Non tiene conto della trasmissione via PEC del verbale d’arresto, inevitabile l’annullamento dell’ordinanza del GIP

Annullata l’ordinanza con cui il GIP non ha convalidato l’arresto per trasmissione del verbale oltre il termine previsto al codice di rito. Nella valutazione della tempestività della trasmissione, infatti, non aveva considerato l’invio telematico avvenuto il giorno precedente ma solo il deposito dell’atto cartaceo presso la segreteria del PM.

Così la Suprema Corte con ordinanza n. 40535/19 depositata il 3 ottobre. Il caso. Il GIP non convalidava l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria poiché il relativo verbale era stato trasmesso al PM oltre il termine previsto dall’art. 386, comma 3, c.p.p Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione affermando che il verbale risultava in realtà inviato a mezzo PEC entro il termine stabilito. Trasmissione telematica. La Corte di Cassazione afferma che il GIP non ha considerato la trasmissione del verbale in via telematica del giorno precedente. Nella valutazione della tempestività della trasmissione del verbale di arresto, infatti, il Giudice ha considerato solo il deposito dell’atto cartaceo presso la segreteria del PM. Il Collegio rileva poi che la trasmissione telematica risulta provata dalla ricevuta della Procura allegata alla comunicazione della notizia di reato, pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato in quanto il termine previsto dall’art. 386, comma 3, c.p.p. è stato rispettato. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 17 settembre – 3 ottobre 2019, n. 40535 Presidente De Crescienzo – Relatore D’Agostini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 23/4/2019 il G.I.P. del Tribunale di Palermo non convalidava l’arresto in flagranza di F.S. , operato dalla polizia giudiziaria alle ore 6 del 21/4/2019 per i reati di rapina, detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di una pistola , osservando che il relativo verbale era stato trasmesso al Pubblico Ministero oltre il termine previsto dall’art. 386 c.p.p., comma 3. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per violazione di legge. Osserva il ricorrente che dagli atti risulta come la polizia giudiziaria inviò il verbale di arresto al Pubblico Ministero, a mezzo posta elettronica certificata, il pomeriggio dello stesso 21 aprile 2019, giorno dell’arresto, vale a dire entro il termine previsto dalla suddetta norma. 3. Il ricorso è fondato. 4. Il giudice per le indagini preliminari, nel valutare la tempestività della trasmissione del verbale di arresto, ha considerato solo il deposito dell’atto cartaceo presso la segreteria del Pubblico Ministero, avvenuto il 22 aprile 2019, e non anche la trasmissione del verbale in via telematica, del giorno precedente ore 16.24 , risultante dalla ricevuta della Procura allegata alla comunicazione della notizia di reato fg. 50 e 51 del fascicolo processuale . Il verbale, dunque, fu trasmesso al Pubblico Ministero entro il termine previsto dall’art. 386 c.p.p., comma 3, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari. Ne segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata relativa alla negata convalida dell’arresto. Motivazione semplificata.