«Gettano fango»: sindaco contro due consiglieri d’istituto di una scuola. Volantino polemico ma non diffamatorio

Contesto della vicenda è un piccolo paese pugliese. Terreno di scontro sono le sorti di un immobile pubblico, sede di una scuola ma destinato, secondo l’amministrazione comunale, ad ospitare un poliambulatorio. Per i Giudici le frasi forti scritte sul volantino hanno preso di mira non le persone ma l’attività pubblicistica da loro svolta, cioè quella di rappresentanza della scuola.

Volantino polemico diffuso in paese e firmato direttamente dal primo cittadino sotto accusa due persone componenti del consiglio di istituto di una scuola primaria a rischio trasferimento a cui viene addebitato di fare becera battaglia politica e di gettare fango quello è l’ambiente in cui si trovano meglio . Frasi poco eleganti, senza dubbio, ma non diffamatorie, secondo i Giudici, i quali parlano, invece, di legittimo esercizio del diritto di critica Cassazione, sentenza n. 37864/19, sez. V Penale, depositata oggi . Volantino. Contesto della vicenda è una piccola comunità in provincia di Lecce. Pomo della discordia è il possibile trasferimento di una scuola primaria del paese l’edificio che ospita l’istituto è destinato ad accogliere, secondo le intenzioni della giunta comunale, un poliambulatorio. Il progetto non convince i rappresentanti della scuola. A testimoniarlo è soprattutto l’opposizione fatta da due componenti del consiglio di istituto. Alle loro obiezioni risponde direttamente il primo cittadino con un volantino polemico diffuso nel paese e in cui si sostiene che i due consiglieri di istituto invece di perseguire, nel loro ruolo di rappresentanti dei genitori, l’interesse a un miglior andamento della scuola pubblica, cercano pavidamente, da quelle postazioni, di fare becera battaglia politica e di gettare fango , indicato, quest’ultimo, quale l’ambiente in cui si trovano meglio . Facile immaginare l’eco avuta in una comunità di poco più di ottomila abitanti. Inevitabili gli strascichi giudiziari. Così il sindaco si ritrova sotto accusa, su denuncia di uno dei destinatari del volantino, per il reato di diffamazione aggravata . E una volta ricostruita nei dettagli la querelle il primo cittadino viene ritenuto colpevole sia in Tribunale che in Corte d’appello e condannato alla pena di 600 euro di multa e al risarcimento dei danni morali, liquidati equitativamente in 5mila euro causati attraverso il volantino. Polemica. La linea di pensiero che ha accomunato primo e secondo grado viene smentita completamente dai giudici della Cassazione, i quali sanciscono, a sorpresa, che non vi sono neanche i presupposti per parlare di diffamazione . Cadono di conseguenze le accuse a carico del sindaco del piccolo Comune pugliese. In premessa viene osservato che le parole presenti sul volantino erano finalizzate a contraddire il deliberato del consiglio di istituto di una scuola primaria, situata all’interno di un fabbricato che, invece, l’amministrazione comunale intendeva destinare a poliambulatorio . Peraltro, nello scritto incriminato si affrontavano tre vicende di interesse pubblico riguardanti quella comunità, tra cui il trasferimento della scuola , aggiungono i giudici. Andando più nel dettaglio, poi, viene evidenziato che le espressioni utilizzate nel volantino non possono valere a ledere la reputazione e, quindi, la considerazione sociale dei destinatari , anche tenendo presente il contesto complessivo della vicenda. A questo proposito, difatti, è rilevante, sempre secondo i giudici, il fatto che le espressioni non erano dirette alla persona, ma piuttosto, e chiaramente, erano rivolte alla attività pubblicistica svolta all’interno del consiglio di istituto della scuola che aveva adottato un deliberato che andava ad interfacciarsi criticamente con l’amministrazione comunale e con il suo sindaco . In sostanza, l’attacco contenuto nel volantino incriminato era diretto a censurare le modalità di esercizio della funzione pubblicistica svolta dalla persona offesa, e quella, solo quella, l’autore ha avuto di mira, ritenendo che il deliberato del consiglio di istituto avesse trasmodato dai limiti propri di quella funzione . Di conseguenza, è logico parlare di legittimo esercizio del diritto di critica poiché il contenuto del volantino si è collocato all’interno di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale quale la destinazione da dare a una struttura pubblica del paese.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 23 maggio 12 settembre 2019, n. 37864 Presidente Zaza Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale di quella città, che aveva riconosciuto Do. De Mi. colpevole del reato di diffamazione aggravata, perché faceva stampare e diffondere un volantino, nel quale, riferendosi, tra gli altri, al Co. Giovanni, nella sua qualità di membro del Consiglio di Istituto di Scuola primaria, erano riportate le espressioni diffamatorie di cui al capo di imputazione, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di multa oltre alle spese, nonché al risarcimento dei danni morali, liquidati equitativamente in Euro 5000, e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato con il ministero del difensore abilitato, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo tre motivi. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603 e 192 cod. proc. pen., nonché correlato vizio della motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di integrazione probatoria documentale, formulata all'udienza del 23 maggio 2018 dinanzi alla Corte di Appello, che la respingeva ritenendola intempestiva, e, comunque, perché ritenuta relativa a prova non indispensabile ai fini della decisione. Deduce, invece, il ricorrente che la richiesta riguardava l'acquisizione dell' estratto di un articolo di giornale e una e-mail che davano conto dell'attività politica svolta dalla persona offesa, a conferma del contesto politico nel quale era stato concepito il volantino incriminato. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 e 59 cod.pen., nonché all'art. 21 cost., e connesso vizio della motivazione per avere, la corte territoriale, erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica politica, relegando il contesto politico, fondante la predetta scriminante, all'esercizio di attività politica intesa in senso stretto. D'altro canto, in ogni caso, non risulta superato il limite della continenza. Il ricorrente ha espresso legittima, massima, disapprovazione verso il dissenso pubblicamente manifestato dal Co., senza incorrere nella invettiva gratuita. 2.3. Violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen., per avere omesso, la Corte di appello, di commisurare la pena nel minimo edittale, riconoscendo con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche si duole, altresì, dell'ingiustificata individuazione dell'entità del danno, e della condanna alla pubblicazione della sentenza di condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste. 2. La vicenda qui scrutinata attiene alle parole utilizzate dall'imputato attraverso un volantino fatto diffondere per la città di cui era sindaco, Salice Salentino, per contraddire il deliberato del consiglio di istituto di una scuola primaria, situata all'interno di un fabbricato che, invece, l'amministrazione comunale intendeva destinare a poliambulatorio. Nello scritto, avente un più ampio contenuto politico, e nel quale si affrontavano tre vicende di interesse pubblico, tra le quali il trasferimento del predetto lesso scolastico, l'imputato, rivolgendosi a due consiglieri di istituto, Co. e Li., affermava, come riportato in imputazione, che essi anzi di perseguire, nel loro ruolo di rappresentanti dei genitori, l'interesse a un miglior andamento della scuola pubblica, cercano pavidamente, da quelle postazioni di fare becera battaglia politica , e li invitava a confrontarsi in luoghi pubblici piuttosto che continuare a gettare fango. Evidentemente è quello l'ambiente in cui si trovano meglio . 3. L'imputato invoca la scriminante del diritto di critica politica, riconducendo i fatti a un confronto di quel genere in considerazione della circostanza che, fin da giovane, il Co. avesse svolto notoriamente attività politica. 4. Giova premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. Cass., Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749 conf. Sez. 5 n. 41869 del 14.2.2013, Rv. 256706 Sez. 5 n. 48698 del 19/09/2014. Rv. 261484 . 5. Ed è bene ricordare che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod.pen., è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera di ciascuna persona come è stato affermato, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che è tutelato attraverso l'incriminazione in parola, è l'opinione sociale del valore della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione della reputazione da quella dell'identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell'individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell'onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494 . Pertanto, la condotta tipica consiste nell' offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo. L'evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno parola, scritto, disegno lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino tra le tante, Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012 . Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell' espressione offensiva Cass. Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704 . 6. Quanto poi alla nozione di critica , quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall' elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, essa rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli . A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione di un giudizio valutativo . È vero che essa presuppone, in ogni caso, un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia obiettivo e neppure, in linea astratta, vero o falso . La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato all' oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904 Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534 , ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè giudizi di valore , trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un sufficiente riscontro fattuale Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01 , ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33 . 7. In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573 . Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un botta e risposta giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093 Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112 8. Il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ex art. 21 Cost. , postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. 9. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico, e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442 , con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 . Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli . Si è così affermato, per esempio, che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143 . 10. E' utile, altresì, ricordare che, secondo la giurisprudenza convenzionale, la libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse è il cuore della democrazia, e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto, ex plurimis, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, 125, CEDU 2015 , vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela, tanto che rispetto a essa la Corte Edu, per assicurare che tale dibattito si svolga il più liberamente possibile, ammette il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate. La Corte Edu considera la libertà di espressione come %& lt %& lt uno degli= democratica= di= essenziali= fondamenti= una= & gt & gt , conferendole un riconoscimento assai ampio, e che applica non solo a informazioni o idee che sono accolte favorevolmente o considerate come inoffensive o neutre, ma anche a quelle che offendono, disturbano o creano shock. Inoltre, le eccezioni alle quali tale libertà è soggetta in base all'art. 10 par. 2 devono essere interpretate restrittivamente Kaperzynski c. Polonia 43206/07 , 3 aprile 2012, par. 54 , sebbene l'espansione potenzialmente illimitata della libertà di espressione incontri un limite nel divieto di abuso dei diritti art. 17 CEDU .Tra le varie modalità di manifestazione della libertà di espressione individuate dalla Corte sovranazionale, e soggette ciascuna a una specifica tutela, viene in rilievo, per quanto qui rileva, la libertà di opinione, che non è un diritto a diffondere informazioni, ma ad esprimere opinioni e a trasmettere idee art. 10 par. 1 , concetto che è alla base della distinzione fra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, e che implica il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verità per le affermazioni che consistono in meri giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati da qualsiasi base fattuale. 11. Nell'ambito di tale perimetro valutativo, i giudici della Corte di Appello hanno relegato le espressioni utilizzate dall'imputato nell'area di quelle non dotate di continenza, con valutazione che il Collegio non condivide. Le espressioni utilizzate dall'imputato nel volantino da lui predisposto, valutando il complessivo contenuto dello stesso, nel quale, come si è premesso, l'autore affrontava più questioni di pubblico interesse di quella comunità, non possono valere - oggettivamente e con i connotati del dolo di chi scrive tale espressione - a ledere la reputazione e, quindi, la considerazione sociale del soggetto passivo. Non può ravvisarsi, cioè, la gratuità e l'idoneità a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario di tali espressioni - in quanto trattasi di espressioni non dirette alla persona, ma piuttosto, e chiaramente, rivolte alla attività pubblicistica, svolta dal Co. all'interno del Consiglio di istituto che concorreva a comporre, e che, nella vicenda specifica, aveva adottato un deliberato che andava a interfacciarsi, criticamente, con l'amministrazione comunale e con il suo sindaco. L'attacco contenuto nel volantino incriminato era diretto a censurare l'esercizio, rectius, le modalità di esercizio della funzione pubblicistica svolta dalla persona offesa, e quella, e solo quella, l'autore ha avuto di mira, ritenendo che il deliberato del Consiglio di istituto avesse trasmodato dai limiti propri di quella funzione. L'esimente del diritto di critica è configurabile, secondo i richiamati principi giurisprudenziali, quando il discorso critico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale - come è quello ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che attingeva la destinazione da dare a una struttura pubblica di quella città - senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, richiedendosi che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. 12. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto buon uso dei predetti principi, poiché nel volantino fatto stampare dall'imputato, nella qualità di sindaco della città, si affrontavano tre questioni di interesse pubblico, una delle quali riguardava la realizzazione di un poliambulatorio, scelta contrastata dai consiglieri di istituto Co. e Li., che venivano attinti dalle espressioni sopra riportate, le quali, tuttavia, non presentano la carica offensiva dell'altrui reputazione richiesta per la integrazione della fattispecie. Ciò che integra, infatti, l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio, non inerenti al tema apparentemente in discussione, che risultano finalizzate a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. Sez. 5 n. 42643 del 12/10/2004 Rv. 230066 - . Ciò non è nel caso in scrutinio, dove le parole del sindaco imputato sono chiaramente espressive del suo dissenso verso l'azione svolta, nell'esercizio di una funzione amministrativa, attraverso i verbali del consiglio di istituto, dai predetti consiglieri. La critica è stata legittimamente esposta e contenuta nei limiti di un linguaggio che non aggredisce la sfera personale dei destinatari della critica, poiché, come si ripete, essa si è limitata a una censura dell'operato amministrativo, e delle sue modalità concrete, e non attinge la persona, il suo onore e la sua reputazione. 13. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.