Configurabile il reato di ricettazione per l’imputato trovato in possesso di un cellulare smarrito

Integra il reato di ricettazione la condotta di colui che venga trovato in possesso di un telefono cellulare altrui smarrito, in quanto si tratta di un bene che conserva anche in tal caso chiari segni del possesso legittimo.

Il caso. Sul tema la sentenza della Suprema Corte n. 29627/19, depositata l’8 luglio, annullando la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, riqualificando l’originaria imputazione di ricettazione, aveva assolto l’imputato del reato di cui all’art. 647 c.p. con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del Procuratore Generale della Corte d’Appello con cui veniva dedotta la violazione di legge sottolineando che la condotta contestata circa l’impossessamento di un cellulare di cui proprietaria aveva denunciato lo smarrimento, doveva essere qualificata come ricettazione. Ricettazione. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cosa smarrita depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016 , la condotta di colui che si impossessi di un telefono cellulare altrui smarrito, in quanto si tratta di un bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso legittimo, in particolare, con il codice IMEI stampato nel vano batteria. Conseguentemente, risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di telefoni cellulari in assenza di elementi probatori della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. Avendo il Tribunale di Brescia disatteso tali principi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 maggio – 8 luglio 2019, n. 29627 Presidente De Crescienzo – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/10/2018, il Tribunale di Brescia assolveva S.H. dal reato di cui all’art. 647 c.p. così diversamente qualificata l’originaria imputazione di un telefono cellulare di cui V.M. aveva denunciato lo smarrimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo violazione di legge con riferimento al fatto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la qualifica di ricettazione doveva essere tenuta ferma, configurandosi quale reato presupposto il furto nella condotta di chi si impossessi di un bene - come il cellulare - che conserva chiari segni di un legittimo possesso altrui nella specie, il codice IMEI . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale in materia, integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910 in senso analogo, cfr. anche Sez. 5, n. 57485 del 20/10/2017, Garofalo . In tale ottica ricostruttiva, conseguentemente, risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe . 3. Il Tribunale di Brescia non si è attenuto ai principi appena richiamati. Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Brescia, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.