Esclusa la rimessione del procedimento pur in presenza di clamore mediatico sulla vicenda

Respinta la richiesta dell’imputato di rimessione del procedimento per via del vasto clamore mediatico suscitato dalla vicenda di cui è protagonista poiché in tal caso il sospetto relativo all’imparzialità dei giudici popolari non rileva ai fini dell’applicazione di tale istituto, ma, eventualmente, solo per l’applicazione delle norme in tema di astensione e ricusazione.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33165/19, depositata il 23 luglio. La vicenda. Il GUP del Tribunale di Udine condannava l’imputato alla pena di 30 anni di reclusione per il delitto di omicidio. A seguito di ciò, l’imputato depositava presso la cancelleria della Corte d’Asside d’appello di Trieste la richiesta di rimessione del procedimento ex art. 45 c.p.p. nell’ambito del quale era stato dichiarato responsabile del reato, per via del dato quantitativo eccezionale e molto elevato di ampie e reiterate manifestazioni di piazza e petizioni, accompagnate da interventi di esponenti politici nazionali e locali e dalle dichiarazioni del Presidente della Corte d’Appello di Trieste attorno alla ritenuta ingiusta mitezza della misura cautelare a lui applicata in sede di indagini preliminari arresti domiciliari con braccialetto elettronico . Tutto ciò, a parere del ricorrente, costituirebbe un chiaro ostacolo all’autonomia decisionale dell’organo di secondo grado, derivandone legittimi motivi di sospetto nei suoi confronti, viste le costanti pressioni mediatiche sulla gestione del caso. Pressioni mediatiche e autonomia decisionale dell’organo giudicante. La richiesta del ricorrente è dichiarata infondata dalla Corte di Cassazione, che premette la doverosa distinzione tra le questioni riguardanti le cause di astensione e ricusazione dei giudici popolari e quelle relative all’indebita manifestazione del convincimento degli stessi. In virtù di tale distinzione, qualsiasi questione vertente sull’eventuale manifestazione in via preventiva di opinioni ovvero sulla sussistenza di pregiudizi da parte dei singoli giudici popolari è rimessa all’ordinaria dialettica processuale, nonché agli strumenti che l’ordinamento contempla a tal fine. Ciò precisato, gli Ermellini evidenziano l’infondatezza dell’istanza del ricorrente, richiamando il principio secondo cui la stessa trova applicazione solo in presenza di circostanze ambientali incompatibili con la libera determinazione dei giudici, traducendosi in fattori che siano oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riflettersi sull’organo giudicante a prescindere dalla sua composizione, rilevando le eventuali cause che incidono sull’imparzialità dei giudici solo ai fini delle norme in tema di astensione e ricusazione, non anche ai fini dell’applicazione della rimessione. Nel caso concreto, inoltre, gli Ermellini ravvisano che la richiesta di rimessione si fonda sul legittimo sospetto solo in relazione ai giudici popolari, e non all’intero organo giudicante, ponendosi al di fuori dello schema tipico della legitima suspicione . Dopo aver chiarito ciò, la Suprema Corte si sofferma sulla rilevanza delle esternazioni pubbliche dei magistrati nonché delle petizioni depositate nel caso di specie attorno alla vicenda che vede protagonista il ricorrente, affermando che non costituiscono di per sé una turbativa allo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e le manifestazioni di piazza , aggiungendo che le esternazioni di magistrati estranei al processo non possono avere rilevanza ai fini dell’istituto in esame. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il pregiudizio nei confronti dell’imputato e di tutto il distretto giudiziario possa integrare il presupposto per la rimessione. Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione rigetta l’istanza del ricorrente e condanna quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 – 23 luglio 2019, n. 33165 Presidente Iasillo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. M.F. , tramite i difensori e procuratori speciali avvocati Ma.Ma. e C.F. , ha depositato nella cancelleria della Corte d’Assise d’appello di Trieste in data 4 aprile 2019 la richiesta ex art. 45 c.p.p., di rimessione del procedimento nell’ambito del quale lo stesso è stato dichiarato responsabile, a seguito del giudizio abbreviato celebrato in data 11 luglio 2018 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine, del delitto di omicidio di N.O. e condannato alla pena di trent’anni di reclusione. 