“Gossip giuridico” ed esimenti: proscioglimento dall’accusa di diffamazione commessa durante un noto programma televisivo

In tema di esimenti del diritto di critica, è necessario il bilanciamento rispetto agli interessi in conflitto, specificatamente individuati nell’interesse sociale, nella continenza espressiva e nella veridicità della notizia. Tali limiti vanno comunque rapportati al caso di specie, ove, nell’ipotesi di rubriche o programmi di gossip”, bisogna tener conto delle peculiarità del contesto in cui intervengono le dichiarazioni diffamatorie.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza n. 32829/19, depositata il 22 luglio. La vicenda quando il gossip, anche lesivo della reputazione altrui, è amato dal pubblico. E’ evidente che il mondo del pettegolezzo incuriosisce una fetta sempre più grande di pubblico, con la conseguenza che talune reti televisive hanno scelto di soddisfare questa passione per il malcostume” con programmi dedicati o speciali rubriche. La deliberata partecipazione a quest’ultimi, dettata da desiderio di notorietà e visibilità tanto di soggetti poco conosciuti quanto di personaggi gravitanti nel mondo del spettacolo, porta con sé l’inevitabile conseguenza di esporre la propria sfera privata ad un contesto dialettico peculiare incidente su tematiche invadenti. Nel su descritto contesto va inquadrata la vicenda oggetto della pronuncia, in cui un famoso agente dello spettacolo italiano, in passato manager della persona offesa, e altri due soggetti chiamati come testimoni”, ne avrebbero diffamato la reputazione durante la diretta di un programma televisivo. Nello specifico, le imputazioni afferiscono a giornate differenti. Nella prima puntata, a seguito della diffusione di un video in cui la persona offesa riferiva di circostanze scomode – ulteriormente confermate in studio – circa i suoi rapporti con l’ex agente, quest’ultimo interveniva tramite collegamento telefonico al fine di controbattere e, a sua volta, rivolgendo offese al suo interlocutore. Dopo qualche giorno, in un’altra puntata appositamente dedicata al dibattito sorto venivano invitati il manager e altri due soggetti, indicati quali testimoni delle condotte riprovevoli già attribuite alla persona offesa nel dibattito precedente, la quale, nella seconda parte della trasmissione, raggiunge telefonicamente lo studio televisivo. Tale scenario dà vita alla vicenda giudiziaria conclusasi in secondo grado con la condanna dei tre imputati per il reato di diffamazione e dinanzi a cui i ricorrenti promuovono ricorso per cassazione. Il collegamento telefonico in diretta tra l’offeso e il diffamatore configura ingiuria. Con riguardo alla prima puntata, la Corte ritiene di escludere la sussistenza del reato di diffamazione in capo all’agente dello spettacolo, accogliendo le doglianze difensive secondo cui il fatto, erroneamente qualificato dai giudici di merito, andrebbe inquadrato nella depenalizzata fattispecie di ingiuria. Ed invero, risulta dalle registrazioni del programma prodotte, nonché dagli altri atti probatori che le espressioni offensive profferite dal manager nei confronti della persona offesa fossero avvenute tramite collegamento telefonico, con la possibilità di quest’ultima non solo di replicare alle offese ma offendendo, a sua volta, con una serie di accuse in relazione al suo operato come manager e di espressioni lesive l’imputato. Sicché andrebbe ad integrasi il requisito della presenza” richiesto dall’illecito dell’ingiuria, che implica o la presenza fisica di offeso e spettatori o una situazione ad essa equiparabile, realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici. Per tali ragioni, in relazione al fatto commesso durante la prima puntata, l’imputato deve essere prosciolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Esimenti della provocazione e dell’esercizio del diritto di critica. Decisamente più interessante e sopraffine è il ragionamento giuridico della Suprema Corte sotteso alle vicende intervenute nella seconda puntata contestata, ed in particolare con riguardo alla parte del programma televisivo in cui ancora la persona offesa non aveva partecipato telefonicamente alla diatriba. In tale frangente, la condotta offensiva posta in essere dall’agente di spettacolo sarebbe secondo la Corte non punibile per l’applicabilità dell’esimente della provocazione, la quale ricorre allorquando le espressioni diffamatorie siano pronunciate quale reazione ad un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Neppure il distacco temporale intercorso tra le due puntate può considerarsi ostativo al riconoscimento della provocazione, posto che il concetto di immediatezza” va inteso in senso relativo, tenendo cioè conto della situazione concreta e delle modalità della reazione. Ciò che occorre, in altre parole, è che l’azione reattiva sia portata a termine persistendo l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista un nesso causale e una reale contiguità temporale. Con riguardo alla posizione degli altri due imputati, invitati come testimoni nel programma televisivo, i supremi giudici ritengono sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, i cui confini risultano inevitabilmente più elastici tenuto conto del contesto in cui intervengono, ossia un