False informazioni al PM: il delitto si configura anche in relazione a una notizia di reato non ancora delineata

Il reato di cui all’art. 371-bis c.p. si configura anche nel caso in cui, quando vengono rese le false dichiarazioni, le indagini del PM riguardano una notizia di reato iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato”.

Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 36842/19, depositata il 2 settembre. Il fatto. Il Tribunale di Marsala assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 371- bis c.p. perché il fatto non sussiste. Contro tale decisione, il Procuratore Generale proponeva ricorso in appello, ma, vista l’inappellabilità della pronuncia, la Corte d’Appello trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione per la trattazione ex art. 606 c.p.p Il Procuratore lamenta l’erroneità della decisione, sostenendo che il reato risulta pienamente configurato anche nella fattispecie in esame, consistente nelle false dichiarazioni rese dall’imputato in un procedimento iscritto dal PM nel Registro degli atti non costituenti notizie di reato”. Il reato di false informazioni al PM. Gli Ermellini accolgono il ricorso, richiamando il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è configurabile la condotta materiale del reato di cui all’art. 371- bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora delineata . Tale argomentazione è stata posta alla base della doglianza del ricorrente, il quale ritiene sussistente il reato, ricorrendone gli altri elementi di natura soggettiva e oggettiva, anche se le false dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una procedura avviata per un fascicolo non iscritto nel registro delle notizie di reato. A tal proposito, la Corte afferma che il reato contestato all’imputato può dirsi sussistente anche quando il PM stia svolgendo le indagini in relazione ad una notizia di reato solo potenzialmente configurabile, non potendo restare impunito colui che in tale fase rilasci false informazioni tali da pregiudicare lo sviluppo delle indagini nonché la concretizzazione della notizia di reato vera e propria. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del PM e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 luglio – 2 settembre 2019, n. 36842 Presidente Mogini – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Marsala ha assolto N.D. dal reato contestatogli di cui all’art. 371 bis c.p. perché il fatto non sussiste, emettendo la pronuncia assolutoria in via predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale distrettuale, ma rilevata l’inappellabilità della decisione, la Corte d’Appello di Palermo ha trasmesso l’atto di impugnazione a questa Corte di Cassazione per la trattazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p 3. L’impugnante P.G. deduce l’erroneità della decisione, sostenendo la piena configurabilità del reato contestato anche nella fattispecie in esame, contrassegnata da false dichiarazioni rese dall’imputato nell’ambito di un procedimento iscritto dal PM a mod. 45 che identifica il registro degli atti non costituenti notizie di reato chiede, inoltre, la riapertura dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p. mediante escussione dei testimoni indicati dal PM nella propria lista. 4. Ha fatto pervenire memoria anche l’imputato, il quale evidenza che la decisione è stata adottata su conforme richiesta del PM di udienza e ribadisce che le informazioni presuntivamente false vennero rese al di fuori di un procedimento penale inteso nella sua stretta accezione tecnica, tale dovendosi considerare esclusivamente quello pendente a seguito dell’iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. a carico di soggetti noti mod. 21 o ignoti mod. 44 , situazione non verificatasi nella fattispecie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La più rilevante ed assorbente delle censure formulate del P.G. distrettuale investe la portata e il significato dell’espressione nel corso di un procedimento penale che apre l’art. 371 bis c.p. e che il Tribunale di Marsala ha interpretato nella maniera restrittiva propugnata dall’imputato, anche nella memoria scritta prodotta nell’ambito del presente giudizio v. supra . La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, tuttavia, si è già pronunciata in senso difforme da quanto statuito dal Tribunale siciliano, affermando il diverso principio che è configurabile la condotta materiale del reato di cui all’art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora delineata” Sez. 6, sent. n. 9137 del 21/01/2009, Buda, Rv. 243062 . Non a caso, infatti, lo stesso precedente giurisprudenziale è stato addotto dal ricorrente P.G. a sostegno della tesi secondo cui il reato sussiste, ricorrendone gli altri elementi oggettivi e soggettivi, anche quando le false dichiarazioni vengano rese nell’ambito di una procedura avviata in relazione ad un fascicolo iscritto a mod. 45. Tanto premesso, il Collegio reputa di non avere argomenti nè da opporre in senso contrario nè da aggiungere in senso additivo a quanto con estrema chiarezza statuito dalla ricordata decisione, secondo cui il reato in esame deve ritenersi sussistere non solo quando il PM stia svolgendo indagini relativamente ad una notizia di reato già delineata, ma anche quando essa sia solo potenzialmente configurabile . non essendo sostenibile che, in tale ultima situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da poter pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato” Sez. 6 n. 9137/09 cit. . La situazione concreta considerata, infatti, si attaglia perfettamente al caso delle sommarie informazioni acquisite dall’organo inquirente nell’ambito di un procedimento iscritto a mod. 45, quando cioè gli elementi informativi a sua disposizione non siano ancora assurti alla dignità di una vera e propria notizia di reato, che come tale implica la necessità di procedere alle iscrizioni di cui all’art. 335 c.p.p 3. L’accoglimento dell’impugnazione comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto di competenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala.