Il PM non può proporre appello avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP

In tema di misure cautelari reali, laddove il GIP abbia omesso di pronunciarsi in ordine ad uno dei beni oggetto della richiesta cautelare, il decreto di sequestro preventivo emesso non è appellabile dal PM.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31239/19, depositata il 16 luglio. La vicenda. Il Tribunale della libertà di Cosenza dichiarava inammissibile l’appello proposto dal PM avverso alcuni decreti di sequestro preventivo emessi dal GIP nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sequestro preventivo di un immobile di proprietà del soggetto indagato per il delitto di favoreggiamento della prostituzione. Secondo la pronuncia, l’art. 311- bis c.p.p. non prevede la possibilità per il PM di appellare il decreto di sequestro preventivo, potendo al più disporre la misura in via d’urgenza oppure tornare a rivolgersi al GIP. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il PM. Sequestro preventivo. In tema di sequestro preventivo, l’art. 322- bis , comma 1, c.p.p. prevede espressamente l’appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo e del decreto di revoca del sequestro emesso dal PM. Il legislatore ha dunque escluso l’ammissibilità di tale forma di impugnazione per il decreto del giudice, non essendo la norma citata suscettibile di interpretazione analogica in virtù della tassatività dei messi di impugnazione. Osserva infatti il Collegio che il PM ha gli strumenti per reagire all’omessa statuizione, da parte del GIP, in ordine al richiesto sequestro di un bene, ben potendo egli stesso, nei casi di urgenza, disporre il sequestro preventivo ai sensi del comma 3- bis dell’art. 321 c.p.p., ovvero, in mancanza dell’urgenza, rivolgersi, sul punto, nuovamente al GIP e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della libertà . In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte cristallizza il principio secondo cui in tema di misure cautelari reali, non è appellabile dal PM il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, il quale abbia omesso di pronunciarsi in ordine a uno dei beni oggetto della richiesta cautelare .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 giugno – 16 luglio 2019, n. 31239 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Cosenza dichiarava inammissibile l’appello proposto dal p.m. avverso i decreti di sequestro preventivo emessi il 09-10/01/2019 dal g.i.p. del Tribunale di Cosenza, nella parte in cui hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sequestro preventivo dell’immobile sito in omissis , e di proprietà di E.E. , indagato, unitamente ad altri soggetti, per il delitto di favoreggiamento della prostituzione. Ad avviso del Tribunale, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 322-bis c.p.p., non è prevista l’appellabilità, da parte del p.m., del decreto di sequestro preventivo, ben potendo, comunque, il titolare della pubblica accusa, in caso di omessa pronuncia da parte del g.i.p., disporre un sequestro preventivo in via d’urgenza ovvero, in mancanza dell’urgenza, rivolgesi nuovamente al g.i.p. e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della libertà. 2. Avverso l’indicata ordinanza, il p.m. territoriale propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c in riferimento all’art. 322-bis c.p.p Sostiene il ricorrente che l’art. 322-bis c.p.p., diversamente da quanto opinato dal Tribunale, costituisce una norma di chiusura delle impugnazioni delle misure cautelari reali e, dunque, è applicabile a tutti i provvedimenti non impugnabili ex art. 322 c.p.p., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità si indica, al proposito, Sez. 3, n. 416 del 03/02/1999 - dep. 09/03/1999, P.M. in proc. De Pascali V, Rv. 213169 Diversamente opinando, osserva il ricorrente, in un caso dei. genere il p.m. sarebbe privo di poteri di reazione, in ciò creando una ingiustificata disparità di trattamento nel caso in cui il g.i.p. abbia solo parzialmente accolto l’istanza, provvedimento impugnabile ex art. 322-bis c.p.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, non ravvisandosi alcuna violazione di legge che possa inficiare il provvedimento impugnato. 2. Come correttamente rilevato dal Tribunale, in tema di sequestro preventivo, l’art. 322-bis c.p.p., comma 1 prevede espressamente l’appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo e del decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero . Deve perciò escludersi che tale impugnazione sia ammissibile contro il decreto del giudice, trattandosi di un provvedimento non ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322-bis c.p.p. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione, con il termine ordinanza intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro. Non è, infine, persuasivo il richiamo operato dal ricorrente a un remoto e isolato precedente, espresso da Sez. 3, n. 416 del 03/02/1999 - dep. 09/03/1999, P.M. in proc. De Pascali V, Rv. 213169, secondo cui avverso il decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal P.M. l’ordinamento prevede un mezzo di tutela in forza dell’art. 322-bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l’appello contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo. Si tratta, invero, di un’interpretazione sconfessata dalla giurisprudenza seguente, compatta nell’affermare che non sono impugnabili nè il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal p.m., nè l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3-bis, ne dispone la convalida Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014 - dep. 06/02/2014, Brancalente, Rv. 258936 Sez. 3, n. 49448 del 08/10/2003 - dep. 30/12/2003, Piacentini, Rv. 227996 , proprio valorizzando il dato letterale dell’art. 322-bis c.p.p., comma 1, che circoscrivere il novero dei provvedimenti contro i quali è ammesso l’appello, e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Nel solco di quest’interpretazione, peraltro, si inscrive la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato che è inoppugnabile l’ordinanza con cui il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3-bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal p.m. Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005 - dep. 07/06/2005, Napolitano, Rv. 231055 . Va, infine, osservato che, in ogni caso, il p.m. ha gli strumenti per reagire all’omessa statuizione, da parte del g.i.p., in ordine al richiesto sequestro di un bene, pen potendo egli stesso, nei casi di urgenza, disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3-bis, ovvero, in mancanza dell’urgenza, rivolgesi, sul punto, nuovamente al g.i.p. e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della libertà. 3. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio in tema di misure cautelari reali, non è appellabile dal p.m. il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p., il quale abbia omesso di pronunciarsi in ordine a uno dei beni oggetto della richiesta cautelare. 4. In applicazione del principio ora enunciato, il ricorso deve perciò essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.