1.1. L’istante, dopo avere premesso di avere proposto appello senza contestare la responsabilità e di essere stato citato per il giudizio di secondo grado davanti alla Corte d’Assise d’appello di Trieste per l’udienza del 12 aprile 2019, denuncia con atto depositato in data 4 aprile 2019 l’esistenza delle condizioni per la rimessione del procedimento in considerazione dei seguenti elementi - enorme mobilitazione sociale e popolare scatenatasi a seguito della concessione, durante le indagini preliminari, della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In particolare, un numero crescente di cittadini ha manifestato la propria indignazione e contrarietà alla decisione assunta dal tribunale del riesame di Trieste, giungendo a reclamare la revoca del provvedimento, presentando in data omissis una petizione sottoscritta da oltre 16.000 cittadini presso la Regione omissis , nonché un ulteriore petizione on-line che raccoglieva l’adesione di circa 85.000 persone, inclusi politici di rilievo nazionale e locale. La difesa richiedeva alla Regione omissis di conoscere i nominativi di coloro che avevano sottoscritto la petizione, allo scopo di verificare se tra di essi vi fossero anche dei cittadini chiamati a comporre l’organo giudicante di secondo grado, ricevendo il rifiuto all’istanza di accesso in via amministrativa, sicché non può escludersi che tra di essi vi siano dei soggetti pregiudizialmente orientati - mobilitazione successiva alla sentenza di primo grado e in vista del giudizio di appello. Alcuni esponenti del Comitato giustizia per N. hanno istituito presidii e si sono recati nel paese ove vive l’imputato invitando i genitori dello stesso a mandarlo in carcere, creando una situazione di grave imbarazzo ed isolamento. Tali comportamenti sono proseguiti anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, allorquando alcuni hanno esortato i difensori a non presentare impugnazione si tratta di pressioni derivanti da recenti pronunce dello stesso organo giudicante accusate dalla pubblica opinione di avere ingiustamente dimezzato la pena a uomini condannati in primo grado per omicidio. È, del resto, emblematica della condizione socio-ambientale in cui sta per celebrarsi il processo di appello la trasmissione televisiva del omissis intitolata omissis che sarà mandata in onda dalla omissis con riferimento proprio al caso giudiziario che riguarda l’imputato. È indubitabile l’effetto di influenza che tale trasmissione potrà avere sui giudici popolari della Corte di Assise di appello - esternazioni rese dal Presidente della Corte d’appello di Trieste nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario in data omissis , come riprese dai quotidiani di domenica omissis . Il Presidente della Corte si è soffermato, venendo sul punto specificamente ripreso dalla stampa, proprio sul caso dell’imputato, commentando, dopo avere difeso la correttezza tecnica del provvedimento, in senso negativo la decisione giudiziaria relativa alla concessione degli arresti domiciliari, soggiungendo che per dare un senso al nostro ruolo di giudici dobbiamo essere in grado di ascoltare la voce dei deboli, perché la loro unica forma di difesa siamo noi . Si tratta di espressioni che sono state da più parti interpretate come una chiara sollecitazione giustizialista, anche perché il Presidente della Corte soggiungeva che i casi di maltrattamento sistematico suggeriscono una sola soluzione buttare le chiavi , così manifestando espressa adesione alle istanze vendicative e giustizialiste della piazza. Ad avviso dell’imputato, il dato quantitativo, veramente eccezionale ed elevatissimo, di tali ampie, prolungate e reiterate manifestazioni di piazza, supportate da interventi di autorevoli esponenti politici nazionali e locali, nonché dalle dichiarazioni del Presidente della Corte d’appello di Trieste, tutte incentrate sulla ritenuta ingiusta mitezza della misura cautelare applicata all’imputato, si presentano come chiaro ostacolo a qualunque ipotesi di autonomia decisionale dell’organo di secondo grado anche solo nell’ottica di una riforma in senso favorevole della pena, non risultando peraltro contestata la responsabilità per il fatto, sicché ne derivano legittimi motivi di sospetto nei confronti dell’organo giudicante, sottoposto a pressioni di massa costanti ed esterne sulla gestione giudiziaria del caso. 1.2. La richiesta di rimessione risulta ritualmente notificata alle parti del giudizio. L’ufficio spoglio della Prima Sezione Penale ha fissato il procedimento ex art. 127 c.p.p., dandone avviso alla Corte d’Assise d’appello di Trieste che ha sospeso il giudizio. Considerato in diritto 1. La richiesta è infondata per le ragioni che saranno esposte. 