Errore nel decreto di citazione a giudizio. Spetta all'imputato individuare l'aula esatta

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato, non può ritenersi incolpevole la mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte del ricorrente che non abbia diligentemente individuato l’aula esatta in cui esso avrebbe dovuto svolgersi, nonostante l'indicazione presente nel decreto di citazione a giudizio fosse errata.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34519/19, depositata il 29 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza, divenuta irrevocabile, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione. La decisione della Corte è motivata dall’aver ritenuto il motivo dedotto dal ricorrente, consistente nella circostanza che il processo fu tenuto presso un’aula differente rispetto a quella indicata nel decreto di citazione, non rientrante tra le ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo” previste dall’art. 629- bis c.p., posto che l’imputato aveva tenuto un comportamento negligente, non essendosi attivato al fine di avere notizie sul procedimento a suo carico. Avverso tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione del suo diritto di difesa. La diligenza del soggetto citato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dall’art. 552 c.p.p., il quale individua il contenuto del decreto di citazione che dispone il giudizio. Quest’ultimo, infatti, non prevede né l’indicazione del collegio ovvero del giudice monocratico che dovrà trattare il processo, né l’aula presso cui lo stesso si terrà, essendo necessaria solamente l’indicazione del luogo, intendendosi per tale il comune e l’edificio e non anche l’aula di svolgimento del procedimento. Rilevato ciò, gli Ermellini affermano che spetta alla diligenza del soggetto citato l’individuazione dell’aula in cui sarà tenuto il processo a suo carico. Nel caso di specie, non solo il processo si è svolto presso un’aula vicina a quella indicata nel decreto di citazione, ma il processo è stato rinviato e trattato dopo circa un mese, dunque la mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente risulta tutt’altro che incolpevole” . Per questo motivo, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma pari a euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 maggio – 29 luglio 2019, n. 34519 Presidente Rago – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 26/03/2019 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza emessa nei confronti di L.M. dal Tribunale di Roma in data 16/02/2018, divenuta irrevocabile in data 04/04/2018, in forza della quale il predetto era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 110 c.p La corte di merito ha ritenuto che il motivo dedotto - basato sulla circostanza che il processo anziché tenersi presso l’aula n. X del Tribunale di Roma alle ore 9.00 del giorno omissis come indicato nel decreto di citazione si era tenuto nell’aula n. X alle successive ore 12.17 del medesimo giorno, come indicato nel relativo verbale - non costituiva ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo ex art. 629 bis c.p.p., in quanto doveva ritenersi che l’imputato aveva tenuto un comportamento negligente non essendosi attivato in alcun modo per avere notizie del procedimento a suo carico, posto che ben avrebbe potuto apprendere dello spostamento del processo presso la vicina aula e, peraltro, aveva omesso di acquisire informazioni del processo rinviato per la discussione all’udienza del 16/02/2018. 1.1. Contro detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale assume che il provvedimento impugnato era illogico nonché contrario al dettato di cui all’art. 552 c.p.p Lamenta che nessuna negligenza era imputabile al L. in quanto le aule dibattimentali del tribunale di Roma sono 28 ed, inoltre, il processo era stato trattato soltanto un mese dopo, evidenziando che risultava gravemente violato il diritto di difesa del ricorrente costituzionalmente garanti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate. 2. Va premesso che l’art. 629 bis del codice di rito stabilisce che Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo . 2.1. Occorre, quindi, verificare se la circostanza che il processo sia stato trattato presso un aula diversa da quella indicata e rinviato per la decisione dopo circa un mese valga ad integrare una ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 3. Al fine di rispondere a tale quesito occorre muovere dal contenuto dell’art. 552 c.p.p., che nell’individuare il contenuto del decreto di citazione che dispone il giudizio prevede l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione . art. 552, comma 1, lett. d. Non è dunque contemplata, tra le indicazioni che devono essere contenute nel decreto di citazione né la specificazione del collegio o del giudice monocratico che dovrà trattare il processo per gli uffici giudiziari suddivisi in più sezioni , essendo richiesta solamente l’indicazione del giudice competente, dunque dell’organo giudicante vedi Sez. 5, n. 1336 del 16/11/2004, dep. 19/01/2005, Travaglione, Rv. 230226 né dell’aula per gli uffici giudiziari dotati di più aule per la trattazione dei giudizi , essendo richiesta solamente l’indicazione del luogo, come tale dovendo, necessariamente, intendersi il comune e l’edificio, come avvenuto nel caso in esame, e non anche dell’aula vedi, in tal senso Sez. 1, n. 26273 del 06/05/2004, Giordano, Rv. 228434 Sez. 1, n. 22700 del 16/04/2004, Schiavone, Rv. 228507 . Così in tema in tema di citazione a giudizio in appello è stato condivisibilmente affermato che, l’errata indicazione, nel decreto previsto dall’art. 601 c.p.p., comma 3, del collegio che tratterà il procedimento e dell’aula di udienza non determina alcuna nullità della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a , f e g , ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell’udienza conteneva l’indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l’udienza, e l’indicazione errata dell’aula, non ha ravvisato nullità del processo . Sez. 3, n. 25595 del 01/02/2018 - dep. 06/06/2018, A, Rv. 27320601 . La previsione legislativa rimette, dunque, alla diligenza del soggetto citato l’individuazione dell’aula nella quale sarà chiamato il processo che lo riguarda e anche del collegio assegnatario di tale processo dal momento che nella fattispecie in esame il processo è stato trattato lo stesso giorno in un aula vicina a quella indicata nel decreto di citazione secondo quanto accertato dalla corte di appello e non contestato dalla difesa del ricorrente e, peraltro, il processo è stato rinviato e trattato dopo circa un mese, come correttamente ritenuto dai giudici di merito la mancata conoscenza della celebrazione del processo è tutt’ altro che incolpevole , non sussistendo quindi i presupposti di cui all’invocata norma. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.