programma televisivo finalizzato alle notizie, alle curiosità e al gossip” su personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare, il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore circa determinate circostanze, riservato non soltanto a chi fa informazione professionalmente ma esteso al comune cittadino, che può elaborare personali convincimenti su determinati fatti, nei limiti del diritto di critica. Tali limiti vanno specificatamente individuati nell’interesse sociale, nella continenza espressiva e nella verità del fatto narrato ove questo sia posto a fondamento della critica. A tale ultimo proposito, è necessario precisare che la critica soggiace in termini meno intensi all’onere della verità rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica si sostanzia in un giudizio di valore che come tale non può pretendersi obiettivo ed asettico. Inoltre, anche di recente la Corte ha ribadito come, in tema di diffamazione, è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia ragionevole convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione. Sotto il profilo della continenza espressiva, occorre segnalare tale requisito vada individuato nella specie in ragione del particolare contesto in cui gli imputati hanno fatto le loro dichiarazioni, atteso che la trasmissione televisiva alla quale hanno partecipato era stata programmata proprio per parlare dei comportamenti della persona offesa come personaggio dello spettacolo e coinvolto in manifestazioni pubbliche. Inoltre, era stato lo stesso offeso dal reato a partecipare alla prima puntata della trasmissione e a sottoporsi alle domande della conduttrice, peraltro in un apposito dibattito significativamente intitolato gossip a tutti i costi”. Pertanto, in un contesto di spettacolarizzazione del pettegolezzo, al quale è interessata un’ampia fascia di pubblico, le modalità espressive integranti il requisito della continenza trovano come parametro quello della misura dell’informazione di costume”, o meglio del malcostume”. Per le stesse ragioni deve ritenersi pure la sussistenza del requisito del pubblico interesse all’informazione, stante la caratterizzazione odierna di una platea di spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata di persone note e dove spesso anche queste ultime figurano quale stimolatori dei dibattiti in materia. In conclusione, deve affermarsi che chiunque decida di esporsi in televisione con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di non rendere noti. Conseguentemente, la sentenza va annullata per tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 marzo – 22 luglio 2019, n. 32829 Presidente Sabeone – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 novembre 2018 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia del Tribunale della stessa città con la quale M.D., D.N.C. e P.C. erano stati condannati per i reati di diffamazione loro rispettivamente ascritti. 1.1. In particolare, a M.D. erano state contestate più condotte di diffamazione realizzatesi intervenendo nel corso di due puntate della trasmissione televisiva omissis , durante le quali offendeva la reputazione di C.G., accusandolo di aver rubato le sue carte di credito e di averle utilizzate a sua insaputa. 1.2. Tutti gli imputati erano stati accusati di aver offeso la reputazione della suddetta persona offesa perché, con i rispettivi interventi nel corso della medesima trasmissione televisiva, avevano affermato che il C. aveva percepito denaro per partecipare a manifestazioni organizzate con finalità di beneficenza. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, ciascuno con atto sottoscritto dal proprio difensore. 3. Il ricorso dell’imputato M.D. è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 594 e 595 c.p Si sostiene in particolare che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ricondotto il fatto all’ipotesi di cui all’art. 595 c.p. le frasi offensive erano state infatti proferite anche durante la puntata del OMISSIS , alla quale la persona offesa aveva partecipato mediante collegamento telefonico in diretta. Per tale motivo, essa doveva essere considerata presente e, conseguentemente, il reato ascritto al ricorrente avrebbe dovuto essere riqualificato come ingiuria. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali in relazione all’affermazione di penale responsabilità. Si osserva infatti che le argomentazioni del giudice di secondo grado - il quale ha ritenuto che le frasi fossero state pronunziate disgiuntamente, anche sotto il profilo temporale, dall’intervento del C. - appaiono frutto del travisamento delle risultanze probatorie. Dalle registrazioni delle trasmissioni e dalle deposizioni della stessa persona offesa emergerebbe infatti che le frasi offensive erano state pronunziate in presenza di quest’ultima. 4. Il ricorso formulato nell’interesse di D.N.C. consta di due motivi. 