(In)ammissibile il ricorso proposto dal difensore del terzo interessato?

Se il ricorso per cassazione è proposto dal difensore del terzo interessato avverso il procedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, qualora sia rilevato il difetto di procura speciale, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 40395/19, depositata il 2 ottobre. in particolare, la Procura generale della Corte di Cassazione presenta conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso relativo alla confisca di alcuni beni immobili. L’inammissibilità del ricorso. La ricorrente agisce quale proprietaria di beni confiscati al coniuge, ma il procedimento penale risulta nei confronti di quest’ultimo, quindi ella risulta terza interessata alla restituzione dei beni e, come tale, è parte interessata alla vicenda. Ai sensi dell’art. 666, comma 6, c.p.p. anche il difensore può proporre ricorso in Cassazione senza necessità della procura speciale ed è per questo che la notifica deve esser fatta anche al difensore, proprio per la sua possibilità di impugnare un provvedimento. Se invece il ricorso per cassazione è proposto dal difensore del terzo interessato avverso il procedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo come nel caso in esame , qualora sia rilevato il difetto di procura speciale, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso medesimo senza che possa trovare applicazione la disciplina della concessione del termine previsto dalla normativa per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Ma siccome nel procedimento disciplinato dal suindicato art. 666, comma 6, c.p.p. ciò non si verifica, il difensore può proporre ricorso in Cassazione anche senza procura speciale. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in oggetto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 giugno – 2 ottobre 2019, n. 40395 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano con provvedimento del 29 gennaio 2019 ha rigettato la richiesta di restituzione avanzata da R.E.S. del complesso aziendale di LE ROBINE d.i. di R.E.S. e l’unità immobiliare sita in omissis beni confiscati ad A.G. già convivente della ricorrente per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10 . 2. R.E.S. propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Apparenza della motivazione. La Corte di appello ha rigettato l’istanza di restituzione dei beni alla legittima proprietaria ricorrente. Il provvedimento non analizza minimamente le prove documentali della proprietà ei beni confiscati, depositate dalla ricorrente la Corte di appello non ha risposto alle argomentazioni della difesa relative alla piena titolarità dei beni in capo alla ricorrente. Le somme versate nel conto corrente da A. gli stessi a partire dal 23 aprile 2015 erano in realtà il contributo di mantenimento dei figli della coppia A. - R. . La ricorrente aveva da sempre lavorato nell’ambito della ristorazione e dello spettacolo e, quindi, aveva disponibilità economica propria per l’acquisto dei beni confiscati. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso risulta generico, in fatto e manifestamente infondato. La ricorrente agisce quale proprietaria dei beni confiscati ad A.G. . Il procedimento penale, per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, risulta nei confronti di A.G. . La ricorrente, quindi, risulta terza interessata alla restituzione dei beni e, in quanto tale, è parte interessata alla vicenda dei beni in oggetto. 4. 1. Deve però premettersi che ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 6, anche il difensore è legittimato a proporre ricorso in cassazione senza necessità della procura speciale, infatti la notifica è dovuta anche al difensore proprio per la possibilità dell’impugnazione La previsione, contenuta nell’art. 666 c.p.p., comma 6, della notificazione dell’ordinanza decisoria alle parti e ai difensori che intendono proporre ricorso per cassazione, al pari di quella, del tutto analoga, contenuta nell’art. 127 c.p.p., comma 7, valendo unicamente ad individuare il mezzo d’impugnazione esperibile avverso il provvedimento e non, invece, i destinatari della notificazione stessa, implica che quest’ultima è dovuta anche al difensore che, non essendo iscritto nell’apposito albo, non sia abilitato a proporre il ricorso Sez. 2, n. 23472 del 10/06/2005 - dep. 22/06/2005, Nigro, Rv. 23188001 . Il ricorso per cassazione, invece, proposto dal difensore del terzo interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, quando è rilevato il difetto di procura speciale, deve essere dichiarato inammissibile senza che possa trovare applicazione la disciplina della concessione del termine previsto dall’art. 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013 - dep. 23/09/2013, Aronne, Rv. 257729 vedi anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Stan, Rv. 255445 e Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894 . Infatti nell’ambito del processo penale il terzo interessato si trova in una posizione sostanzialmente equiparata a quella degli altri soggetti titolari di interessi meramente civilistici disciplinati dall’art. 100 c.p.p., che prevede, espressamente, per costoro la necessità della assistenza di un difensore munito di procura speciale. Nel procedimento disciplinato dall’art. 666 c.p.p., comma 6, ciò non si verifica e il difensore è legittimato a proporre il ricorso in cassazione anche senza procura speciale, come espressamente previsto dalla norma. 5. L’ordinanza impugnata contiene adeguata e completa motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Infatti La Corte di appello di Milano evidenzia come dagli atti, ed in particolare dalla documentazione bancaria sia raggiunta la prova dell’appartenenza ad A.G. dei cespiti rivendicati dalla ricorrente negli anni 2012/2013 ovvero prima della separazione della coppia in coincidenza con la commissione dei reati fiscali A. provvedeva a far acquistare alla ricorrente allora sua convivente i cespiti di cui al ricorso immobile in omissis e complesso aziendale Le Robinie di R.E.S. con la fornitura delle provviste in denaro. Le rate del mutuo per l’immobile in omissis erano versate dalla ricorrente dopo la provvista fornita dalla ditta AG Trade di A.G. , ossia della medesima ditta individuale relativa ai reati tributari di cui alla condanna di A.G. . La Corte di appello poi analizza anche la separazione della coppia certamente successiva agli anni 2012/2013, avvenuta nel 2015 inoltre i secondo figlio della coppia risulta nato nel novembre 2015, per escludere la causale dei versamenti quali contributi per il mantenimento dei figli. Per la ditta Le Robinie di R.E.S. la Corte di appello mette in risalto la sostanziale continuità con la precedente gestione senza soluzione di continuità e l’omesso pagamento della cessione avvenuta nel 2012 Euro 105.000,00 . Il ricorso non si confronta con le suddette motivazioni ma ritiene la motivazione solo apparente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.