Picchia i figli e gli impone un regime di vita mortificante: condannato

Nessuna giustificazione per il comportamento tenuto da un genitore nei confronti dei tre figli. A inchiodarlo il racconto dei minori e della loro madre, ex moglie dell’uomo sotto processo. Impossibile parlare di mero abuso dei mezzi di correzione”, poiché è emersa la sistematicità delle condotte prevaricatorie e violente dell’uomo.

Ancora una ‘censura’ per i genitori che pensano di poter trattare i figli con metodi ottocenteschi, utilizzando cioè le botte come mezzo di educazione. Ultimo caso, in ordine di tempo, quello riguardante un uomo condannato per maltrattamenti” per avere picchiato i figli, costringendoli a subire un regime di vita mortificante e violento”. Irrilevante, per i Giudici, l’eventuale ipotetico animus corrigendi che ha spinto il padre ad agire in maniera manesca Cassazione, sentenza n. 37635/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Percosse. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì vengono alla luce le violenze subite ad opera del padre di tre ragazzi. Decisivo e inequivocabile, secondo i Giudici, è il racconto fatto dalle vittime e dalla loro madre, racconto che inchioda l’uomo. Consequenziale è la sua condanna, prima in Tribunale e poi in Appello, per il reato di maltrattamenti. La decisione viene contestata dall’uomo che propone ricorso in Cassazione e tramite il proprio avvocato prova a ridimensionare i comportamenti a lui addebitati. Così il legale sottolinea che i tre figli del suo cliente hanno riferito di episodi di percosse, affermando di essere stati picchiati ogni tanto , e poi mette in dubbio la credibilità della donna – ex moglie del suo cliente – poiché affetta da deficit cognitivi e mentalmente instabile e psicolabile . Chiaro l’obiettivo del difensore far cadere l’accusa di maltrattamenti, sostituendola con quella meno grave di abuso dei mezzi di correzione. Regime di vita. La versione proposta dall’uomo sotto accusa non convince però i Giudici della Cassazione, che invece ritengono logico confermare la condanna per maltrattamenti ai danni dei figli così come pronunciata in Appello. Innanzitutto, viene ribadita la credibilità dei minori , e viene aggiunto che il loro racconto ha trovato conforto nelle dichiarazioni rese dalle psicologhe e dall’assistente sociale . Ciò significa che il quadro d’accusa è granitico . In sostanza, non vi sono dubbi sui fatti raccontati dai tre bambini, i quali hanno riferito dei frequenti atteggiamenti violenti e sopraffattori del padre, solito bere alcool . Di conseguenza, pare evidente la sistematicità cioè l’abitualità delle violenze psichiche e fisiche perpetrate dall’uomo ai danni dei figli. Tutti gli elementi a disposizione, quindi, consentono di dare per certa non solo la ripetizione nel tempo delle condotte prevaricatorie del padre ma anche la sua sistematica volontà di imporre ai figli un regime di vita mortificante e violento . E a fronte di questo quadro, è sacrosanta, concludono i Giudici, la condanna per il reato di maltrattamenti, che si concretizza anche quando l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, è sostenuto dall’ animus corrigendi del genitore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 giugno – 11 settembre 2019, n. 37635 Presidente Tronci – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato l'appellata sentenza del 13 luglio 2018, con la quale il Tribunale di Messina ha condannato Fr. Mo. alla pena di legge per i reati di maltrattamenti in danno dei tre figli minori e di lesioni personali aggravate in danno di uno di essi. 2. Nel ricorso a firma del difensore, Fr. Mo. chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni Cu., So., To., Pr., Fa., Be., Be., St., Bu., Ru. e Ca. nonché all'erronea valutazione del narrato degli stessi minori persone offese - là dove hanno riferito di episodi di percosse del tutto episodici, affermando di essere stati picchiati ogni tanto - e della ex coniuge, essendo ella affetta da deficit cognitivi ed essendo ella mentalmente instabile e psicolabile . Il ricorrente aggiunge che gli stessi minori sono risultati, all'esito della disposta perizia, affetti da gravi deficit cognitivi e da problematiche comportamentali, con la conseguente necessità di acquisire riscontri obbiettivi, non emersi dall'istruttoria dibattimentale avendo le insegnanti dei tre minori escluso di avere raccolto confidenze quanto a violenze subite dai loro genitori . 2.2. Mancanza di motivazione in relazione al reato di lesioni di cui al capo B , per avere la Corte distrettuale confermato la decisione di primo grado sulla base delle sole dichiarazioni dei minori e della madre, senza alcun riscontro medico della lesione alla falange del dito della vittima. 2.3. Erronea applicazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti nel delitto di cui all'art. 572 cod. pen., facendo difetto il requisito dell'abitualità dei comportamenti maltrattanti. 2.4. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., per avere la Corte d'appello errato il calcolo dei termini di prescrizione dei reati, già maturati rispettivamente nel dicembre e nel settembre 2018 prima della conclusione del giudizio d'appello nel marzo 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Le prime tre doglianze mosse dal ricorrente in merito alla ricostruzione in fatto delle vicende oggetto di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che esse, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 . Per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 . 2.1. Il corredo motivazionale del provvedimento in verifica risulta invero scevro da vizi di ordine logico o giuridico. Il Giudice d'appello ha preliminarmente dato conto della credibilità dei minori persone offese, rilevando a conforto come la loro capacità a testimoniare sia stata accertata con valutazione psicodiagnostica e come il loro racconto abbia trovato conforto nelle dichiarazioni rese dalle psicologhe e dall'assistente sociale rendendo il quadro d'accusa granitico v. pagine 4 e 6 della sentenza impugnata . Tanto premesso, la Corte ha evidenziato come i bambini abbiano riferito dei frequenti atteggiamenti violenti e sopraffattori del padre, solito bere alcool v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata e dunque delineato la sistematicità id est l'abitualità delle violenze fisiche e psichiche, integrante la materialità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. ha poi posto in luce come i minori abbiano concordemente narrato l'episodio di lesioni di cui al capo B v. pagina 5 della sentenza impugnata . Il Collegio del gravame non si è inoltre sottratto dal dare risposta alle specifiche deduzioni mosse nell'atto d'appello, là dove ha - non illogicamente -argomentato le ragioni della ritenuta capacità a rendere testimonianza della ex coniuge nonostante i suoi deficit cognitivi v. pagine 5 della sentenza impugnata e, d'altra parte, ha chiarito come la documentazione versata agli atti del processo dalla difesa in merito alle condotte tenute dalle professioniste sentite nel processo segnatamente dalle dottoresse dei Servizi Sociali sia del tutto inidonea a scalfire la correttezza e la genuinità delle valutazioni e dei pareri espressi dalle operatrici nell'esercizio delle loro rispettive funzioni v. pagine 6 e 7 della sentenza . 4. Coglie palesemente fuori segno anche il secondo motivo in punto di inquadramento giuridico della fattispecie. 4.1. Giusta la puntuale ed argomentata ricostruzione storico-fattuale della vicenda sub iudice, ineccepibile risulta il precipitato giuridico là dove la Corte siciliana ha dato conto della ripetizione nel tempo delle condotte prevaricatone e della sistematica volontà dell'imputato di imporre ai figli un regime di vita mortificante e violento v. pagina 7 della sentenza impugnata . Il che certamente integra sotto il profilo materiale e morale il delitto di maltrattamenti in famiglia e toglie fondamento alla prospettata derubricazione nell'ipotesi di abuso di mezzi di correzione v. pagina 5 della sentenza impugnata . Giova d'altronde rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, P.M. in proc. B Rv. 262336 Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654 . 5. E' all'evidenza infondato anche il secondo motivo in relazione all'episodio di lesioni personali sub capo B , là dove - contrariamente a quanto assume il difensore - il Collegio distrettuale ha dato conto - con considerazioni sintetiche ma esaustive - delle ragioni della conferma del giudizio di penale responsabilità, valorizzando al riguardo la convergente narrazione dei minori e della madre e, ad ogni modo, l'assenza di specifiche contestazioni della difesa appellante al riguardo v. pagina 7 della sentenza impugnata . 6. Manifestamente destituito di fondamento è anche il quarto ed ultimo motivo. Nel dolersi dell'omessa declaratoria della prescrizione dei reati maturata all'atto della pronuncia della sentenza d'appello, il ricorrente ha trascurato di considerare come nel procedimento siano intervenute cause di sospensione della prescrizione e, in particolare, durante la celebrazione del processo di primo grado, come puntualmente dato conto a pagina 2 della sentenza del Tribunale segnatamente nell'intervallo temporale di otto mesi dal 10 aprile 2017 sino all'11 dicembre 2017 per adesione degli avvocati all'astensione di categoria . 6.1. Anche a voler considerare unicamente tale periodo di sospensione -dunque a prescindere dal fatto che nel processo di primo e di secondo grado siano intervenute ulteriori cause di sospensione -, il reato di cui al capo A in quanto commesso sino al giugno 2011 non si prescrive prima dell'agosto 2019, mentre il reato sub capo B commesso il 14 marzo 2011 si è prescritto non prima del 14 maggio 2019. Con il corollario che, all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata, non v'era materia per dichiarare l'estinzione di nessuno dei reati ascritti al prevenuto. 6.2. Del tutto irrilevante è che, con riguardo al reato di cui al capo B , possa essere medio tempore maturato il termine di prescrizione. Costituisce infatti principio di diritto acquisito quello secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266 . 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. 7.1. Dalla decisione consegue altresì la condanna del Mo. alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute in questo giudizio dalla costituita parte civile avv. Ci. Fr. quale curatore speciale dei minori, che - avuto riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso - si ritiene equo liquidare in complessivi Euro 3.510,00 oltre ad accessori di legge nei termini precisati nel dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione di quelle del grado in favore della costituita parte civile, avv. Ci. Fr. quale curatore speciale, che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.