L’avvocato munito di procura speciale può rinunciare all’impugnazione

Ai fini dell’espressione di una valida rinuncia all’impugnazione è sufficiente che il difensore sia munito di procura che lo abiliti genericamente al compimento di ogni adempimento di sua competenza, compresa la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre impugnazioni.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38927/19, depositata il 23 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del GIP emessa a seguito di giudizio abbreviato, rimodulava la pena inflitta all’imputato per diversi reati in materia di stupefacenti ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione. Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione dell’art. 589 c.p.p. per aver la Corte territoriale ritenuto valida la rinuncia all’impugnazione presentata nel giudizio d’appello in relazione ad alcuni dei capi d’accusa da un difensore privo della procura speciale. Procura speciale. Ripercorrendo la vicenda processuale, il Collegio evidenzia che la procura rilasciata dal ricorrente e sottoscritta dall’avvocato con firma autentica conferiva espressamente al già nominato difensore di fiducia, procura speciale al fine di avanzare richiesta di concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599- bis c.p.p. . Presentatosi all’udienza dinanzi alla Corte d’Appello, il difensore chiedeva un rinvio per munirsi di procura speciale per il concordato, indicata poi in sentenza come procura speciale originariamente volta a concordato ex art. 599- bis c.p.p. non raggiunto e convertita l’efficacia della suddetta procura alla legittimazione al negozio processuale di cui all’art. 589 c.p.p. . In sede di udienza il difensore aveva infatti rinunciato ai motivi di gravame, ad eccezione di quelli riguardanti la misura della pena inflitta. Il Collegio dà quindi atto che correttamente la sentenza impugnata aveva ritenuto esistente la procura speciale già ai fini del patteggiamento in appello e che essa era efficace anche per una rinuncia all’impugnazione ex art. 589 c.p.p La fattispecie risulta infatti conforme all’orientamento di legittimità secondo cui la procura speciale deve rispettare i requisiti di cui all’art. 122, comma 2, c.p.p. ovvero deve riportare la determinazione dell’oggetto specifico per cui è conferita e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce, nonché l’autenticazione dal difensore. Si aggiunge infine che per l’espressione di una valida rinuncia all’impugnazione è sufficiente che il difensore sia munito di procura che lo abilita genericamente al compimento di ogni adempimento di sua competenza, compresa la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 giugno – 23 settembre 2019, n. 38927 Presidente Rocchi – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. F.V. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 luglio 2018 che, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino del 10 novembre 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed Euro 5.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, accertati in data omissis a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, perché deteneva a fine di spaccio 439,80 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sufficiente al confezionamento di n. 3066 dosi b detenzione di armi clandestine, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3, perché illegittimamente deteneva un fucile a canna liscia, con canne giustapposte, cal. 12, con matricola completamente abrasa c ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, al fine di trarne ingiusto profitto il fucile di cui al capo b proveniente da alterazione, in quanto con matricola punzonata d detenzione illegale di armi, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, perché illegalmente deteneva, in assenza della prescritta denuncia, un fucile ad avancarica a canne giustapposte, con canna liscia, cal. 16. Il giudice di merito ha dichiarato la sussistenza del vincolo della continuazione relativamente ai reati di cui ai capi b , c e d . 2.1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza dell’art. 589 c.p. delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, con riferimento agli artt. 122 e 571 c.p.p., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la rinuncia all’impugnazione ex art. 589 c.p.p. presentata dalla difesa nel processo di appello relativamente ai capi b , c e d , con esclusione dei motivi riguardanti la misura della pena inflitta. La rinuncia dichiarata dal difensore, invece, non doveva ritenersi validamente espressa, poiché avvenuta in assoluto difetto di procura speciale, che invece doveva essere rilasciata al difensore, verso il quale l’imputato avrebbe rilasciato procura speciale solo per presentare istanza ex art. 599 bis c.p.p Il ricorrente evidenzia come il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 . 