4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge con riferimento alla validità della querela presentata dalla persona offesa. Già con l’atto di appello si era infatti evidenziato come la querela fosse stata sottoscritta dal querelante, con firma autenticata dal difensore tale autentica veniva tuttavia effettuata in assenza di una procura speciale ritualmente conferita. La procura speciale, sebbene fisicamente connessa all’atto di querela, non poteva ritenersi conferita con riferimento ai fatti per cui si procede, recando una data antecedente alla commissione del reato si evidenzia in proposito che l’art. 122 c.p.p., richiede che la procura speciale contenga la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce . Si osserva inoltre che, anche a voler ritenere valida la procura speciale conferita, l’autorità che ha ricevuto la querela ha omesso di identificare compiutamente il depositante, dovendosi anche sotto tale profilo ritenere che la querela non sia stata validamente presentata. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali. La Corte di Appello avrebbe infatti omesso di rispondere a specifiche censure formulate con l’atto di appello prima fra tutte, quella relativa alla validità della querela. Il giudice di secondo grado avrebbe inoltre errato nell’operare un mero rinvio alla sentenza del Tribunale con riguardo alle dichiarazioni del teste MA., le quali, fungendo da riscontro alle dichiarazioni della parte civile, si presentavano invece decisive. La Corte territoriale avrebbe inoltre immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con cui si chiedeva di disporre una consulenza tecnica sul DVD contenente la registrazione della puntata, nonché l’esame della teste D.C., detta B. ovvero della conduttrice del programma televisivo . Il giudice di appello avrebbe inoltre omesso di rispondere alle doglianze difensive in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando i precedenti penali dell’imputato senza spiegare per quale ragione questi abbiano influito sulla valutazione della sua personalità. 5. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato P.C. è articolato in due motivi. 5.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione alla validità della querela presentata dalla persona offesa. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado, formulando doglianze il cui contenuto risulta integralmente sovrapponibile a quelle svolte nell’interesse dei coimputato D.N 5.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali, attraverso rilievi coincidenti, anche in questo caso, con quelli svolti nell’interesse dell’imputato D.N. quanto alla validità della querela, alle dichiarazioni del teste MA., nonché all’immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 6. Con memoria depositata in data 5 marzo 2019, la parte civile C.G. ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di ricorso presentati nell’interesse degli imputati e ne ha richiesto il rigetto. Considerato in diritto La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni e nei termini qui di seguito indicati. 1. In primo luogo va esaminata la questione relativa alla validità della querela. 1.1. Così come evidenziato anche nella sentenza impugnata e verificato da questa Corte con il controllo degli atti data la natura anche processuale della deduzione difensiva , la querela è stata sottoscritta dal C. e la sua firma è stata autenticata dal difensore. Nella parte finale dell’atto si legge si delega l’avvocato Piero MONGELLI del foro di Lecce, difensore di fiducia come da atto di nomina in calce alla presente querela, al deposito del presente esposto denuncia-querela anche a mezzo di collaboratori di studio . La querela risulta depositata presso la Procura di Lecce in data 4 maggio 2011 da un collaboratore di studio del difensore avv. Piero MONGELLI, come da attestazione a firma del cancelliere che ha ricevuto l’atto. All’atto di querela risulta allegata una procura e, come rilevato anche dai giudici di merito, è evidente che la data del 10 febbraio 2011 è frutto di refuso, mentre è certa la data del timbro apposto dal cancelliere in occasione della presentazione dello stesso atto presso la Procura di Lecce. 1.2. Risultano quindi manifestamente infondate le censure proposte dai ricorrenti. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la querela sottoscritta con firma autenticata dai difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dai proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583 . E, ancor prima, era stato affermato che, in tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato ia sottoscrizione Sez. U, n. 26549 del 11/07/2006, Scafi ed altri, Rv. 23397401 . 2. Passando all’esame dei profili afferenti la sussistenza dei reati ascritti, vanno fatti dei brevi cenni sulla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito e, in particolare, dalla sentenza di primo Grado, nella quale sono riportate anche le trascrizioni dei dialoghi avvenuti durante le trasmissioni televisive indicate nei capi di imputazione. Infatti, occorre contestualizzare le espressioni usate dagli imputati, secondo quanto emerge dagli stessi capi di imputazione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale la motivazione della Corte territoriale ha fatto in buona parte rinvio per relationem . Giova, in proposito, ribadire che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività delle frasi che si assumono lesive dell’altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284 Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706 Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749 . 2.1. Risulta che il C., personaggio diventato famoso per il suo ruolo di nella trasmissione di omissis , era stato invitato alla puntata del programma omissis - condotta dalla presentatrice D.C. detta B. - del omissis , partecipando alla conversazione svoltasi durante la rubrica intitolata gossip a tutti i costi pag. 3 della sentenza di primo grado . La discussione, avviata dalla D., era partita dal commento di uno scherzo organizzato dal programma televisivo , durante il quale il C. aveva parlato dei suoi rapporti con M.D. detto L. , che era stato per un certo periodo il suo manager. Ne nasceva uno scontro dialettico tra quest’ultimo e il fotografo S.M., anche lui ospite della stessa puntata, il quale sosteneva che dalla visione del filmato relativo al suddetto scherzo emergeva come il C. avesse ripetutamente offeso M.L I due continuavano a litigare rivolgendosi accuse reciproche, finché la conduttrice li interrompeva introducendo altri argomenti. Ad un certo punto, però, la D. faceva presente che M. era in collegamento telefonico e, dopo averlo introdotto, gli diceva che aveva diritto di replica essendo stato chiamato in causa . Durante l’intervento telefonico il M., risentito per le offese formulate dal C. durante la trasmissione , lo accusava di aver rubato le sue carte di credito, nel periodo in cui lo stesso era stato ospite presso la sua abitazione, e di averle utilizzate a sua insaputa. Ne scaturiva un vivace colloquio tra i due, durante il quale essi si offendevano reciprocamente, anche durante la fase fuori onda si veda la trascrizione riportata a pagg. 4 - 8 della sentenza di primo grado . 2.2. Così ricostruiti i fatti relativi alla puntata del omissis , risultano fondate le censure proposte nell’interesse del M. quanto alla qualificazione giuridica della condotta dallo stesso tenuta durante la trasmissione del omissis . È evidente che le offese in questione sono state rivolte dal M. al C. alla presenza di quest’ultimo, addirittura nel corso di un colloquio diretto tra i due, sicché non sussistono dubbi sulla configurabilità della sola fattispecie di ingiuria, non più penalmente rilevante in conseguenza della riforma introdotta con il D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 7. Invero, con l’art. 1, del citato decreto il reato di ingiuria è stato integralmente depenalizzato e, in suo luogo, l’ordinamento ora prevede un illecito civile, disciplinato dall’art. 4, comma 1, lett. a dello stesso decreto, secondo cui soggiace ad una sanzione pecuniaria chi offende l’onore o il decoro di una persona presente , ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Ai sensi dell’art. 3 del decreto tali fatti, se dolosi, obbligano anche alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili. Giova ricordare, pure, che l’abrogato art. 594 c.p., vigente all’epoca dei fatti oggetto di disamina, al comma 1 contemplava l’ipotesi dell’offesa arrecata ad una persona presente e il comma 2 assoggettava alla stessa sanzione l’offesa dell’onore o del decoro arrecata a distanza , ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa. Il comma 4, contemplava, infine, un’aggravante nel caso in cui - come quello di specie - l’offesa fosse commessa in presenza di più persone. 2.3. Orbene, è incontroverso che la fattispecie dell’ingiuria privilegi come elemento distintivo rispetto al delitto di diffamazione il requisito della presenza della persona offesa, rimanendo irrilevante il fatto che contestualmente le offese siano percepite anche da terzi e, in particolare, da un numero indeterminato di persone qual è il pubblico televisivo. D’altronde, proprio la circostanza della contestualità di percezione da parte della persona offesa e dei terzi è dirimente per qualificare correttamente il fatto mentre con riferimento alla prima ipotesi l’espressione offensiva è utilizzata dall’agente alla presenza della persona offesa, la seconda ipotesi è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall’offeso, il quale non è presente al compimento dell’atto lesivo della sua reputazione sul requisito della contestualità si vedano Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Laganà, Rv. 26682701 Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 25404401 . Va infine considerato che è la assenza ad impedire al soggetto passivo di replicare immediatamente all’offesa e, quindi, a giustificare la maggiore gravità della fattispecie della diffamazione rispetto a quella dell’ingiuria. 2.4. Come si è visto, nella specie, il C. non solo ha avuto modo di replicare alle offese dei M. ma lo ha fatto, offendendolo, a sua volta, con una serie di accuse in relazione al suo operato come manager di personaggi dello spettacolo televisivo e con espressioni che possono leggersi proprio nelle trascrizioni riportate nella sentenza di primo grado sei vergognoso , sei ridicolo e altre similari . Né può argomentarsi diversamente enfatizzando la circostanza che il M. non fosse presente nello stesso luogo dove era la persona offesa e che abbia interloquito con quest’ultima solo telefonicamente. È incontroverso, infatti, che il concetto di presenza implica necessariamente o la presenza fisica, in unità di tempo e luogo, di offeso e spettatori o almeno una situazione ad essa equiparabile, realizzata per esempio con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici, quali il cellulare, la call conference, l’audioconferenza o la videoconferenza si veda in proposito anche Sez. 5, n, 34484 del 06/07/2018, Badalotti, in motivazione . Nella specie, però, il C. era fisicamente presente nello studio televisivo durante la telefonata del M. e, pertanto, egli è stato in grado di percepire direttamente le affermazioni dello stesso, tanto da interloquire con lui e - come si è detto - offenderlo a sua volta. È, allora, evidente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale laddove, al fine di escludere la fondatezza dello specifico motivo di gravame circa la riqualificazione del fatto in ingiuria, afferma, in una valutazione complessiva degli episodi accaduti in data e in data OMISSIS , che quelle frasi sono state oltretutto proditoriamente pronunziate disgiuntamente, anche sotto il profilo temporale, dall’intervento del C così da raffigurarsi senz’altro il reato di diffamazione, nei termini con cui è stato correttamente contestato, e non invece quello dell’ingiuria pag. 7 del provvedimento impugnato . 2.5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di M.D. perché il fatto commesso in data omissis non è più previsto dalla legge come reato. 3. In relazione agli episodi accaduti il omissis vanno fatte delle diverse e più articolate considerazioni. 3.1. I fatti sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado sempre riportando la trascrizione di quanto accaduto nella trasmissione televisiva, nella quale la D. aveva dato conto, nella presentazione, che sarebbe intervenuto M.L., con alcuni testimoni , proprio per parlare ancora del litigio tra lo stesso M. e il C Il M., quindi, durante l’intervista da parte della conduttrice, ha ribadito le accuse già formulate in precedenza nei confronti del C. ovvero quelle relative al tradimento del rapporto di fiducia instaurato durante il periodo in cui lo aveva ospitato a casa , riferendo che non ne aveva mai voluto parlare prima in pubblico ma che si era sentito autorizzato a farlo dopo aver visto la puntata del programma e aver sentito le offese del C La D. ha mandato in onda la parte del servizio cui aveva fatto riferimento il M. e anche di tale registrazione v’è la trascrizione in atti. In sostanza il C., parlando con una ragazza, sottolineando più volte l’omosessualità del M. tu considera che lui è come fosse una donna no? , gli aveva attribuito dei comportamenti di molestie nei suoi confronti Quindi ti mette le mani e poi ti chiede di fare cose e allora poiché lo sono fumino . , tanto da costringerlo ad andare via da casa sua e a interrompere anche i rapporti professionali aveva peraltro aggiunto che il M. aveva trattenuto delle somme di denaro che gli spettavano pag. 9 della sentenza di primo grado . L’intervista con M. è poi proseguita con ulteriori commenti su quanto accaduto nella puntata precedente e sulle offese che il C. aveva a sua volta proferito in danno del M., anche durante la registrazione dei colloquio tra i due avvenuto fuori - onda. 3.2. Inquadrata così la vicenda, deve rilevarsi l’errore dei giudici di merito che hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 599 c.p., comma 2. È noto che la causa di non punibilità prevista da tale norma ricorra allorquando le espressioni diffamatorie siano pronunciate quale reazione ad un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. E, in proposito, è bene premettere che, a differenza dell’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, la quale rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell’art. 59 c.p., comma 4, Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, P.C. in proc. Battei, Rv. 27078901 . Quanto al profilo temporale, poi, deve rilevarsi come, ai fini del riconoscimento della provocazione ex art. 599 c.p., non sia necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 26522001 . Infatti, il concetto di immediatezza , espresso dall’art. 599 c.p., comma 2, tramite la locuzione avverbiale subito dopo , deve essere inteso non in senso assoluto, bensì in senso relativo si deve tener conto della situazione concreta e delle modalità della reazione, non potendosi esigere la contemporaneità del comportamento reattivo rispetto al fatto ingiusto altrui, in quanto essa finirebbe per limitare la sfera di applicazione della norma in questione e per frustrarne la ratio , occorrendo comunque che l’azione reattiva sia portata a termine persistendo l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione sia istantanea Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700 Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541 Sez. 5, n. 13735 del 19/04/2006, Moncalvo, Rv. 233986 . 3.3. Nella specie è, pertanto, irrilevante che il M. abbia fatto le affermazioni sul C. qualche tempo dopo la messa in onda della trasmissione e qualche giorno dopo e offese ricevute durante la trasmissione condotta dalla D. in data omissis . Peraltro, come si è già evidenziato, dalla ricostruzione fattuale effettuata dai giudici di merito emerge che nella puntata del programma televisivo trasmessa in data omissis al M. sono state mostrate sia la registrazione del programma sia quella del suo litigio con il C. avvenuto in data omissis litigio durante il quale il C. non ha peraltro smentito le accuse in precedenza fatte nel programma . È evidente, allora, come non si possa affatto escludere la persistenza in capo al M. dello stato d’ira provocato principalmente dalla visione del filmato in cui il C. lo aveva accusato di avergli rivolto esplicite richieste di carattere sessuale e di aver trattenuto dei soldi che gli spettavano. Giova in proposito ribadire che, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in questione, ancorché non occorra la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto, rileva il nesso di causalità tra il fatto provocante e il fatto provocato, non essendo sufficiente un legame di mera occasionalità Sez. 5, n. 39508 del 11/05/2012, Grassi, Rv. 253732 Sez. 5, n. 1203 del 29/11/1968, Trecchi, Rv. 110266 . E, per le ragioni sopra indicate, è evidente nella specie il nesso di causalità tra i e dichiarazioni del C. sui comportamenti tenuti in suo danno dal M. e la reazione di quest’ultimo, peraltro invitato, in una trasmissione televisiva che si occupa di gossip , a replicare proprio alle offese ricevute. Alla stregua di quanto suesposto e con specifico riferimento alle dichiarazioni del M. nella prima parte del suo intervento nella trasmissione dei omissis , sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 599 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, giacché si riconosce una causa di non punibilità idonea a rimuovere la antigiuridicità della condotta del M 4. Va infine esaminata la condotta diffamatoria ascritta sia al M. che agli altri due imputati ovvero quella di aver affermato che il C. si era fatto pagare per partecipare a manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza. 4.1. È infatti accaduto che, sempre durante la trasmissione del omissis , la D. aveva introdotto durante l’intervista di M. altri due ospiti, indicati come testimoni , ovvero l’attore P.C. e D.N.C., presentato come il presidente della nazionale di calcio attori e vip pag. 11 della sentenza di primo grado . È conseguito a tale introduzione un lungo dibattito, durante il quale sia M. che gli altri due ospiti hanno sostenuto che il C. aveva preteso corrispettivi in denaro per la partecipazione a manifestazioni sportive con scopo di beneficenza pagg. 11 - 14 . Dopo una interruzione pubblicitaria, il C., che nel frattempo stava seguendo la trasmissione, è intervenuto in collegamento telefonico, interloquendo direttamente con P. e D.N., i quali hanno ribadito quanto sostenuto poco prima sulle sue pretese economiche, sebbene fosse un personaggio pubblico e fosse stato invitato in tale qualità a partecipare a manifestazioni finalizzate alla beneficenza. 4.2. Quanto a quest’ultima parte della vicenda si richiamano tutte le considerazioni esposte nel paragrafo sub 2 circa la configurabilità della fattispecie dell’ingiuria, atteso che il C. ha interloquito direttamente con il D.N. e il P Tuttavia diventano assorbenti, con riferimento alle dichiarazioni di questi imputati nella prima parte del loro intervento nella trasmissione, ovvero in assenza del C., le considerazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 51 c.p Come si dirà meglio più avanti, la causa di giustificazione prevista in tale norma finisce per assumere particolari connotati perché le suddette dichiarazioni sono state rese in un programma finalizzato a raggiungere il pubblico televisivo interessato solo alle notizie, alle curiosità e al gossip su personaggi gravitanti nel mondo dello spettacolo. Non va infatti trascurato che alcune reti televisive e, oramai, anche molti siti web si sono uniformate alla scelta che da tempo ha fatto un settore della stampa, ovvero quella di soddisfare le passioni del pubblico per il c.d. malcostume scandalistico e, più in generale, per il pettegolezzo. La via tracciata da tale tipo di informazione è strettamente legata allo share, giacché è sempre più numeroso il pubblico interessato alle notizie riguardanti personaggi popolari nello spettacolo o nello sport. In tale contesto devono, quindi, essere rivisti i parametri tradizionali cui si è fatto riferimento nell’interpretazione giurisprudenziale dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca di cui all’art. 51 c.p 4.3. Va subito ricordato come la sussistenza di tale esimente presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica o di cronaca Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010, Belotti, Rv. 249708 . In particolare, il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore circa determinate circostanze, rientrando dunque tra le modalità di manifestazione del libero pensiero, tutelato direttamente dall’art. 21 Cost. non solo con riferimento ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, essendo riservato all’individuo uti civis Sez. 5, n. 31392 del 01/07/2008, P.C. in proc. Alberti, Rv. 241182 . Chiunque, pertanto, può elaborare personali convincimenti su determinati fatti, nei limiti dell’esercizio di tale diritto. E il tema di tali limiti è attualissimo. Invero, specialmente con la diffusione di internet e, quindi, con l’aumento esponenziale delle occasioni di connessione e condivisione in rete, si è posto il problema della previsione normativa di fattispecie che prevedano uno specifico sistema sanzionatorio finalizzato ad arginare il fenomeno delle condotte di diffamazione