Autobus non si arresta al semaforo arancione e travolge un motociclista: condannato il conducente

Confermata la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale del conducente di un autobus che, scegliendo di attraversare un incrocio quando la luce del semaforo che lo regolava era arancione, ha travolto un motociclista. La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di responsabilità per colpa.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 37004/19, depositata il 4 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Roma riformava integralmente la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di omicidio colposo, avvenuto a seguito della violazione delle regole sulla circolazione stradale, affermandone, invece, la responsabilità penale. Il reato contestato all’imputato avveniva presso un incrocio urbano regolato da semaforo, mentre l’imputato era alla guida di un autobus e la vittima di un motociclo. I due viaggiavano nella stessa direzione, quando l’autobus impegnava l’incrocio mentre il relativo semaforo dava la luce arancione e il motociclo che in precedenza era fermo allo stop partiva quasi nello stesso momento, svoltando a sinistra e urtando contro il mezzo condotto dall’imputato, perdendo la vita. Alla luce di tali fatti, il Giudice di seconde cure riconosceva la corresponsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro in misura pari al contributo della vittima che riteneva fosse passata con il rosso , in quanto l’imputato avrebbe scelto di non frenare nonostante il semaforo fosse arancione, attraversando l’incrocio in una situazione di pericolo. Avverso tale pronuncia, il conducente propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’inesistenza del suo concorso colposo nel reato contestatogli. La violazione delle norme sulla circolazione stradale. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo prospettato dal ricorrente, osservando come il Giudice di secondo grado abbia correttamente applicato i principi in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale. A tal proposito, gli Ermellini richiamano il principio già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili . Da tale principio ne deriverebbe un altro, secondo cui il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell’approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l’obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile . Inoltre, la Corte richiama un altro principio in tema di responsabilità per colpa, in base al quale l’utente della strada non è responsabile dell’infortunio subito dal terzo anche per colpa di quest’ultimo solo quando risulti immune da ogni addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica che della colpa generica. Alla luce dei principi esposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 aprile – 4 settembre 2019, n. 37004 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Roma il 18 aprile 2018, in integrale riforma della sentenza dibattimentale del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2013, appellata dal Procuratore generale e dalle parti civili, sentenza con cui B.G. era stato assolto dal reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto ipotizzato come commesso il omissis , affermata, al contrario, la penale responsabilità dell’imputato, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. 2. I fatti, in breve, come accertati dai Giudici di merito. La mattina del omissis , in un incrocio urbano regolato da semaforo, con cielo sereno e strada asciutta, si è verificato un grave incidente stradale tra un autobus, condotto da B.G. , ed un motociclo, guidato da O.F.V. , il quale ha perso la vita. Entrambi i mezzi viaggiavano sulla stessa strada di Roma e nella medesima direzione, sostanzialmente paralleli, scorrendo l’autobus nella corsia centrale, riservata a bus, tram ed altri mezzi pubblici, mentre la motocicletta percorreva la corsia alla destra dell’autobus giunti ad una grande piazza con incrocio regolato da semaforo, l’autobus ha impegnato l’incrocio, mentre il relativo semaforo dava luce arancione, alla velocità di 42 km orari, inferiore rispetto al limite massimo vigente di 50 km orari il motociclo, che in precedenza era fermo alla linea di stop, è partito quasi contemporaneamente al pesante mezzo, svoltando verso sinistra alla velocità di circa 22-32 chilometri orari, andando ad urtare, circa al centro della piazza, contro il fianco destro del pesante mezzo, che lo ha agganciato e trascinato per più di venti metri per effetto della caduta e del trascinamento, il motociclista ha riportato trami che ne hanno causato la morte. 3. Il Tribunale, in buona sostanza ed in sintesi estrema, sottolineando molti dubbi circa la esatta dinamica dell’infortunio, ha ritenuto che il motociclista sia partito dirigendosi a sinistra e che il conducente dell’autobus, che attraversava l’incrocio a velocità consentita, si sia trovato imprevedibilmente sulla propria traiettoria il motociclista, senza alcuna possibilità di frenare o di fare alcunché, a soli 2,36 metri dal punto d’urto, cioè due decimi di secondo prima dell’impatto. 4. La Corte di appello, rinnovata l’istruttoria mediante perizia, ha, invece, ritenuto che l’imputato sia da ritenersi corresponsabile dell’infortunio, in misura percentualmente pari al contributo causale della vittima 50 % ciascuno , vittima che si ritiene essere passata con il rosso, in quanto essendosi accesa la luce arancione per il bus quando ancora poteva fermarsi, B.G. ha scelto di non frenare e di attraversare l’incrocio, in una situazione di pericolo in cui, tra l’altro, data la posizione di guida sopraelevata, avrebbe potuto avvistare il motociclista sfilare a destra e, appunto, optare per decisa frenata che avrebbe permesso di fermare il mezzo prima della linea orizzontale dell’incrocio. 5. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge il primo ed il terzo motivo e difetto di motivazione il secondo . 5.1. Con il primo motivo censura erronea applicazione di legge penale in relazione alla inesistenza del concorso colposo nel reato di cui all’art. 589 c.p., con riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 141 e 145. Richiamate le considerazioni svolte dal perito della Corte di appello, secondo il quale, tra l’altro, l’imputato, ove avesse frenato bruscamente al segnale arancione, avrebbe potuto mettere in pericolo sia eventuali passeggeri che altri utenti della strada, e sottolineato che dalle dichiarazioni del teste U. e dalle fotografie in atti risulta che l’autista dell’autobus aveva la visuale a destra impedita dal furgone guidato, appunto, da U. e da altri veicoli in sosta, sicché non poteva avvistare il motociclo, passato con il rosso, si ritiene che la condotta dell’odierno ricorrente sia stata, in realtà, rispettosa dell’art. 41 C.d.S., comma 10, secondo cui Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza . Inoltre, la concreta situazione fattuale emersa dall’istruttoria documentale, testimoniale e peritale-consulenziale dimostrerebbe la imprevedibilità e la inevitabilità da parte dell’autista dell’autobus di quanto accaduto, da attribuirsi alla esclusiva condotta del motociclista. Si richiamano al riguardo precedenti di legittimità stimati pertinenti di cui si invoca l’applicazione. 5.2. Con l’ulteriore motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova emersa sulla avvistabilità in concreto del motociclo e sulla prevedibilità del comportamento del suo conducente che oltrepassò in velocità l’incrocio, nonostante il semaforo indicasse il rosso. Allorché la sentenza impugnata assume, alle pp. 5-6, la possibilità dell’imputato, che aveva la visuale a destra libera e che era in posizione di guida sopraelevata, di notare il sopraggiungere del ciclomotore, traviserebbe sia le immagini contenute nel filmato reperito dalla polizia giudiziaria sia le parole del teste U. documenti entrambi allegati al ricorso , proprietario del furgone che fu sorpassato a destra dalla motocicletta e la cui vista, evidentemente, copriva. 5.3. Mediante il terzo motivo p. 11 del ricorso il ricorrente si duole di erronea applicazione della legge penale in relazione alla misura del concorso colposo nel reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 141 e 145. Sottolineata la gravità della colpa del motociclista, passato con il rosso, a fronte della condotta dell’imputato, che sarebbe stato impossibilitato ad arrestarsi in condizioni di sicurezza, ritiene eccessivamente gravosa l’attribuzione di percentuale nel concorso nella misura del 50 %. Si chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Va premesso che, come si è detto, la Corte di appello, rinnovata correttamente - l’istruzione dibattimentale, ha accertato che il bus si sarebbe potuto fermare ma che, invece, nel concreto, pericoloso, contesto incrocio urbano con plurime immissioni regolato semaforicamente ed accensione della luce arancione , ha scelto di non frenare e di attraversare l’incrocio, in una situazione prefigurata come pericolosa dal legislatore art. 145 C.d.S. ed in cui, data la posizione di guida sopraelevata, avrebbe potuto avvistare il motociclista sfilare a destra e, appunto, optare per decisa frenata che avrebbe sicuramente permesso di fermare il mezzo prima della linea orizzontale dell’incrocio, evitando l’impatto. La decisione della Corte di merito, in realtà, fa corretta applicazione dei seguenti principi di diritto puntualizzati dalla S.C., ai quali occorre dare convintamente continuità In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell’approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l’obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354-01 e L’utente della strada non è responsabile dell’infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest’ultimo, soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell’evento, e non sua concausa Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355-01 . Sono infondati, in conseguenza, i due primi motivi di ricorso che non tengono conto in punto di diritto, dei richiamati principi di affidamento e di prevedibilità ragionevole dell’altrui condotta, anche eventualmente irregolare e, in punto di fatto, che dall’istruttoria v. p. 5 della sentenza impugnata non è emersa la dimostrazione che quel giorno quell’autobus trasportasse passeggeri, sicché risulta esclusa la impraticabilità da parte dell’imputato della manovra alternativa consistente nella frenata brusca. 1.2. Infondato è anche il terzo motivo, in quanto, come già precisato dalla S.C., non ha idoneità al giudicato la ripartizione percentuale di responsabilità tra imputato e vittima cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, dep. 2018, P.C. in proc. Collodel e altro, Rv. 271953, spec. al punto n. 2 del considerato in diritto , ripartizione che sarà definitivamente stabilita dal giudice civile. 2. In conseguenza, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida come segue Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, in favore di A.S. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori V.S. e V.F. 2.500,00 Euro, oltre accessori come per legge, a favore di V.L. 2.500,00 Euro, oltre accessori come per legge, a favore di V.A. .