Il perdono giudiziale non può concedersi in presenza di precedente condanna definitiva

La Corte di Cassazione chiarisce che in materia di condizioni ostative alla concessione del perdono giudiziale per i minori, per precedente condanna deve intendersi quella divenuta definitiva prima della decisione vertente sul beneficio.

Così si esprime la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza n. 37319/19, depositata il 6 settembre. Il caso. Il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata minorenne, ritenuta responsabile per i reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, c.p. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, per via della concessione del perdono giudiziale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento impugna la suddetta decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, avendo la minore già riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per altri delitti, essendo tale elemento incompatibile con una prognosi favorevole ai fini dell’astensione dalla commissione di ulteriori reati. Il perdono giudiziale. Gli Ermellini dichiarano il ricorso fondato, richiamando il principio per cui in tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi degli artt. 169, comma terzo, e 164, comma secondo, n. 1, c.p., per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando né il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio [] né il momento della pronuncia della stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del provvedimento per la concessione del beneficio . Nel caso concreto, la minore aveva riportato in precedenza una condanna con sentenza definitiva, il che già da sola costituisce condizione ostativa alla concessione del perdono giudiziale, in quanto incompatibile con una prognosi favorevole in vista dell’astensione dalla commissione di futuri reati. Alla luce di quanto esposto e in ossequio al principio sopra menzionato, la Corte annulla la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale per i Minorenni.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 giugno – 6 settembre 2019, n. 37319 Presidente Pezzullo – Relatori Catena e Calaselice Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.D. , in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, commesso in omissis , per concessione del perdono giudiziale. 2. In data 12/10/2018 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento ricorre per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b , in riferimento all’art. 169 c.p., comma 3, avendo la F. già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 80,00 di multa, convertita in mesi quattro di libertà controllata, per i delitti di cui all’art. 341 bis c.p., e per il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 5, irrevocabile il 05/09/2017 rileva, inoltre, che la scheda della minore appare incompatibile con una prognosi favorevole nei sensi dell’astensione dalla commissione di futuri reati. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte In tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi dell’art. 169 c.p., comma 3, e art. 164 c.p., comma 2, n. 1, per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando nè il, momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - che potrebbe essere stato commesso successivamente a quelli oggetto del perdono - nè il momento della pronuncia della stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del procedimento per la concessione del beneficio. Sez. 1, sentenza n. 46586 del 01/10/2015, V., Rv. 265729 . Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la minore aveva riportato condanna con sentenza definitiva il 05/09/2017, per il delitto di cui all’art. 341 bis c.p., commesso in data OMISSIS , il che già costituiva condizione ostativa alla concessione del perdono giudiziale, anche prescindendo dalla presenza di ulteriori procedimenti penali pendenti - come rilevabili dalla scheda della minore allegata al ricorso -, elemento sicuramente ostativo ad una prognosi di astensione dalla futura commissione da reati. Nel discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Bolzano. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Bolzano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.