Mutata la composizione del Collegio: deve rinnovarsi l’intera fase dibattimentale

La Corte di Cassazione, riprendendo la recentissima informazione provvisoria n. 14 del 30 maggio 2019, chiarisce che il principio di immutabilità ex art. 525 c.p.p. prevede che il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova, conseguendone la necessaria ripetizione di tale ultima fase in caso di mutamento della composizione del Collegio ovvero della persona del giudice monocratico.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 34821/19, depositata il 30 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Bari confermava la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale di Foggia per il reato di bancarotta fraudolenta. Contro la suddetta decisione, propongono ricorso per cassazione gli imputati, ponendo, tra i diversi motivi di ricorso, una questione processuale vertente sulla violazione dell’art. 525 c.p.p., non avendo la Corte rispettato la sequenza processuale apertura del dibattimento/esposizione introduttiva/richiesta di ammissione delle prove” una volta mutata la composizione del Collegio giudicante, violando quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2/1999. Principio di immutabilità del giudice. La Suprema Corte dichiara fondati i ricorsi rispetto alla questione processuale posta, ritenendo violate le regole sancite da tempo dalle Sezioni Unite e poi confermate in tempi molto recenti da un’informazione provvisoria della stessa Corte di Cassazione. Sulla base di quanto affermato dalle SS. UU. nella sentenza n. 2/1999, infatti, il principio di immutabilità del giudice [] posto dall’art. 525 c.p.p. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento art. 492 , dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove art. 493 , dai provvedimenti relativi all’ammissione art. 495 , dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p. . Sulla scorta dell’evoluzione interpretativa avutasi negli anni successivi, si è reso necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite, le quali mediante un’informazione provvisoria del 30 maggio 2019 resa nel procedimento n. 29466/2018 chiariscono che per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati . Ciò conferma la necessità che la fase dell’ammissione delle prove venga ripetuta, previa la formulazione delle richieste di parte, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ciò sia oggetto di espressa richiesta da parte dei difensori. Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini dichiarano nulla la pronuncia emanata dal Giudice di primo grado e, ex art. 185, comma 1, c.p.p., anche quella emanata dal Giudice dell’appello, con conseguente regressione del procedimento al giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 giugno – 30 luglio 2019, n. 34821 Presidente Sabeone – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari il 14 giugno 2018 ed ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia - articolazione di Lucera - ad Antonio e V.D. padre e figlio per la bancarotta fraudolenta per distrazione commessa in relazione alla s.r.l. , dichiarata fallita dal Tribunale di Lucera il 15 novembre 2006. 2. Il ricorso proposto dal difensore di fiducia di V.A. si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo pone una questione processuale, lamentando la violazione dell’art. 525 c.p.p. e la nullità dell’ordinanza pronunziata il 9 maggio 2013 dal Tribunale di Lucera e di tutti gli atti successivi perché, una volta mutata la composizione del Collegio, il Tribunale di Lucera non aveva ripetuto la sequenza apertura del dibattimento/esposizione introduttiva/richiesta di ammissione delle prove , ancorché espressamente sollecitato sul punto dalla difesa così facendo, il Giudice di primo grado aveva disatteso il dictum di Sezioni Unite n. 2 del 15 gennaio 1999. 2.2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 493 e 495 c.p.p., e dell’art. 6, comma 3, lett. d , CEDU con riferimento alla suindicata decisione del Tribunale. 2.3. Il terzo motivo deduce che la sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità e che sarebbe incorsa in travisamento della prova avendo confermato la condanna per la bancarotta distrattiva nonostante la ritenuta inattendibilità del curatore Ve. , pur sempre attingendo alle dichiarazioni di quest’ultimo. La difesa aveva tentato di dimostrare che il costo della cessione del ramo di azienda e dell’autocarro Astra HD7 erano congrui e che non era vero che il veicolo era stato venduto dopo appena un anno dalla società V. al prezzo di 55.000 Euro. Anche la cessione del parco automezzi alla V. s.r.l. e la successiva rivendita da parte di quest’ultima è frutto di una ricostruzione fondata sulle sole dichiarazioni del curatore. 2.4. Il quarto motivo lamenta difetto assoluto di motivazione quanto alla distrazione dei beni di cui alla tabella inserita nel capo di imputazione, su cui vi era stata specifica doglianza in appello. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di V.D. consta di cinque motivi. 3.1. I primi quattro motivi sono identici a quello del coimputato. 3.2. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata perché era emerso che le operazioni commerciali poste in essere dall’imputato, legale rappresentante della omissis s.r.l., erano corrette ed egli non rivestiva alcun ruolo nella fallita. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono entrambi fondati rispetto alla questione processuale posta, il che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso. 2. Per illustrare le ragioni della decisione di questa Corte, occorre precisare i concreti termini del segmento processuale di interesse segnalato dai ricorrenti. Dal verbale riassuntivo dell’udienza dibattimentale del 3 maggio 2013 dinanzi al Tribunale di Lucera, si evince che il Collegio procedente diede atto della diversa composizione e della conseguente necessità di rinnovare il dibattimento, registrando il mancato consenso della difesa degli imputati entrambi rappresentati in quella sede dall’Avv. Masucci, in proprio per V.A. ed in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell’Avv. Potena per V.D. all’utilizzazione delle prove già raccolte dinanzi all’organo giudicante diversamente composto. A quel punto si legge sempre nel citato verbale - il Tribunale confermati tutti i provvedimenti ammissivi, dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e autorizza le parti a citare i propri testi e consulenti per la prossima udienza . A seguire, tuttavia, la lettura del verbale evidenzia che l’Avv. Masucci chiede di riformulare le richieste di prova e che, rimessosi il pubblico ministero al Tribunale, quest’ultimo rigetta la richiesta di riformulazione delle richieste istruttorie perché il Collegio diversamente composto non può utilizzare gli atti istruttori già compiuti mentre restano ferme le preclusioni all’attività di assunzione delle prove . 3. Ebbene, tale provvedimento appare violativo delle regole che già all’epoca le Sezioni Unite di questa Corte aveva sancito e che, per quanto è dato desumere dall’informazione provvisoria a disposizione del Collegio, le medesime Sezioni Unite hanno ribadito in tempi recentissimi. Va ricordato, infatti, che Sezioni Unite Iannasso - Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 - 01 aveva stabilito che il principio di immutabilità del giudice alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento posto dall’art. 525.2 c.p.p. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento art. 492 , dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove art. 493 , dai provvedimenti relativi all’ammissione art. 495 , dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite nell’art. 496 c.p.p. e ss. . Secondo il chiaro dettato dell’autorevole precedente citato, dunque, la ripetizione della sequenza procedimentale deve avvenire fin dalla fase dell’apertura del dibattimento ed è stato espressamente statuito, di conseguenza, che la successiva fase della richiesta di prove e di ammissione di esse deve anch’essa essere integralmente ripetuta. Sulla scorta dell’evoluzione interpretativa registratasi negli anni successivi, che ha talvolta posto in discussione l’estensione della regola giurisprudenziale della Iannasso, è stato necessario un ulteriore intervento del massimo Consesso di questa Corte, che ha deciso in tempi recentissimi, divulgando l’informazione provvisoria, sulla cui base il Collegio ha formato il proprio convincimento le motivazioni della sentenza, al momento della decisione e della stesura della presente sentenza, non risultano depositate . Le Sezioni Unite, infatti, il 30 maggio 2019 nel procedimento n. 29466/2018, RG, ricorrente PG in proc. Metushi e altri , hanno fornito risposta anche al quesito sul se il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p., richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa. La soluzione indicata dalla Corte, rispetto al tema di specifico interesse, è che per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p., il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati . Ebbene, la lettura dell’informazione provvisoria autorizza un’interpretazione che vede comunque la necessità che a decidere il processo sia il Giudice che ha disposto l’ammissione delle prove, il che conferma la necessità che tale fase - quella dell’ammissione, appunto sia ripetuta, previa la formulazione delle richieste di parte. Di fronte, poi, ad un’espressa richiesta come quella dell’Avv. Masucci, che chiese di avere la parola per reiterare le richieste di prova, non può neanche ipotizzarsi che possano essere stati validamente confermati, in via implicita, i provvedimenti ammissivi pronunziati dal Collegio diversamente composto laddove gli imputati, attraverso il proprio difensore, espressamente invocarono la possibilità di formulare nuovamente le richieste di prova dinanzi al nuovo organo giudicante, evidenziando, così, uno specifico interesse sul punto. La conseguenza della violazione registratasi non può che essere quella della dichiarazione di nullità della sentenza emessa dai giudici di Lucera e, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., comma 1, anche della sentenza di appello, con regressione del procedimento nello stato e nel grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, vale a dire il giudizio di primo grado. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia, per il corso ulteriore.