La normale diligenza dell’avvocato in un caso di errore materiale della sentenza

La diligenza tecnica dovrebbe indurre il difensore a rendersi conto dell’errore materiale contenuto in una sentenza consistente nell’erronea indicazione della data di sottoscrizione della stessa e ad effettuare una tempestiva impugnazione.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 39117/19, depositata il 24 settembre. Il Tribunale rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore dell’imputato, sostenendo che sussisteva il materiale errore nell’indicazione della data di sottoscrizione della sentenza, ma che la data di deposito era chiara e corretta per cui si poteva individuare l’esatto dies a quo per il calcolo dei giorni per l’impugnazione. Il difensore stesso presenta così ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento in quanto l’erronea indicazione della data di sottoscrizione dello stesso può indurre in errore la parte che ha interesse ad impugnarlo. L’errore materiale. La sentenza emessa dal Tribunale è stata depositata il 18 gennaio 2019, entro i 90 giorni indicati nel dispositivo e, pur se risulti sottoscritta in data 12 giugno 2018, nella prima pagina del testo si indica correttamente la data del 12 luglio 2018. Pertanto, la normale diligenza avrebbe dovuto indurre il difensore a rendersi conto dell’errore materiale e ad effettuare una tempestiva impugnazione. Infatti l’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, le quali legittimano la restituzione in termini, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà che può essere superata con la normale diligenza. Da ciò il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 luglio – 24 settembre 2019, n. 39117 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 18/01/2019 il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di remissione in termini avanzata dal difensore di B.C. , osservando che l’errore materiale nella indicazione della data di sottoscrizione della sentenza era evidente e che nella pagina iniziale della stessa è correttamente indicata la data del 12 luglio 2018 e che la data del deposito è chiara e corretta per cui il ricorrente ben poteva individuare l’esatto dies a quo per il conteggio dei giorni per l’impugnazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di B. si chiede l’annullamento del provvedimento deducendo violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. g e art. 548 c.p.p., n. 2 perché la erronea determinazione della data 12 giugno 2018 di sottoscrizione del provvedimento può indurre in errore la parte che ha interesse a impugnarlo, ingenerando confusione nel raffronto con la data di deposito della motivazione circa l’obbligatorietà della notifica del provvedimento ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, così da far restare in attesa dell’avviso di deposito della sentenza non depositata nel termine, e senza che la comparazione con altri atti processuali sani il dato formale. 1. Nella requisitoria del Procuratore generale si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile non ricorrendo i presupposti per la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. perché nel caso in esame la normale diligenza tecnica del difensore avrebbe consentito una tempestiva impugnazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La sentenza n. 599/2018 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di B.C. nel procedimento n. 303/2017 è stata depositata il 18/01/2019 nell’ottantaquattresimo giorno dei novanta indicati nel dispositivo e, sebbene risulti sottoscritta in data 12/06/2018 nella prima pagina del suo testo, si indica la corretta data del 12/07/2018. Va rilevato anche che all’udienza del 12/07/2018, quando venne letto il dispositivo, fu presente l’avvocato Bullaro Dario, all’epoca difensore di fiducia del ricorrente. Pertanto, nel caso in esame la normale diligenza tecnica del difensore avrebbe consentito - stante la chiara indicazione della data di deposito del provvedimento e la indicazione della esatta data della decisione nella sua prima pagina - di rendersi conto dell’errore materiale e di effettuare una tempestiva impugnazione. 1.2. L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili - le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione nè può essere esclusa la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Rv. 268438 Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269738 Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761 . 2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.