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe confermato la penale responsabilità dell’imputato, senza fornire alcuna valida motivazione sul punto, violando in tal modo la norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 . Relativamente al capo a , evidenzia come la Corte territoriale, nonostante l’esigua quantità di sostanza stupefacente sequestrata poco più di 400 g e la mancata valutazione delle altre circostanze dell’azione, quali le modalità della condotta, avrebbe automaticamente escluso l’uso personale dello stupefacente, ritenendo consumato il reato di spaccio e fornendo sul punto una motivazione apodittica. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito infatti che, in tema di delitti commessi con sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73-bis, comma 1, lett. a , - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991 . Relativamente agli altri reati accertati, il ricorrente evidenzia come il giudice di merito non abbia fornito alcuna valutazione dalla quale dedurre il suo ragionamento logico, essendosi limitato ad elencare mere supposizioni. Considerato in diritto 1.1. Giova premettere che nell’atto di procura firmata ad Avellino da F.V. in data 11 luglio 2018, l’imputato dopo aver richiamato gli estremi del presente procedimento penale pendente in quel momento dinanzi alla Corte di appello di Napoli aveva precisato in modo espresso conferisce al già nominato difensore di fiducia Avv. Raffele Tecce del foro di Avellino, procura speciale al fine di avanzare richiesta di concordato sui motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. segue l’autentica della firma da parte del difensore. All’udienza del 3/07/2018 presso la Corte di appello di Napoli, il difensore chiedeva un rinvio per munirsi di procura speciale per il concordato e la Corte rinviava al 13/07/2018. A questa nuova udienza, il difensore produceva tale atto, che in sentenza è stato indicato come procura speciale originariamente volta a concordato ex art. 599-bis c.p.p. non raggiunto e convertita l’efficacia della suddetta procura alla legittimazione al negozio processuale di cui all’art. 589 c.p.p., il difensore di F. ha rinunciato ai motivi di gravame, ad eccezione di quelli riguardanti la misura dell’inflitta pena . Quindi si dà atto che la difesa dell’imputato si era riportata ai motivi non costituenti oggetto di rinuncia, chiedendo applicarsi la pena nei minimi di legge. Nella sentenza, qui impugnata, si dà atto che la procura speciale esisteva già ai fini del patteggiamento in appello e che essa era efficace anche per una rinuncia ex art. 589 c.p.p Ritiene la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità Sez. 5 n. 6948 del 18/05/2000 Rv. 216368 , che una siffatta dichiarazione abbia tutti i requisiti della procura speciale in relazione all’art. 122 c.p.p., comma 2, che richiede la determinazione dell’oggetto specifico per cui è conferita e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Essa, inoltre, era stata regolarmente autenticata dal difensore. Ai fini della espressione di una valida rinuncia all’impugnazione è sufficiente infatti che il difensore sia munito di procura che lo abilita, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e a proporre tutte le impugnazioni. Vi era, quindi, nel caso in esame una autorizzazione espressa dell’imputato al suo difensore a rinunciare all’impugnazione, sicché appare infondato il primo motivo di ricorso sulla pretesa inosservanza delle norme processuali per violazione dell’art. 589 c.p.p. mediante detta rinuncia. 1.2. Il secondo motivo è da ritenersi manifestamente infondato e come tale inammissibile in questa sede, perché si esaurisce in una confutazione della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale in particolare l’obbligo di motivazione è assolto già dal riferimento preciso ai fatti di reato ed alla ritenuta congruità della pena, stante la sua determinazione in misura contenuta mesi 8 di reclusione e 400 Euro di multa per i singoli aumenti ex art. 81 c.p. prima di applicare la diminuente processuale di cui all’art. 442 c.p.p Infine, la lamentela della mancanza di motivazione sulla tesi difensiva dell’uso personale della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato appare inammissibile in sede di giudizio di legittimità, perché tale uso personale avrebbe costituito un semplice illecito amministrativo e non un illecito penale, ai sensi dell’art. 75 T.U. stup., sicché essendo valida la rinuncia all’impugnazione della sentenza di condanna in primo grado, l’esame di tale questione era preclusa allo stesso giudice di appello. 2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.