Affidamento in prova al servizio sociale: quando la revoca della misura può avere efficacia retroattiva?

Il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetto ex tunc, solo quando il comportamento del condannato riveli l’assoluta inesistenza di adesione al processo rieducativo, purché la decisione venga adeguatamente motivata.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 40843/19 depositata il 4 ottobre. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza confermava il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale disposta dal magistrato e revocava la misura con effetto ex tunc . Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione, per vizio di motivazione, il difensore del condannato. Revoca con effetto ex tunc. Secondo la Suprema Corte il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento alla decisione del Tribunale di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca della misura. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell’affermare che, in sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale con efficacia retroattiva, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza della prescrizioni imposte a suo carico . Pertanto, il Tribunale può disporre la revoca, con effetto retroattivo, solo quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente al riguardo . Nella fattispecie, non avendo fornito il Giudice alcun elemento giustificativo a sostegno della decisione, la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca e rinvia per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 settembre – 4 ottobre 2019, n. 40843 Presidente Di Tomassi – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 8.4.2019 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato, nei confronti di B.D. , il provvedimento di sospensione dell’affidamento al servizio sociale, disposta dal magistrato di sorveglianza, e ha pronunciato la revoca della misura medesima con decorrenza dall’inizio dell’esecuzione. Il Tribunale ha rilevato che nei confronti del condannato, ammesso all’affidamento al servizio sociale dal 17.7.2018, erano state riscontrate sette violazioni alle prescrizioni relative all’orario di permanenza in casa e all’ambito territoriale entro il quale gli erano consentiti spostamenti, ed inoltre era emerso che lo stesso era sottoposto ad indagini per reati di riciclaggio commessi dal 2016, e durante l’esecuzione della misura alternativa, e quindi ha ritenuto che B.D. non avesse mai aderito al programma rieducativo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.D. , chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Con unico motivo viene denunciato difetto di motivazione, sia della decisione di revoca della misura sia della determinazione ex tunc della relativa decorrenza. La decisione di revoca della misura, fondata unicamente sulla informativa attestante le violazioni alle prescrizioni, era stata assunta senza effettuare alcun accertamento in ordine alle specifiche condotte nè al complessivo andamento della misura, e senza sottoporre a vaglio l’effettivo rilievo delle condotte ascritte nel procedimento penale pendente e ancora nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale, inoltre, non aveva motivato la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla decorrenza della revoca. Considerato in diritto Il ricorso è solo in parte fondato. 1. Quanto alla motivazione della decisione di revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, le censure proposte dal ricorso si risolvono in doglianze attinenti il merito della decisione. La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. A fronte della motivazione del Tribunale, che ha dato conto dell’accertamento di reiterate violazioni delle prescrizioni della misura, inerenti l’orario di permanenza al domicilio e l’ambito territoriale entro il quale erano consentiti spostamenti, e della sussistenza di indagini per reati commessi anche dopo l’inizio della misura, il ricorso ha evidenziato che, quanto alla violazione delle prescrizioni, non era stata verificata la veridicità dei dati accertati dalla guardia di finanza e, quanto alle indagini penali in corso, era stato valorizzato solo il dato formale della iscrizione del condannato nel registro notizie di reato. Il motivo, in parte qua, contesta la fondatezza degli addebiti e quindi esprime dissenso rispetto al merito della decisione, senza formulare alcuna critica specifica in ordine alla effettività, coerenza e congruità logica della decisione. In particolare, il Tribunale ha indicato gli elementi probatori valorizzati, consistenti nella disamina del traffico telefonico in uso al condannato, ha preso in esame i rilievi difensivi circa la corretta individuazione dell’utenza in uso a B.D. ed ha quindi formulato il giudizio in ordine alla inidoneità della misura, a fronte della condotta del condannato, a conseguire l’obiettivo della risocializzazione. Il ricorso non svolge alcuna censura in ordine alla congruità della giustificazione della decisione fornita dal primo giudice, ma contesta la fondatezza di quel giudizio, in una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, e non in quello di legittimità. 2. Con riferimento alla decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca, il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474 ha chiarito che, in sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto retroattivo o parzialmente tale , quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente al riguardo Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, Frau . Nel caso in esame, l’ordinanza, omettendo anche di indicare le date nelle quali erano state compiute le violazioni delle prescrizioni e senza acquisire informazioni circa l’epoca dei reati per i quali B.D. era sottoposto a indagini, genericamente indicata con l’espressione dal 2016 ad oggi , non ha fornito alcun elemento giustificativo in ordine al giudizio, che aveva ritenuto che sin dall’inizio della misura essa, in ragione della condotta del condannato, fosse inidonea rispetto alla finalità rieducativa. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino.