Il PM deve dimostrare un interesse concreto ed attuale ad impugnare la dichiarazione di non doversi procedere

La nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, non può essere basata sul mero concetto di soccombenza. Di conseguenza, viene dichiarato inammissibile il ricorso del PM che pretende l’accertamento di un reato che, seppur perseguibile d’ufficio, riguarda in realtà una vicenda privata .

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39306/19, depositata il 25 settembre. Il fatto. Il Tribunale di Asti dichiarava di non doversi procedere nei confronti di una donna per il reato di cui agli artt. 81, 639 e 674 c.p. perché estinto per remissione della querela. La vicenda nasce da un contesto condominiale e dalle continue liti tra vicini di casa, sfociate nel getto da parte della donna di acqua mista ad urina contro la persona offesa. Il PM ha impugnato la pronuncia in cassazione lamentando la violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale, posto che l’imputazione era stata modificata prima dell’apertura del dibattimento con l’eliminazione della contestazione del reato di cui all’art. 674 c.p. procedibile d’ufficio, in assenza di adeguata motivazione. Carenza di interesse ad impugnare. Il Collegio ritiene manifestamente infondato il ricorso per difetto di interesse ad impugnare in capo al PM, nozione che, nel sistema processuale penale, non può essere basata sul concetto di soccombenza , dovendo invece essere ricondotta ad una prospettiva utilitaristica, ossia alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame . Nella vicenda in esame, il PM pretende l’accertamento di un reato che, seppur perseguibile d’ufficio, riguarda in realtà una vicenda privata . La remissione della querela per l’imputazione di cui all’art. 639 c.p. rende evidente, secondo gli Ermellini, l’inequivocabile interesse della persona offesa a che l’imputata non venisse perseguita anche per le restanti accuse art. 674 c.p. che, seppur appunto siano perseguibili d’uffici, attengono solo ad una vicenda personale. In conclusione, fermo il principio d’irretrattabilità dell’azione penale, il PM avrebbe dovuto allegato il suo interesse concreto ed attuale ad impugnare, interesse che nel caso di specie risulta mancante. Da tali premesse, discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 marzo – 25 settembre 2019, n. 39306 Presidente Sarno – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.7.2018 il Tribunale di Asti ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di G.L. perché il reato a lei ascritto - artt. 81, 639 e 674 c.p. - era estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Con un unico motivo di ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti lamenta la violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale, perché il Pubblico ministero prima dell’apertura del dibattimento aveva modificato l’imputazione eliminando la contestazione del reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 674 c.p., ed il difetto assoluto di motivazione sull’insussistenza dei presupposti che giustifica l’eliminazione del reato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato per difetto d’interesse ad impugnare del Pubblico ministero. Secondo Cass., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. In applicazione di tale principio, più di recente Cass., Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 2644996, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto Cass., Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207, ha escluso l’interesse ad impugnare in un’ipotesi di omessa trasmissione degli atti all’autorità amministrativa a seguito dell’accertamento di una contravvenzione al codice della strada Cass., Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, El Harchi, Rv. 273630, ha affermato che il pubblico ministero non può dolersi della mancata applicazione della disciplina in materia di assenza dell’imputato, in caso di sentenza di condanna. Nel caso in esame, il Pubblico ministero pretende l’accertamento di un reato che, seppure perseguibile d’ufficio, riguarda in realtà una vicenda privata tra le parti. L’imputata è stata infatti incolpata di aver gettato acqua mista ad urina sulla persona offesa imbrattandole i vestiti nonché il cortile in uso anche a questa. Per il reato dell’art. 639 c.p. v’è stata la remissione di querela, per il reato dell’art. 674 c.p. il Pubblico ministero in udienza, prima dell’apertura del dibattimento, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha ritirato l’accusa. Fermo il principio d’irretrattabilità dell’azione penale, il Pubblico ministero non ha allegato il suo interesse concreto ed attuale ad impugnare. Tale interesse, ad avviso del Collegio, difetta nella specie perché l’art. 674 c.p., relativo al getto di cose pericolose, che conosce un ampio spettro di applicazione, qui attiene solo ad una vicenda personale in cui l’offeso ha manifestato inequivocabilmente un preciso interesse a che l’imputata non venisse perseguita. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.