Inoppugnabile l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria

La decisione sulla convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, ex art. 321, comma 3- bis , c.p.p., è inoppugnabile e nel giudizio di riesame avverso il decreto del suddetto sequestro contestualmente disposto dal GIP non può sindacarsi l’insussistenza delle condizioni di urgenza in cui la polizia giudiziaria ebbe a disporre il vincolo in via provvisoria .

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 31215/19, depositata il 16 luglio. La vicenda. Il Tribunale respingeva la richiesta di riesame presentata dall’odierno ricorrente avverso il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo della sua autovettura, ritenendo che il suo utilizzo avrebbe aggravato le conseguenze del reato di favoreggiamento della prostituzione oggetto di indagine. Avverso tale ordinanza l’imputato, tramite difensore, ricorre per la cassazione denunciando l’insussistenza dei presupposti di urgenza che avrebbero legittimato il sequestro da parte della polizia giudiziaria. L’ordinanza di convalida del sequestro preventivo. Già da tempo i Giudici di legittimità hanno stabilito che è inoppugnabile l’ordinanza con cui il giudice convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal PM e lo stesso vale se il provvedimento sia stato adottato dalla polizia giudiziaria, a norma dell’art. 321, comma 3- bis , c.p.p Riportando, dunque, tale disposizione al caso in esame, deve affermarsi che, essendo inoppugnabile la decisione sulla convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, ex art. 321, comma 3- bis , c.p.p., nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo contestualmente disposto dal GIP non può sindacarsi l’insussistenza delle ritenute condizioni di urgenza in cui la polizia giudiziaria ebbe a disporre il vincolo in via provvisoria . Nella fattispecie l’ordinanza impugnata non ha affrontato questo profilo, limitandosi a dare una motivazione circa la sussistenza del fumus del reato e del periculum . A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 maggio - 16 luglio 2019, n. 31215 Presidente Rosi – Relatore Reynauld Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 novembre 2018, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto del 5 ottobre 2018 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme - contestualmente convalidando il provvedimento assunto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria il precedente 2 ottobre - aveva disposto il sequestro preventivo dell’autovettura di G.L. , ritenendo che la libera disponibilità della stessa in capo all’indagato avrebbe aggravato le conseguenze del reato di favoreggiamento della prostituzione oggetto di indagine, potendo egli continuare a servirsi del veicolo per accompagnare sul luogo del meretricio donne dedite a tale attività. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del suddetto indagato, lamentando la violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, e la mancanza o apparenza della motivazione con riguardo all’insussistenza dei presupposti di urgenza che avrebbero legittimato il sequestro da parte della polizia giudiziaria. Si osserva, in particolare, che il ricorrente sarebbe indagato per un episodio di favoreggiamento della prostituzione commesso in data 1 giugno 2018 e che il successivo 2 ottobre giorno del sequestro - egli era stato illegittimamente tratto in arresto per la ritenuta flagranza di un nuovo episodio di favoreggiamento, in realtà ritenuto insussistente dallo stesso pubblico ministero, il quale aveva provveduto alla sua immediata liberazione. Non essendo ravvisabili profili di rilevanza penale nella condotta tenuta dall’indagato il 2 ottobre, veniva conseguentemente meno la situazione di urgenza che avrebbe legittimato il sequestro da parte della polizia giudiziaria. Rispetto a tale questione, devoluta con l’istanza del riesame, il Tribunale non aveva reso alcuna motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed inoppugnabilità dell’unica decisione fatta oggetto di doglianza, vale a dire la convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria per asserita mancanza delle condizioni che avrebbero giustificato il provvedimento. 2. Ed invero, in forza del principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione art. 568 c.p.p., comma 1 , risolvendo un contrasto di giurisprudenza in precedenza insorto, le Sezioni unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che è inoppugnabile l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 e lo stesso vale laddove il provvedimento sia stato adottato dalla polizia giudiziaria. Dalla condivisibile motivazione di tale sentenza, di fatti, si ricava come - a differenza di quanto previsto dall’art. 391 c.p.p., comma 4, con riguardo all’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo, per la quale è espressamente prevista la ricorribilità per cassazione rimedio, peraltro, costituzionalmente necessario, giusta la previsione contenuta nell’art. 111 Cost., comma 7 - nessuna impugnazione sia prevista per le ordinanze che, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3 ter, decidono sulla convalida dei sequestri adottati in via d’urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Contro detti provvedimenti, di fatti, non è in primo luogo proponibile la richiesta di riesame, limitata dall’art. 322 c.p.p. al solo decreto di sequestro preventivo, conclusione che vale anche quando il giudice abbia operato la convalida e il sequestro con provvedimento formalmente unico, dato che il regime dell’impugnazione non può discendere da una mera eventualità nella redazione degli atti e che si può sempre idealmente distinguere la parte del provvedimento in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per l’intervento d’urgenza da quella in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per il sequestro preventivo Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, in motivazione . Del pari improponibile è l’appello di cui all’art. 322 bis c.p.p., posto che l’espressione ordinanze in materia di sequestro preventivo , impiegata dalla disposizione in esame, indica, sotto un profilo letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto l’autonomo problema del corretto uso dell’attribuzione interinale del potere, temporalmente limitato, di disporre il vincolo in via d’urgenza da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, in motivazione, ove si aggiunge che organizzare per queste ultime ordinanze un sistema che preveda l’appello e il successivo ricorso in Cassazione, come dovrebbe reputarsi avvenuto se si abbracciasse la tesi dell’applicabilità dell’art. 322 bis alla specie, corrisponderebbe, oltre a superare gli argomenti letterali, ad una vera e propria sproporzione di tutela, rispetto alla convalida del fermo di indiziato, suscettibile, questa, solo di impugnazione dinanzi al giudice della legittimità . 3. Quest’orientamento - richiamato, sia pur in casi diversi da quello di specie, dalla successiva giurisprudenza cfr. Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596 - va senz’altro ribadito nel caso in esame. Deve, conseguentemente, affermarsi il principio giusta il quale, essendo inoppugnabile la decisione sulla convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, nel giudizio di riesame proposto avvero il decreto di sequestro preventivo contestualmente disposto dal g.i.p. non può sindacarsi l’insussistenza delle ritenute condizioni di urgenza in cui la polizia giudiziaria ebbe a disporre il vincolo in via provvisoria. Del tutto legittimamente, dunque, l’ordinanza impugnata non ha affrontato tale profilo, limitando la motivazione alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum, aspetti non fatti oggetto di contestazione nel ricorso qui proposto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.