I presupposti specifici per poter emettere decisioni de plano

La Corte di Cassazione chiarisce che il potere del giudice di adottare la procedura semplificata” è connesso all’assenza delle condizioni di legge ovvero alla mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sugli stessi elementi.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 37382/19, depositata il 9 settembre. Il fatto. Il GIP presso il Tribunale di Catania respingeva la richiesta di tutela del credito inciso da confisca proposta da un istituto di credito, rifacendosi ai contenuti del parere espresso dal PM e, nello specifico, all’assenza del presupposto della buona fede in sede di erogazione del credito. Contro tale provvedimento, l’istituto bancario propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, il vizio del procedimento laddove il Giudice ha applicato il procedimento di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p. pur in assenza dei relativi presupposti. Decisione de plano. La Suprema Corte dichiara il motivo prospettato dal ricorrente fondato, osservando come la decisione de plano emessa dal GIP non realizzi le condizioni di validità procedimentale. La Corte evidenzia, infatti, che la procedura semplificata” di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p. consente di evitare la fissazione dell’udienza camerale solo in caso di difetto delle condizioni di legge” o di mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. A tal proposito, gli Ermellini chiariscono che tali presupposti vanno interpretati secondo costante orientamento di legittimità in senso stretto, specificando che il primo si verifica quando l’istanza non sia provvista dei requisiti posti direttamente dalla legge e ciò non implichi valutazioni discrezionali di nessun tipo, mentre il secondo si concretizza in caso di precedente pronuncia analoga a quella emessa sul tema dallo stesso giudice, quando cioè le questioni reiterate siano identiche rispetto a quelle già disattese, e ciò in riferimento non solo al petitum ma anche alle ragioni in fatto o in diritto che lo sostengono. Ciò posto, la Corte riscontra la mancanza dei presupposti appena delineati, rilevando che l’erronea adozione del modello non partecipato determina vizio di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p. a causa della mancata adozione del modello ordinario di trattazione. Per questo motivo, gli Ermellini annullano senza rinvio la decisione impugnata e ordinano la trasmissione degli atti al GIP.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 giugno – 9 settembre 2019, n. 37382 Presidente Santalucia – Relatore Mag In fatto e in diritto 1. Con decreto emesso in data 25 ottobre 2018 il GIP del Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di tutela del credito inciso da confisca introdotta da UBI Banca spa. Il decreto è motivato per relationem ai contenuti del parere espresso dal Pubblico Ministero, in riferimento alla ritenuta assenza del presupposto della buona fede all’atto della erogazione del credito. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge UBI Banca s.pa., articolando distinti motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce assenza di motivazione. La decisione non sviluppa alcun autonomo argomento, riportandosi ai contenuti del parere del P.M Tale parere, peraltro, è particolarmente sintetico e non prende in esame le ragioni esposte nella originaria istanza. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento. Parrebbe applicata la disposizione di legge di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2, posto che non si è proceduto con udienza camerale partecipata. Tuttavia non ne ricorrono i presupposti, atteso che l’istanza non può dirsi avanzata in carenza dei presupposti di legge nè appare essere riproposizione di una precedente domanda già respinta. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice. Si rivendicano le ragioni esposte nella domanda e sostanzialmente non valutate. Si afferma che mancava il nesso di strumentalità tra erogazione del credito e prosecuzione della attività illecita. Si ritiene frutto di travisamento degli atti la convinzione espressa dal P.M. nel parere contrario al riconoscimento della buona fede. 3. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, con assorbimento delle residue doglianze. Va osservato che la decisione, emessa de plano, non realizza le condizioni di validità procedimentale. Le domande di riconoscimento della tutelabilità dei crediti incisi da confisca vanno trattate secondo il modello procedimentale di cui all’art. 666 c.p.p., non essendovi motivo alcuno per discostarsi dalla disposizione generale che governa gli incidenti esecutivi. 3.1 Ciò posto va ricordato che il potere di emettere decisione de plano ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ricollegato, nella dimensione normativa, a presupposti specifici. Detta procedura semplificata consente di evitare la fissazione di udienza camerale - innanzi al giudice investito dell’istanza in esecuzione - esclusivamente nelle ipotesi di difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi . Dato che l’esercizio di tale potere determina l’assenza di contraddittorio innanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quato al primo profilo, la presa d’atto della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto. Si è pertanto affermato, con orientamento costante nella presente sede di legittimità, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nella istanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcuna valutazione discrezionale tra le altre, Sez. I n. 277 del 13.1.2000, rv. 215368 . Quanto al secondo profilo mera riproposizione di richiesta già rigettata è stato altresì precisato che la declaratoria di inammissibilità di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2, risulta possibile, nell’ipotesi di precedente pronunzia analoga emessa sul tema dal medesimo giudice, esclusivamente nelle ipotesi in cui le questioni reiterate siano del tutto identiche rispetto a quelle già disattese e ciò non solo in relazione al petitum ma anche in rapporto alle ragioni in fatto o in diritto che lo sostengono di recente Sez. U. n. 18288 del 21.1.2010 . In sede esecutiva, pertanto, l’effetto preclusivo di cui all’art. 648 c.p.p. è ricollegato ai contenuti della originaria prospettazione, nel senso che il provvedimento del giudice dell’esecuzione - una volta divenuto formalmente irrevocabile - preclude una nuova pronunzia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni in diritto o nuovi elementi di fatto”, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 29983 del 31.5.2013, rv 256406 . 3.2 Tale orientamento, che il Collegio non può che condividere, è posto - quanto ai profili procedimentali - a tutela del fondamentale principio del contraddittorio, posto che l’anticipazione di una decisione reitettiva in realtà di merito alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità sull’istanza, ove si adotti pronunzia non rituale di inammissibilità, finisce con espropriare l’istante di una garanzia di rilievo costituzionale, anche in quei procedimenti - come quelli di esecuzione - ove il contraddittorio si pone non già come metodo inderogabile di ricostruzione del fatto, quanto di attuazione dei diritti di partecipazione e di prospettazione dialettica della propria opzione interpretativa dei fatti o delle norme regolatrici. Peraltro l’erronea adozione del modello non partecipato determina vizio di nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c, in rapporto alla mancata adozione del modello ordinario di trattazione. 3.3 Nel caso in esame le valutazioni espresse - sia pure con tecnica di recepimento dei contenuti del parere del P.M. - dal giudice sono, in tutta evidenza, di merito e non potevano essere adottate senza previo contraddittorio. Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Catania.