Contumacia e assenza: il doppio avvertimento nell’atto di citazione non è causa di nullità

Non può riscontrarsi alcuna nullità della sentenza d’appello laddove l’atto di citazione a giudizio contenga il duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell’imputato, con riferimento cioè sia alla norma sulla contumacia che a quelle sull’assenza di cui alla l. n. 67/2014.

Lo si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 40427/19, depositata il 2 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di furto aggravato, previa esclusione della recidiva. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del decreto di citazione per il grado di appello sotto il profilo della confusione indotta dall’essere in esso contenuto il duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della sua mancata comparizione, con riferimento cioè sia alla norma sulla contumacia che a quelle sull’assenza di cui alla l. n. 67/2014 . Si tratta infatti di un richiamo a due istituti giuridici diversi con differente regime in relazione alla posizione dell’imputato, il quale non viene messo in condizione di capire cosa accadrà laddove decida di non comparire. Doppio avvertimento. Il Collegio ritiene che il motivo posto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata non è causa di nullità . La doglianza del ricorrente non trova infatti alcun riscontro nel contesto normativo posto che nessuna norma specifica prevede questo tipo di nullità. Inoltre, l’avviso in parola non può essere considerato fuorviante rispetto alla decisione della strategia processuale da percorrere posto che la sentenza di appello era stata emessa dopo l’abolizione del ricorso personale per cassazione da parte della l. n. 103/2017. Aggiunge inoltre la Corte che la giurisprudenza afferma pacificamente che non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l’omesso avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia atteso che l’istituto della contumacia è stato eliminato dalla l. n. 67/2014 e la differenza tra lo stesso e l’istituto dell’assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la riformulazione” dell’avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l’imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l’ordinario svolgimento del processo . Ad ogni modo, l’avviso in parola non è qualificabile come requisito” della citazione e, pertanto, in applicazione del principio della tassatività delle ipotesi di nullità, l’omissione dello stesso non è sanzionabile. Nessuna conseguenza sanzionatoria può dunque trarsi dalla sussistenza del doppio avvertimento, nemmeno in termini di lesione del diritto di difesa in senso ampio non potendosi attribuire a maggior ragione dopo l’abolizione del ricorso personale per cassazione alcun rilievo giuridico specifico ad una mera annotazione di carattere meramente informativo destinata all’imputato . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 giugno – 2 ottobre 2019, n. 40427 Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di condanna di E.K. , per i reato di furto aggravato, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione e di Euro 154 di multa, previa esclusione della recidiva. 2. Contro l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che con un unico motivo deduce violazione di legge processuale, segnatamente degli artt. 180, 181, 185, 420 bis e 420 quater, nel testo previgente l’entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, art. 601 c.p.p., nonché vizio argomentativo sotto il profilo della manifesta illogicità. Deduce la nullità del decreto di citazione per il grado di appello sotto il profilo della confusione indotta dall’essere in esso contenuto il duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della sua mancata comparizione, con riferimento cioè sia alla norma sulla contumacia che a quelle sull’assenza di cui alla L. n. 67 del 2014. Il contestuale richiamo a due istituti giuridici diversi comportanti diverso regime in relazione alla posizione dell’imputato, diverso essendo le conseguenze giuridiche a seconda che si dichiari l’assenza o la contumacia, si ripercuote, ad avviso del difensore, sul diritto di intervento dell’imputato, il quale non viene messo in condizione di capire cosa accadrà in concreto nel caso in cui decida di comparire. Si tratterebbe di un avvertimento errato che richiama due istituti tra loro alternativi e con conseguenze giuridiche diverse talché, laddove richiamati entrambi, si finisce col far carico all’imputato di capire come verrà giudicato in caso di mancata comparizione, mentre deve essere il decreto di citazione ad indicare in maniera corretta come l’imputato verrà processato nè vi è