commesse dagli internauti. In particolare, tali condotte sono state facilitate dalla possibilità per un numero esponenziale di utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di opinionisti social frequentemente si associano i cosiddetti odiatori sul web , che non esitano - spesso celandosi dietro l’anonimato - ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo si veda quanto in merito rilevato già da questa Sezione con la sentenza n. 12546 del 2019, udienza del 8 novembre 2018 - Amodeo, avente ad oggetto un caso di diffamazione a mezzo blog . In questo panorama si colloca la decisione di molte reti televisive di dare maggiore spazio a programmi specificamente dedicati ai dibattiti su personaggi già popolari o che diventano tali proprio perché consentono di pubblicizzare la sfera privata della loro vita. E, proprio, in tali programmi televisivi si è formata una schiera di opinionisti dediti allo spettacolo da gossip , tanto è vero che nella specie - come si è già detto - sia il P. che il D.N. sono stati invitati a partecipare al dibattito sul C. come testimoni di quanto già riferito dal M. sul suo conto. 4.4. Fatte queste precisazioni, va ricordato che, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la consolidata giurisprudenza di questa Corte evidenzia il necessario bilanciamento di tali diritti con gli interessi in conflitto, specificamente individuati nell’interesse sociale, nella continenza espressiva e nella verità del fatto narrato ove tale fatto sia posto a fondamento dell’elaborazione critica. A tale ultimo proposito, però, è bene precisare che la critica soggiace in termini meno intensi all’onere della verità rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica si sostanzia in un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo ed asettico Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone e altri, Rv. 249239 Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098 . Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca in quanto non si concretizza, come quest’ultimo, in una mera narrazione dei fatti, ma nella formulazione di un’opinione che, per sua stessa natura, non può che essere fondata su un’interpretazione di fatti e di comportamenti necessariamente personale. In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare che siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l’art. 10 CEDU, a meno che non sia prescritta dalla legge , non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia necessaria in una società democratica . In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell’onore e della reputazione ed ha declinato l’argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts oggetto di prova e value judgements non suscettibili di dimostrazione , rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell’articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura -- exaggeration or even provocation, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio così in motivazione Sez. V, sentenza 24 gennaio - 18 febbraio 2019, n. 7340, DE FILIPPO, non ancora massimata . Pertanto, ove il giudice giunga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, le condizioni legittimanti il riconoscimento dell’esimente sono costituite solo dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza dell’espressione Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, P.C. in proc. Scalfari e altro, Rv. 245098 . In altri termini, dal requisito della verità non può prescindersi quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica, ma la critica che si manifesti tramite l’esposizione di una personale valutazione, viceversa, ha valore di esimente al ricorrere degli altri requisiti, senza che possa pretendersi i a verità oggettiva di quanto rappresentato Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Stirano, in motivazione Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo ed altro, Rv. 235004 . 4.5. Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di diffamazione, è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri Salvatore c/ Manganaro Cataldo, Rv. 27555401 . E non si deve trascurare, per esempio, che, nell’ambito di inchieste giornalistiche, le affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti non costituiscono reato se i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l’attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, Di Mambro Graziella, Rv. 27540901 . 4.6. Ricordati alcuni dei principi di diritto che segnano la ricorrenza della esimente di cui all’art. 51 c.p., in materia di diffamazione, va valutato nel caso concreto se le dichiarazioni degli imputati circa i comportamenti scorretti del C. durante le manifestazioni di beneficenza possano in primo luogo essere ricondotte nei parametri della continenza , necessaria ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica. A tal fine si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si sono realizzate le condotte e verificare se i toni utilizzati, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano stati meramente gratuiti, ma siano, invece, stati pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere si veda ex multis Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 27357301 Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, Fava, Rv. 26909301 . Alla luce di tali linee interpretative, il requisito della continenza è individuabile nella specie in ragione del particolare contesto in cui gli imputati hanno fatto le loro dichiarazioni, atteso che la trasmissione televisiva alla quale hanno partecipato era stata programmata proprio per parlare dei comportamenti del C. come personaggio dello spettacolo e coinvolto in manifestazioni pubbliche. E va sottolineato che era stato lo stesso C. a partecipare alla trasmissione andata in onda il OMISSIS e a sottoporsi alle domande della sua conduttrice, peraltro in un apposito dibattito significativamente intitolato gossip a tutti i costi . In casi quale quello di specie, dunque, devono ritenersi dilatati i limiti immanenti all’esercizio del diritto di critica costituiti dalla correttezza dell’esposizione. In un contesto di spettacolarizzazione del pettegolezzo, al quale è interessata una determinata ed ampia fascia di pubblico, le modalità espressive integranti il requisito della continenza trovano come parametro quello della misura propria dell’informazione di costume e spesso di malcostume , che per sua stessa natura e ragione di essere non può assumere i caratteri della gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, cit., Rv. 264442 Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro e altri, cit. Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessi e altro, Rv. 250174 , soprattutto in casi - come quello di specie - in cui è lo stesso destinatario delle critiche ad accettare di partecipare ai dibattiti sulla sua vita privata e a conformarsi alle regole dello stesso spettacolo. 4.7. Per le stesse ragioni sopra indicate si deve ritenere pure la sussistenza dell’altro requisito legittimante la rimozione dell’antigiuridicità della condotta ovvero quello di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto in relazione al contesto in cui questo si inserisce ex multis, Sez. 5, n. 41767 del 21/7/2009, Z., Rv. 245430 Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini e altri, Rv. 237711 . Condivide questo Collegio l’orientamento interpretativo secondo il quale le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della m. lità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, Novi, Rv. 20980401 . Nella specie, però, come si è più volte sottolineato, le espressioni giudicate, sia in primo che in secondo grado, lesive della reputazione del C. sono state formulate durante la puntata di un programma televisivo che tratta argomenti di gossip . In un contesto così delineato, caratterizzato da una platea di spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata di persone note e dove spesso anche queste ultime figurano quali stimolatori dei dibattiti in materia, poiché al corrente delle altrui vicende di vita, deve necessariamente ampliarsi la soglia dell’interesse collettivo entro cui il diritto di critica può essere legittimamente esercitato. In altri termini, i requisiti legittimanti il riconoscimento della scriminante del diritto di critica assumono una maggiore elasticità in contesti, quale quello di specie, in cui tutto l’interesse del pubblico ruota attorno alla curiosità determinata dal pettegolezzo. E si deve ribadire che un soggetto come il C., che ha scelto di intervenire in un programma televisivo che fa notoriamente audience tra un pubblico interessato alla vita di personaggi popolari e ai pettegolezzi che li riguardano, inevitabilmente si è esposto al rischio di essere destinatario di commenti lesivi in suo danno. Da tempo questa Corte ha avuto modo di sottolineare che chiunque decida di esporsi in televisione o comunque sulla piazza mediatica con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di non rendere noti Sez. 5, n. 30879 del 08/07/2005, Feltri ed altro, Rv. 23175401 . 4.8. Nel caso in esame, pertanto, si può conclusivamente ritenere che è giustificata ex art. 51 c.p., l’affermazione fatta dai tre imputati, relativa alla pretesa del C. di compensi in denaro in occasione di eventi sportivi aventi finalità benefiche e, quindi, organizzati proprio per sfruttare gratuitamente l’immagine di persone popolari. Il soggetto destinatario delle critiche, infatti, è un personaggio noto proprio grazie a programmi televisivi ed altri mezzi di comunicazione alimentati dal gossip in proposito, non può trascurarsi che il C. deve la sua stessa popolarità al fatto di aver iniziato la carriera televisiva in un programma dedicato alla trattazione di temi afferenti la sfera privata. Si ribadisce, infine, che nella vicenda in esame egli ha consapevolmente deciso di partecipare ad un dibattito dedicato al gossip e, dunque, di esporsi ai pericoli propri di un contesto dialettico su tematiche invadenti rispetto all’altrui sfera privata ovvero altamente improntato alla formulazione di giudizi di valore marcati ed impietosi. 4.9. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perché i fatti realizzatisi nella trasmissione televisiva del omissis non costituiscono reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.D. perché il fatto non è previsto come reato quanto all’episodio del 25/3/11 annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di M.D., D.N.C. e P.C. per l’ulteriore imputazione perché i fatti non costituiscono reato.