La nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è efficace anche per la fase esecutiva

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva. Dunque, nel caso in cui l’ordine di esecuzione della pena non sia stato sospeso, trova applicazione l’art. 655, comma 5, c.p.p., secondo cui la notifica del suddetto provvedimento deve essere notificato al difensore di fiducia o, in sua mancanza, a quello designato dal PM.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33844/19, depositata il 25 luglio. Il caso. Il Tribunale di Ferrara, nelle vesti di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse dell’imputato volta alla declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti, essendo esso stato notificato al difensore d’ufficio e non a quello di fiducia che lo aveva assistito nel corso del processo di cognizione. Il Tribunale motivava la sua decisione affermando che l’irregolarità non era accompagnata dalla sanzione della nullità. Avverso tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che l’omessa notifica dell’ordine suddetto al difensore di fiducia ha menomato le sue facoltà difensive, essendo egli stato privato della possibilità di accedere agli istituti previsti dall’art. 656, comma 5, c.p.p La nomina del difensore di fiducia. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, richiamando il principio in base al quale la nomina del difensore di fiducia nell’ambito del giudizio di cognizione non è efficace anche per la fase esecutiva, salvi i casi previsti dalla legge, rientrando tra le eccezioni contemplate dall’ordinamento quella relativa alla sospensione dell’esecuzione con termine per la presentazione della richiesta volta alla concessione di misure alternative alla detenzione art. 656, comma 5, c.p.p. . Affermato ciò, gli Ermellini osservano che nel caso concreto, dove l’esecuzione non è stata sospesa, non può trovare applicazione la disposizione menzionata, non ricorrendone i presupposti, ma potrà applicarsi il precedente art. 655, comma 5, c.p.p Tale disposizione prevede che la notifica dei provvedimenti del PM di cui al titolo secondo ivi compreso l’ordine di esecuzione della pena detentiva deve avvenire entro 30 giorni dall’emissione al difensore nominato dall’interessato ovvero, in mancanza, a quello designato dal PM ex art. 97 c.p.p., a pena di nullità. Dunque, in assenza della nomina del difensore di fiducia durante la fase di esecuzione, la notifica dell’ordine presso il difensore nominato dal PM si rivela ineccepibile, stante l’applicabilità dell’art. 655 citato. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 aprile – 25 luglio 2019, n. 33844 Presidente Di Tomassi – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di E.K.A. , intesa alla declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti perché notificato a difensore d’ufficio anziché a quello di fiducia che lo aveva assistito durante il processo di cognizione. Ha motivato la decisione sul rilievo che l’irregolarità non è presidiata da sanzione di nullità e che il provvedimento de quo agitur è stato legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b , trovandosi il condannato in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza è divenuta definitiva. 2. E.K.A. propone, con il ministero dell’avv. Giovanni Montalto, ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 96 c.p.p., art. 97 c.p.p., commi 1, 3 e 6, art. 656 c.p.p., commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5. Lamenta, in particolare, che l’omessa notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione al difensore di fiducia ha menomato le facoltà difensive del condannato, che è stato, in sostanza, privato della possibilità di accedere agli istituti previsti dall’art. 656 c.p.p., comma 5, per il caso di esecuzione di pene detentive brevi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto, giacché il provvedimento impugnato è stato emesso in piena coerenza con vigente quadro normativo. 2. È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 Sez. 1, n. 36797 del 28/09/2006, Mondi, Rv. 235269 Sez. 1, n. 30366 del 22/05/2003, Carraro, Rv. 225499 e che tra le eccezioni normativamente previste rientra la specifica ipotesi della sospensione dell’esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, contemplata dall’art. 656 c.p.p., comma 5. Ne discende che, nel caso di specie, in cui l’esecuzione non è stata sospesa, non trova applicazione il disposto normativo appena menzionato, di cui non ricorrono i presupposti, ma, piuttosto, il precedente art. 655 c.p.p., comma 5, che prevede che la notifica dei provvedimenti del pubblico ministero di cui al titolo secondo, tra cui anche l’ordine di esecuzione della pena detentiva, debba avvenire a pena di nullità entro trenta giorni dall’emissione al difensore nominato dall’interessato o in mancanza a quello designato, a norma dell’art. 97 c.p.p., dal Pubblico ministero. In assenza, quindi, della nomina di un difensore di fiducia per la fase di esecuzione - essendo intervenuta solo successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione quella dell’avv. Montalto, al quale, quindi, l’atto non doveva essere notificato - ineccepibile si palesa la notifica dell’ordine, in applicazione della disposizione appena menzionata, al difensore designato dal Pubblico ministero. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di E.K. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comma 1, primo periodo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.