Avvicina una ragazzina e le dà tre baci: condannato per violenza sessuale

Nessun ridimensionamento per la condotta tenuta in una stazione ferroviaria da un uomo di circa 60 anni. Evidente per i Giudici l’invasione della sfera sessuale della vittima, di appena 14 anni.

Tre baci possono valere una condanna per violenza sessuale. A dirlo i Giudici, che hanno analizzato la condotta di un uomo – di circa 60 anni – che ha approcciato così una ragazzina di 14 anni, appena incontrata in stazione. Evidente l’invasione della sfera sessuale” della minorenne Cassazione, sentenza n. 36418/19, sez. III Penale, depositata oggi . Baci. Scenario dell’episodio è una stazione ferroviaria in Piemonte vittima una ragazzina di 14 anni, importunata da un signore di circa 60 anni. Facilmente ricostruiti i dettagli la minorenne ha dovuto subire il comportamento dell’uomo, ossia ben tre baci. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, è lecito parlare di violenza sessuale . E questa visione è confermata ora dalla Cassazione, che rende definitiva la condanna dell’uomo. Respinta la tesi difensiva, finalizzata a minimizzare la condotta in esame. Su questo fronte i magistrati ritengono inverosimile che l’uomo abbia dato quei baci solo per salutare la ragazza , soprattutto perché lui l’aveva incontrata casualmente in stazione e avevano scambiato soltanto qualche parola . Per chiudere il cerchio, poi, viene anche chiarito che se il movente non fosse stato lascivo, ciò non escluderebbe la conclusione sulla sicura invasione della sfera sessuale della ragazzina, neppure minimamente disponibile a qualsivoglia tipo di intimità fisica con un attempato adulto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 maggio – 26 agosto 2019, n. 36418 Presidente Lapalorcia – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 15 maggio 2018, la Corte d'appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente - resa all'esito del giudizio abbreviato - in ordine al reato di cui all'art. 609 bis, terzo comma, cod. pen., per aver baciato repentinamente sul collo una ragazzina quattordicenne incontrata in una stazione ferroviaria. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo si deducono violazione degli artt. 609 bis cod. pen., 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver la Corte d'appello apoditticamente confermato la condanna per il reato di violenza sessuale emessa in primo grado, ignorando i motivi di gravame ed in particolare che la persona offesa aveva in querela parlato di un solo bacio sul collo, riferendo invece di tre baci sul collo in sede di s.i.t. che il suo racconto non era stato confermato dai testimoni escussi de relato l'insegnante con cui si era confidata aveva riferito di aver appreso di un tentativo di bacio sul collo un'amica di baci sul collo scendendo quasi ad arrivare al seno un'altra amica - con cui la persona offesa aveva detto essersi confidata e che l'avrebbe anche accompagnata in stazione in un'occasione in cui l'imputato si sarebbe loro avvicinato - aveva addirittura negato di aver saputo di baci e di aver accompagnato la compagna in stazione . La Corte territoriale - lamenta il ricorrente - aveva illogicamente giustificato tali discrasie. 4. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza, da un lato, attribuito un movente di carattere sessuale ai baci che lo stesso imputato ha ammesso di aver dato sulla guancia alla minore e, d'altro lato, escluso rilievo alla natura lasciva o meno della condotta per poter affermare la sussistenza del delitto contestato. 5. Il ricorso è inammissibile e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché, da un lato, non corrisponde al vero che con i motivi aggiunti l'appellante avesse segnalato una discrasia sul numero di baci tra quanto dichiarato dalla persona offesa in querela prima e in sede di s.i.t. poi a pag. 9 dell'atto contenente motivi aggiunti si riporta la testuale dichiarazione contenuta in querela, ove si parla di tre baci, uno prima e due poi d'altro lato, diversamente da quanto osserva il ricorrente, la sentenza impugnata affronta specificamente i temi devoluti con l'appello circa la discrasia tra il racconto della persona offesa e quelli fatti dai testi de relato citati in ricorso cfr. pagg. 5 e 6 , rendendo una motivazione che non è illogica e che non può quindi essere in questa sede censurata, trattandosi di valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità. Ed invero, il controllo di legittimità consentito sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata , che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 . Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643 . L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 . Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 . 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendovi alcuna contraddizione nel brano di sentenza riprodotto in ricorso che va inteso, nella prima parte vale a dire quando si analizzano le dichiarazioni rese dall'imputato circa il fatto che avrebbe dato alla ragazza dei baci sulla guancia per salutarla , come un tentativo di minimizzare una condotta avente natura sessuale mascherandola con una diversa finalità che il giudice d'appello ha logicamente ritenuto del tutto inverosimile, date le circostanze un uomo maturo che incontra per la prima volta casualmente una quattordicenne con cui scambia qualche parola soltanto la seconda parte della motivazione non è contraddittoria con quella appena esaminata, trattandosi di argomentazione spesa ad abuntantiam, avendo il giudice di merito osservato che, quand'anche il movente non fosse stato lascivo - ciò che la Corte ha comunque escluso, come si ricava dalle ulteriori argomentazioni spese a fine di pag. 6, inizio di pag. 7 - ciò non escluderebbe la conclusione sulla sicura invasione della sfera sessuale della quattordicenne, neppure minimamente disponibile a qualsivoglia tipo di intimità fisica con un attempato adulto che l'aveva importunata in stazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.