Incendia ed abbandona l’auto da demolire: condannato

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 6 l. n. 210/2008, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle alternative ipotesi ivi previste.

Così Suprema Corte con la sentenza n. 37351/19, depositata il 9 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Catanzaro condannava l’imputato per il reato di cui all’articolo 6, comma 1, lett. A , l. n. 210/2008 per l’abbandono incontrollato sul suolo di un’auto di sua proprietà, considerata rifiuto speciale pericolo in relazione agli olii ivi contenuti. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per carenza e manifesta illogicità della motivazione circa il tipo di rifiuto. Ritiene il ricorrente che la condotta di abbandono della mera carcassa dell’auto, priva cioè del motore e di altre componenti meccaniche, sia ascrivibile all’ultima parte della lett. a dell’articolo 6 l. n. 210/2008 che prevede solo una sanzione amministrativa per l’abbandono di rifiuti diversi. Rilevanza penale della condotta. Gli Ermellini colgono l’occasione per ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di cui alla legge speciale n. 210/2008, articolo 6, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle alternative ipotesi ivi previste purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia occasionale. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente sottolineato che il ricorrente, proprietario di una vettura da demolire, l’aveva incendiata, attività che già di per sé costituisce illecito. Lo stesso articolo 6 cit. prevede infatti l’incendio tra le modalità illecite. Secondo la giurisprudenza inoltre integra il reato previsto dall’articolo 256 d.lgs. n. 152/2006 lo smaltimento di rifiuti di imballaggio mediante incenerimento in assenza della prescritta autorizzazione . In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 marzo – 9 settembre 2019, n. 37351 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19 aprile 2018, ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro del 7 dicembre 2015 che aveva condannato C.M. alla pena di mesi 2 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. A, perché abbandonava in modo incontrollato sul suolo l’autovettura FIAT Panda targata , di sua proprietà, da considerarsi rifiuto speciale pericoloso in relazione agli oli in essa contenuti e non pericoloso. Reato commesso fino al omissis . 2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge L. n. 210 del 2008, art. 6 carenza e manifesta illogicità della motivazione sul tipo di rifiuto. Non può ritenersi rifiuto pericoloso l’abbandono di una carcassa di auto privata dei liquidi pericolosi. Doveva conseguentemente applicarsi la disposizione della L. n. 210 del 2008, art. 6, u.p., lett. A, che prevede solo la sanzione amministrativa dell’abbandono di rifiuti diversi. La carcassa di auto era, infatti, priva di motore e di altri componenti meccaniche, il solo telaio e non altro. La motivazione risulta illogica in quanto nella prima parte si parla di carcassa priva di motore e di altre parti meccaniche e poi rileva che non è stata adoperata nessuna precauzione prima dell’abbandono rimozione dei liquidi e delle parti pericolose . Si tratta di una mera congettura. 2. 2. Violazione di legge art. 131 bis c.p. per mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è incensurato e considerata la particolare tenuità del fatto la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l’art. 131 bis c.p Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. Ai fini della configurabilità del reato di cui alla legge speciale, L. n. 210 del 2008, art. 6, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Vedi Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305 cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 - dep. 02/03/2015, Pmt in proc. C ristinzio e altro, Rv. 26251401 . Nel caso in giudizio, come adeguatamente motivato nelle decisioni di merito, il ricorrente proprietario di una vettura da demolire l’aveva incendiata. Orbene l’attività di incenerimento di rifiuti già di per sé costituisce sicuramente attività illecita Integra il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, lo smaltimento di rifiuti di imballaggio nella specie, polistirolo mediante incenerimento in assenza della prescritta autorizzazione Sez. 3, n. 48737 del 13/11/2013 - dep. 05/12/2013, Di Micco, Rv. 25792101. La citata L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. A, prevede l’incendio tra le modalità illecite del resto, anche le vernici sono materiali pericolosi e nocivi se incendiati, a prescindere dai liquidi - olio e altro - . Inoltre la Corte di appello ha rilevato che per le stesse modalità di abbandono del rifiuto incendio poteva ricavarsi l’assenza di qualsiasi precauzione per evitare danni all’ambiente, e desumersi che prima dell’incendio nessun liquido pericoloso fosse stato eliminato. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio. 4. L’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non risulta sia stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza di appello In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101 . Inoltre, deve rilevarsi che non è stata irrogata la pena nel minimo edittale, e questo sta a significare che il fatto non è stato ritenuto, concretamente, di particolare tenuità Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.