . Viene infine sottolineato l'episodio banale da cui era nato il comportamento violento , cioè la rottura accidentale di uno specchietto pure questo elemento induce ad escludere qualsiasi intento educativo nell'azione del genitore, concludono i giudici della Cassazione. Tirando le somme, la violenza non rientra tra i mezzi di correzione, o di educazione, ritenuti leciti dall'ordinamento, ed è privo di alcuna finalità educativa .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 7 ottobre 2019, numero 41039 Presidente Morelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582, 585 numero 2 c.p., poiché questi, picchiando il figlio minore di anni 9 ed in particolare sbattendogli a terra la testa, gli cagionava lesioni personali da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il discendente. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con un unico motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto quale reato di lesioni aggravate dall'aver commesso il fatto nei confronti del discendente, in luogo della meno grave ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 571 c.p. All'odierna udienza il PG dr.ssa Ce., ha concluso per l'inammissibilità, e l'avvocato Vitrano si è riportato ai motivi, depositando decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio del Tribunale di Palermo per Qu Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ha sostenuto la configurabilità nella fattispecie dell' uso lecito dei mezzi di correzione, che si sarebbe colpevolmente trasformato in un abuso degli stessi e ciò, in sostanza, alla luce della dichiarazione della coniuge convivente, secondo la quale il marito avrebbe voluto dare uno schiaffo al figlio per finalità educative, ma si sarebbe poi sbagliato per rabbia e avrebbe altresì sferrato un pugno La difesa ha, inoltre, osservato che i Giudici del merito non avrebbero considerato l'episodicità della condotta, a fronte di un reato che si pone generalmente come abituale. 2.In proposito occorre ribadire che ai sensi della più che consolidata giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 571 c.p. non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso Sez. 5, Sentenza numero 2100 del 15/12/2009 Ud. dep. 18/01/2010 Rv. 245926 Sez. 6, Sentenza numero 52542 del 27/09/2016 Ud. dep. 12/12/2016 Rv. 268934 - 01 D'altra parte è stato più volte affermato, tanto da poter essere considerato principio attualmente indiscusso, che le condotte violente non rientrino in quelle previste dalla lettera dell'art. 571 c.p, negandosi che si possa ricorrere ad alcun tipo di violenza anche nell'ambito di relazioni quali quella genitore-figlio, oppure in ambito scolastico, potendo discorrersi di abuso dei mezzi di correzione solo nei casi di un uso improprio o abnorme di mezzi in sé leciti. In proposito Sez. 6, Sentenza numero 9954 del 03/02/2016 Ud. dep. 10/03/2016 Rv. 266434 ha chiaramente ritenuto integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina nel comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, compresa l'imposizione di condotte umilianti, ancorchè minima ed orientata a scopi educativi. Precedenti Conformi N. 34492 del 2012 Rv. 253654 -01, N. 47543 del 2015 Rv. 265496. In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere smentita anche la doglianza con cui il ricorrente ha sostenuto che escludere la condotta violenta da quelle contemplate dall'art. 571 c.p. comporterebbe la concreta inapplicabilità della norma. Così non è, in quanto, come asserito in più pronunzie, la nozione di malattia ai fini del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quella di cui al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia, all'insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del comportamento Sez. 6, Sentenza numero 19850 del 13/04/2016 ud. dep. 12/05/2016 Rv. 267000. 3. Le doglianze del ricorrente appaiono manifestamente infondate anche alla luce delle motivazioni rese dai Giudici del merito che tramite un iter logico corretto e privo di vizi logici, pertanto non censurabile in questa sede, hanno escluso la sussistenza di qualsivoglia fine educativo nella condotta dell'imputato in base alle deposizioni rese dai testi. Infatti il teste Gi., ha dichiarato di aver sentito delle urla e aver poi accompagnato il bambino ferito in ospedale e di essere stato nell'occasione ammonito dall'imputato a non immischiarsi Gr., ha anche rappresentato l'abituale ed evidente paura nutrita nei confronti del padre da parte del bambino, oltre che le urla della madre, la quale, nell'episodio di cui si discute, avrebbe implorato il marito di fermarsi, perché stava per ammazzare il figlio la stessa Lo Coco, moglie del ricorrente ha reso una dichiarazione confusa - probabilmente al poco commendevole scopo di proteggere il marito - sostenendo che questi avrebbe voluto tirare uno schiaffo al bambino, schiaffo che si sarebbe accidentalmente tramutato in un pugno tesi che è smentita dalle conseguenze lesive subite dal minore definite come trauma cranico. Può forse aggiungersi che anche l'occasione da cui era nato il comportamento violento, un episodio banale quale la rottura accidentale di uno specchietto, induce ad escludere qualsiasi intento educativo dell'azione del giudicabile. A completare il percorso logico argomentativo la Corte territoriale ha congruamente posto in luce che l'imputato era conosciuto quale persona dedita ad un uso smodato di sostanze alcoliche, ed era solito ritornare la sera a casa quasi sempre ubriaco. In definitiva la motivazione resa dai Giudici del merito, secondo i quali la violenza non rientra tra i mezzi di correzione, o di educazione ritenuti leciti dall'ordinamento, ed è priva di alcuna finalità educativa, appare perfettamente inserita nei principi elaborati in proposito da questa Corte ed innanzi richiamati. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento è necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03.