alcun richiamo alla disciplina transitoria art. 15 bis L. n. 67 del 2014 inserito dalla L. n. 118 del 2014 che potrebbe consentirgli di comprendere l’avvertimento contenuto nel decreto di citazione per il giudizio di appello. Nè potrebbe rilevare il fatto che non sia, secondo parte della giurisprudenza, la mancanza di tale avvertimento causa di nullità perché nel caso di specie non si è di fronte a tale ipotesi bensì a quella fuorviante del doppio avvertimento ovvero dell’avvertimento dato in maniera errata. Evidenzia infine che ciò si ripercuote anche sui termini per impugnare perché solo in caso di contumacia all’imputato spetta la notificazione dell’estratto contumaciale ex art. 548 c.p.p., comma 3 la decorrenza termini sarebbe diversa ex art. 585 c.p.p., comma 2 . Indi insta per l’annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo posto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata non è causa di nullità. L’impostazione del ricorrente è manifestamente infondata dal momento che, dietro una questione di nullità, peraltro formulata senza riferirsi ad una norma specifica che la preveda, mira all’annullamento, tout court, della pronuncia impugnata. Ed invero, non solo non è previsto come causa di nullità il doppio avvertimento di cui fa cenno il ricorrente, ma nel caso di specie si rende palese anche la manifesta irrilevanza dello stesso ai fini dell’esercizio dei diritti difensivi essendo la sentenza di appello stata emessa in data 8.1.2018 ovvero dopo l’abolizione del ricorso personale per cassazione intervenuta con la L. 23 giugno 2017, n. 103, di talché nessun fuorviante innesco rispetto all’esercizio dei diritti di difesa potrebbe essere configurato, neppure sotto il profilo della decorrenza dei termini per impugnare. Ed invero, destinatario dell’avvertimento è unicamente l’imputato e non il difensore, che peraltro giammai potrebbe fare affidamento sul suo contenuto per dedurre elementi aventi rilievo giuridico, stante la funzione specifica dello stesso strettamente correlata all’informazione dell’imputato medesimo. Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l’omesso avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f , atteso che l’istituto della contumacia è stato eliminato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l’istituto dell’assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la riformulazione dell’avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l’imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l’ordinario svolgimento del processo cfr. Sez. 4, n. 5017 del 19/12/2018 - dep. 01/02/2019, SEVERINO BERNARDINO, Rv. 275116-01 conf. Sez. 6, n. 49525 del 3/10/2017, F., Rv. 271497 . A ciò si aggiunga che anche nella vigenza del processo in contumacia - ma mutatis mutandis i principi affermati valgono anche per il processo in absentia - l’orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità era stato nel senso che non fosse causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l’omesso avvertimento all’imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come uno dei requisiti della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’omissione dello stesso non è sanzionata Sez. 4, n. 27494 dei 14/2/2017, Ferullo, Rv. 270706 conf. Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Diodato ed altro, Rv. 260354 Sez. 1, n. 43723 del 15/11/2011, Barbangelo, Rv. 251463 Sez. 2, n. 17760 del 19/4/2011, De Pasquale ed altri, Rv. 250254 Sez. 5, n. 14569 del 14/2/2005, Arzillero ed altro, Rv. 231776. Non è invece condiviso da questo Collegio il contrapposto orientamento minoritario, dal momento che l’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f , indica, come requisiti il luogo, il giorno e l’ora della comparizione, e ad essi aggiunge poi l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, che all’evidenza riguarda le conseguenze della mancata comparizione, e costituisce un quid pluris rispetto ai requisiti strutturali dell’atto, concretizzandosi in un mero ammonimento, non idoneo peraltro ad incidere di per sé sul diritto di intervento dell’imputato in giudizio . Ne discende che nessuna nullità è ravvisabile anche in caso di doppio avvertimento, neppure sotto il profilo della dedotta violazione del diritto di intervento in giudizio e più in generale di difesa per l’ambiguità che ne sarebbe conseguita, non potendosi attribuire - a maggior ragione a seguito dell’eliminazione del ricorso personale per cassazione - alcun rilievo giuridico specifico ad una mera annotazione di carattere meramente informativo destinata all’imputato. 2. Ne deriva, per le ragioni sopra indicate, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.