Verifica del tasso alcolemico, esiste il diritto di rifiutare di sottoporsi agli esami ematici?

La Cassazione ha chiarito che non sussiste, in capo all’automobilista, il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico volto a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.

Così è stato precisato con la sentenza n. 38581/19, depositata il 12 settembre. Prelievo ematico. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, condannava l’imputato per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada. Questi ricorreva in Cassazione deducendo che la polizia giudiziaria avesse richiesto l’accertamento ematico per verificare il tasso alcolemico o la presenza di tracce rivelanti l’assunzione di sostanze stupefacenti e dunque per accertare la sussistenza degli estremi del reato imputato all’automobilista, con esclusione di ogni finalità diagnostico-terapeutica. Lamentava il ricorrente che il rifiuto di sottoposizione al suddetto accertamento, invasivo e incidente sulla libertà personale, non potesse rilevare penalmente, costituendo tale rifiuto l’esercizio di un diritto. Non esiste il diritto a rifiutare l’esame. La Corte rileva che la doglianza è manifestatamente infondata. Infatti, gli artt. 186, comma 7, e art. 187, comma 8, del codice della strada prevedono una sanzione penale per colui che rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti idonei ad appurare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori delle finalità terapeutiche, così da verificare il reato della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Da questo i Giudici fanno derivare la mancanza di un diritto a rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico, posto che inoltre tale condotta integra gli estremi di reato. Alla luce di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 luglio – 18 settembre 2019, n. 38581 Presidente Piccialli – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’accertamento ematico è stato richiesto dalla polizia giudiziaria allo specifico fine di accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti e dunque la sussistenza di estremi di reato a carico dell’A. , con esclusione di ogni finalità diagnostico-terapeutica. Il rifiuto, da parte dell’imputato, al predetto accertamento, di natura invasiva e incidente sulla libertà personale, non può pertanto essere considerato penalmente rilevante, costituendo anzi l’esercizio di un diritto. 3. La doglianza è manifestamente infondata. L’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8, sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al precipuo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.