1.1. È bene premettere, visto che le parti hanno avanzato una specifica istanza di acquisizione, che la nota del Presidente della Corte d’appello di Trieste si presenta irrituale poiché estranea al perimetro di cui all’art. 45 c.p.p. e segg Ciò non di meno, tenuto conto che le parti hanno ritenuto di soffermarsi su di essa, tanto da chiedere l’acquisizione integrale del discorso inaugurale tenuto da detta autorità il 27/01/2018, è doveroso precisare che, fermi restando i poteri del Collegio di cui all’art. 48 c.p.p., comma 1, l’intervento in questione, che ben poteva essere depositato dall’imputato in luogo dell’articolo di stampa che lo sunteggia, appare irrilevante ai fini del decidere per le ragioni che saranno in seguito esplicitate, risultando peraltro incontroverso, proprio in ragione della citata nota cui le parti hanno fatto riferimento, che la ricostruzione svolta dagli organi informazione sulle linee portanti di quel mio intervento è stata oggettiva e corretta . 2. È bene premettere che, nel procedere all’esame della richiesta di rimessione del procedimento, è doveroso tenere distinte le questioni concernenti le cause di astensione e ricusazione dei giudici popolari, previste dalla L. n. 287 del 1951, art. 31, come pure quelle relative all’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice popolare regolate dall’art. 35 stessa legge, fermo restando che a norma dell’art. 30 della medesima legge i giudici popolari prestano giuramento impegnandosi, tra l’altro, a tenere lontano dall’animo mio ogni sentimento di avversione e di favore . In forza di tale impianto normativo, ogni questione relativa all’eventuale preventiva manifestazione di opinioni o all’esistenza di pregiudizi da parte del singolo giudice popolare è rimessa alla ordinaria dialettica processuale e agli strumenti che l’ordinamento appresta, non ultima la verifica, da parte dei componenti togati del collegio giudicante della cui indipendenza di giudizio l’istanza di rimessione non dubita, limitandosi a paventare il rischio di un pregiudizio per i soli giudici popolari , della eventuale sussistenza delle condizioni di cui all’art. 36 c.p.p 2.1. Il profilo denunciato è quindi infondato perché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 dep. 2015, Querci, Rv. 264269 . La richiesta di rimessione è, in effetti, infondata perché paventa il legittimo sospetto solo dei giudici popolari e non dell’intero organo giudiziario, così ponendosi al di fuori dello schema tipico della legittima suspicione che richiede un pregiudizio generale dell’intera sede giudiziaria e non soltanto di alcuni componenti di un singolo ufficio di essa Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 . 3. Passando a esaminare la questione delle petizioni quella depositata alla Regione e quella on-line , è il caso di precisare anzitutto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e le manifestazioni di piazza Sez. 3, n. 45310 del 07/10/2009, Picardi, Rv. 245215 . 3.1. Con riguardo alla petizione on-line è doveroso precisare che si tratta di un atto anonimo, sicché escluso dal perimetro del giudizio ex art. 240 c.p.p., in quanto gli aderenti non risultano identificati o identificabili, laddove la petizione è sottoscritta con una semplice adesione telematica , senza alcuna identificazione del soggetto che apparentemente la effettua e senza che l’identità di costui sia in alcun modo verificabile. Del resto, in considerazione delle modalità di adesione, non può neppure escludersi che le sottoscrizioni siano state apposte da robot informatici in grado di simulare l’azione dell’utente reale, ovvero da soggetti provenienti da altre parti del territorio nazionale, il che farebbe venire meno in radice il sospetto che si è detto comunque infondato che tra di essi vi possano essere i giudici popolari. 3.2. Più in generale, con riguardo alla petizione depositata alla Regione nel lontano novembre 2017 e a quella parallelamente e contestualmente attivata on-line immediatamente dopo la decisione del tribunale del riesame, il ricorso si limita a evidenziare che con esse veniva sollecitata la costituzione di parte civile dell’ente e manifestata la contrarietà alla avvenuta concessione degli arresti domiciliari, così emergendo l’assoluta irrilevanza di tali atti rispetto all’autonomia dell’organo giudiziario che, quasi due anni dopo la presentazione delle petizioni, è chiamato a giudicare in appello l’imputato, senza che ciò, in mancanza dell’iniziativa del Pubblico ministero, possa influire sulla misura applicata. Si noti, in ogni caso, che l’imputato non ha ritenuto, all’epoca in cui dette petizioni furono attivate raggiungendo subito un rilevante numero di adesioni , che tali atti potessero essere in grado di turbare l’organo giudicante di primo grado davanti al quale, nel lontano luglio 2018, si è svolto il giudizio di primo grado. In effetti, l’imputato, pur nel pieno di quella che viene descritta come campagna mediatica , non ha paventato alcuno dei rischi di cui all’art. 45 c.p.p D’altra parte, l’imputato non contesta che il giudizio di primo grado si sia svolto serenamente e senza condizionamenti, pur essendosi addivenuti il giorno 11 luglio 