Marchio noto riprodotto in modo ironico: impossibile parlare di contraffazione

Azzerato il provvedimento di sequestro probatorio di alcuni capi di abbigliamento caratterizzati dalla rivisitazione parodistica di loghi conosciutissimi dal grande pubblico. Per i Giudici la riproduzione ironica non può creare confusione con i beni protetti dai marchi tutelati.

Legittimo l’uso parodistico di marchi noti. Impossibile parlare di contraffazione, poiché, secondo i Giudici, non vi è confusione tra i prodotti originali e quelli realizzati sfruttando in modo ironico loghi conosciutissimi dal grande pubblico. Di conseguenza, va annullato il sequestro probatorio dei capi di abbigliamento posti in vendita con la peculiarità di una reinterpretazione” di specifici marchi Cassazione, sentenza n. 35166/19, sez. II Penale, depositata oggi . Confusione. Riflettori puntati sul sequestro probatorio di alcuni capi di abbigliamento catalogabili, secondo l’accusa, come frutto di contraffazione di marchi d’impresa. Per l’avvocato difensore delle due persone sotto accusa è illogico parlare di contraffazione poiché i marchi erano stati utilizzati per creare delle immagini originali, progettate con finalità parodistiche e stampate su magliette poi messe in vendita. In ballo marchi notissimi, come Fila, Gucci, Adidas, Versace e Lacoste. Per i Giudici, però, il richiamo a tali marchi non è sufficiente per censurare i prodotti messi in vendita e ora sotto sequestro. In premessa viene ricordato che per parlare di contraffazione è necessario che il prodotto che sia assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva , finalizzata a garantire l’affidamento dei consumatori sull’originalità del prodotto posto in vendita. Ciò comporta che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi , e non a caso anche a livello europeo viene chiarito che l’uso di un marchio di impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica può essere considerato corretto . Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, i Giudici della Cassazione affermano che i prodotti sequestrati presentano una indiscussa originalità, dato che risultano caratterizzati da immagini create attraverso l’uso di marchi noti , però non a fini distintivi e dunque imitativi, ma piuttosto a fini parodistici, ovvero artistici e descrittivi, essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati . Impossibile, quindi, sostenere la tesi della contraffazione, spiegano i Magistrati della Cassazione, annullando il sequestro probatorio dei capi di abbigliamento e disponendone la restituzione ai legittimi proprietari.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 maggio – 31 luglio 2019, n. 35166 Presidente Cervadoro – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ravenna respingeva la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetti capi di abbigliamento posti in vendita in negozi che esponevano l'insegna Fake lab in ordine ai reati previsti dagli artt. 474 c.p. e 648 c.p. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge mancherebbe la identificazione delle finalità probatorie del sequestro la motivazione offerta, di stile ed apodittica, sarebbe infatti apparente 2.2. violazione di legge sarebbe stato illegittimamente qualificato come probatorio un vincolo con finalità cautelari, con elusione delle garanzie riservate al sequestro di tipo preventivo 2.3. violazione di legge non sarebbe esistente il fumus commissi delicti i capi sequestrati non sarebbero oggetto di contraffazione in quanto i marchi che erano stati ritenuti falsificati erano stati utilizzati per creare delle immagini originali progettate con finalità parodistiche si deduceva, inoltre, che non si rinviene nell'ordinamento nazionale e sovranazionale alcuna tutela per l'utilizzo del marchio a fini descrittivi e non distintivi . Si deduceva inoltre che i beni sequestrati non erano stati introdotti nello Stato , come ritenuto dal Tribunale, ma, piuttosto, erano stati prodotti direttamente dagli indagati. 2.4. Si deduceva, infine, la inidoneità dimostrativa degli elaborati provenienti da tecnici delle aziende detentrici del marchio protetto, la cui attendibilità era inquinata dal fatto che provenivano da esperti dipendenti dalle aziende cui si riferivano i marchi in contestazione. Considerato in diritto 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio rileva che il presupposto per la legittimità del sequestro contestato è l'emersione del fumus commissi delicti in ordine alla contraffazione di prodotti con marchio registrato, reato presupposto della contestata ricettazione Fila, Gucci, Adidas, Versace, Hermes Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Warner Bros per Batman e Superman . Perché sia riconoscibile la contraffazione è tuttavia necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva funzionale a garantire l'affidamento dei consumatori sulla originalità del prodotto commerciato. In materia la giurisprudenza civile ha infatti chiarito che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l'affinità Sez. 1 , Sentenza n. 20189 del 18/08/2017, Rv. 645394 . In linea con tali indicazioni anche giurisprudenza penale ha ribadito la necessità che i beni contraffatti siano prodotti la fine di confondere il consumatore sull'originalità della provenienza sulla base dell'incontestato presupposto che il marchio abbia la funzione di distinguere il prodotto certificato dagli altri si è infatti affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'articolo 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 - dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 273893 Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015 -dep. 04/03/2015, Iervolino, Rv. 262841 Sez. 5, n. 25147 del 31/01/2005 - dep. 11/07/2005, Bellomo, Rv. 231894 . A ciò si aggiunge che la Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nel considerando n. 27 ha chiarito che l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale . Si ritiene cioè che la confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono sicuramente inidonee a creare confusione con i beni tutelati, dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione. 1.2. Nel caso di specie, i prodotti in sequestro presentano appunto una indiscussa originalità dato che risultano caratterizzati da immagini create attraverso l’ uso di marchi noti, non a fini distintivi , e dunque imitativi , ma piuttosto a fini parodistici , ovvero artistici e descrittivi , essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati e dunque incompatibile con la contestata contraffazione che, si ripete, deve essere invece connotata dalla idoneità del prodotto che si assume falsificato a confondersi con l'originale. 1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ed i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto. La Cancelleria effettuerà gli adempimenti previsti dall'articolo 626 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'articolo 626 c.p.p.