Musica ad alto volume di notte: la singola manifestazione può non bastare per la condanna

Sotto accusa l’organizzatore dell’evento svoltosi a Roma. Molteplici le lamentele dei residenti. Tuttavia, è ancora ipotizzabile il riconoscimento della non punibilità”, poiché già in Tribunale è stata esclusa la particolare gravità del fatto”, optando una mera pena pecuniaria.

Polemiche per una manifestazione caratterizzata da musica e concerti a Roma sotto accusa l’organizzatore per il volume altissimo, di notte, degli spettacoli. A dare il ‘la’ alla battaglia giudiziaria le segnalazioni fatte dalle persone che abitano nella zona dove si è svolto l’evento. Il fatto è accertato in maniera chiara, ma potrebbe non essere sufficiente per una condanna per disturbo della quiete pubblica”. Significativa a questo proposito la constatazione della unicità dell’episodio criminoso, e rilevante è la constatazione che alla condanna si è accompagnata una semplice ammenda. Riprende piede quindi l’ipotesi, avanzata dalla difesa, della non punibilità”, su cui comunque dovrà pronunciarsi il Tribunale Cassazione, sentenza n. 36317/19, sez. III Penale, depositata oggi . Condotta. Riflettori puntati su una manifestazione svoltasi nella Capitale nell’agosto del 2014. A finire sotto accusa è l’organizzatore, a causa delle lamentele di alcuni residenti della zona che hanno segnalato le emissioni sonore ad altissimo volume provenienti in orario notturno dagli spettacoli . Per i giudici non vi sono dubbi il soggetto sotto processo va condannato per disturbo della quiete pubblica e va punito con 266 euro di ammenda . Il legale dell’organizzatore della manifestazione sostiene però, dinanzi ai magistrati della Cassazione, che vada riconosciuta la non punibilità” del fatto, anche tenendo presenti l’unicità dell’episodio e l’incensuratezza del suo cliente. La linea difensiva pare convincere i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono necessario un nuovo passaggio in Tribunale proprio per valutare la gravità del fatto in discussione. Anzi, a questo proposito, essi osservano che il tenore della decisione di condanna pronunciata in Tribunale non consente di escludere la marginale offensività della condotta , poiché in essa si dà atto della non particolare gravità del fatto e si è optato per la pena pecuniaria, prevista in via alternativa a quella detentiva .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 novembre 2018 – 22 agosto 2019, n. 36317 Presidente Ramacci – Relatore Galterio Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 15.3.2018 il Tribunale di Roma ha ritenuto Da. Bi. responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen. per aver, nella qualità di gestore della manifestazione Roma Vintage Village, allestita all'interno del Parco Archeologico di Centocelle, nella notte del 9.8.2014 disturbato con emissioni sonore ad altissimo volume provenienti dagli spettacoli in corso il riposo e le attività dei residenti nella zona, condannandolo alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, di Euro 266,67 di ammenda. 2. Nel ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia l'imputato si duole dell'omessa pronuncia sull'applicabilità causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen., ritualmente richiesta dalla difesa al momento della precisazione delle conclusioni, fondata sull'unicità dell'episodio criminoso e sulla condizione di incensuratezza, accertata con il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato. Malgrado l'esplicita richiesta avanzata dalla difesa all'udienza di discussione, di cui dà atto nell'epigrafe la stessa sentenza impugnata, nessuna pronuncia risulta essere stata resa in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., né può ritenersi l'istanza implicitamente disattesa atteso che il tenore complessivo della motivazione, in cui si dà atto della non particolare gravità del fatto, così come la scelta della pena pecuniaria, prevista in via alternativa a quella detentiva, non consentono di escludere la marginale offensività della condotta. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio al giudice a quo che dovrà valutare nell'esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità che proprio perché non costituisce elemento costitutivo del reato, e come tale in grado di condizionarne il perfezionamento già sussistente in termini di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, impone una specifica autonoma statuizione. Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Roma.