2018 alla condanna alla pena massima prevista in caso di giudizio abbreviato Del resto, tale sentenza non ha neppure dato luogo, pur trattandosi di un’iniziativa astrattamente attivabile dal Pubblico ministero ex art. 299 c.p.p., comma 4, all’aggravamento della misura cautelare - anche solo in considerazione del possibile pericolo di fuga derivante dall’entità della pena -, così potendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio nei confronti dell’imputato e, segnatamente, qualsiasi paventata eco nell’azione giudiziaria derivante dalle istanze populiste veicolate attraverso le ridette petizioni, gli articoli di giornale, gli interventi di esponenti pubblici, ecc 3.3. Conclusivamente è utile ribadire che larga parte delle argomentazioni poste a fondamento dell’istanza di rimessione sono relative a circostanze emerse nel corso delle indagini preliminari, in relazione alle quali però deve escludersi qualunque rilevanza rispetto alla prospettata situazione di legittimo sospetto poiché, come la richiesta di rimessione non contesta, non hanno determinato alcun turbamento negli organi giudiziari che hanno trattato il procedimento in primo grado. Di fatti le questioni concernenti le petizioni, le manifestazioni di piazza, le dichiarazioni di esponenti politici nazionali e locali e finanche le dichiarazioni del Presidente della Corte d’appello sono tutte anteriori alla pronuncia della sentenza di primo grado, sicché risultano irrilevanti in relazione al processo che deve celebrarsi in secondo grado davanti alla Corte d’Assise d’appello di Trieste. 4. D’altra parte, le frasi del Presidente della Corte d’appello di Trieste, che sono riportate dal giornalista nell’articolo di stampa allegato alla richiesta di rimessione, hanno contenuto generico, laddove richiamano i magistrati alla tutela dei più deboli, ovvero si riferiscono a vicende di maltrattamento sistematico che sono estranee a quella oggetto del giudizio che riguarda l’omicidio della fidanzata dell’imputato non preceduto da atti di maltrattamento o stalking. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano avere rilevanza, ai fini della rimessione, le esternazioni pubbliche di magistrati estranei al processo così, nel caso deciso da Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952 . Si consideri, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa integrare il presupposto per la rimessione il pregiudizio, ancorché formalmente e reiteratamente manifestato dal Pubblico ministero del medesimo procedimento, nei confronti dell’imputato e di tutto il distretto giudiziario così, nel caso deciso da Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 . 5. Non merita, di contro, alcuna specifica considerazione l’asserita capacità del servizio televisivo programmato per il 7/4/2019 di influenzare la Corte d’Assise d’appello, trattandosi di mere elucubrazioni sviluppate, in modo anticipato e preconcetto, sull’ipotetico contenuto del programma che, alla data della richiesta di rimessione, doveva ancora essere diffuso. Del resto, anche qualora detta trasmissione avesse avuto una impronta colpevolista , non potrebbe certo essere per ciò solo ritenuta in grado di influenzare i giudici. 6. La richiesta è del pari infondata nella parte in cui tenta di attualizzare alla data di fissazione del giudizio di appello la rilevanza ex art. 45 c.p.p., che si è già sopra esclusa, della campagna mediatica . L’istanza si limita a evidenziare gli articoli di stampa, che ricordano la triste vicenda e l’imminente giudizio di secondo grado, le adesioni sui social media che sono state postate da parte di singoli non identificati utenti della rete alla petizione on-line di cui si è detto, i presidi in memoria della vittima inscenati, peraltro in modo urbano e civile, da liberi cittadini ovvero le dichiarazioni di esponenti politici che raccomandano una severa repressione della violenza contro le donne, iniziative tutte che all’evidenza, oltre a rientrare nei limiti della libertà di espressione, non costituiscono una ragione di legittimo sospetto della libera determinazione dei giudici d’appello, come non l’hanno rappresentata per coloro che hanno trattato il procedimento nelle fasi precedenti. 7. La richiesta di rimessione è, dunque, infondata perché si basa su una ricostruzione parziale e suggestiva di una congerie di elementi, in larga parte significativamente anteriori al giudizio di primo grado e che non avevano indotto l’imputato a formulare la richiesta in vista di detto giudizio, e comunque inidonei a influenzare chicchessia e, segnatamente, quella porzione non professionale del collegio incaricato di decidere in grado d’appello sull’impugnazione della sentenza che ha dichiarato l’imputato responsabile dell’omicidio. 7.1. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.