Caso Sea Watch 3: adempimento di un dovere e obblighi internazionali

Con ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento, si chiude – per ora – il primo capitolo” della Sea Watch 3 il 2 luglio, il GIP non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, eseguito dalla Guardia di Finanza il 29 giugno 2019, e ha rigettato la richiesta di misura cautelare emessa dal Pubblico Ministero di Agrigento il 30 giugno 2019, in relazione al divieto di dimora nella provincia di Agrigento.

Carola Rackete risulta indagata per il delitto di cui all’art. 1100 cod. nav., perché, in qualità di Comandante della Sea Watch 3 compiva atti di resistenza e di violenza nei confronti della nave da guerra Vedetta V.808” della Guardia di Finanza , e, in particolare, a fronte di più ordini di fermare il mezzo, la stessa avrebbe intrapreso manovre evasive ai reiterati ordini di alt imposti dalla vedetta, azionando i motori di bordo ed indirizzando la rotta verso il porto . Una volta avuto accesso al porto, l’indagata avrebbe effettuato manovre non consentite e rischiose, urtando la motovedetta della Guardia di Finanza per tale condotta, la stessa è dunque indagata per il delitto di resistenza e violenza a pubblico ufficiale , di cui all’art. 337 c.p. tutti fatti avvenuti il 29 giugno 2019 . Con una premessa metodologica, il GIP si premura di evidenziare che i fatti commessi dall’indagata devono essere esaminati alla luce dei fatti pregressi che vengono desunti dall’interrogatorio reso dalla stessa dinanzi al Pubblico Ministero . Segue poi un’attenta disamina del quadro normativo vigente in materia di operazioni di soccorso in mare. Ai fini del caso di specie, secondo il GIP, tra le tante fonti internazionali citate, rilevante è l’art. 18 della Convenzione sul diritto del mare Montego Bay del 10 dicembre 1982 e dell’art. 10- ter , d.lgs. n. 286/1998, i quali impongono dei precisi obblighi in capo alle autorità statali di soccorrere e fornire prima assistenza agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio, anche se irregolari. In base ad una analitica ricostruzione delle dinamiche, e, in applicazione delle fonti internazionali norme che intervengono direttamente nell’ordinamento italiano, in primis , per effetto della clausola di cui all’art. 10 Cost. , il GIP ritiene che non possa configurarsi in capo all’indagata il delitto di cui all’art. 1100 cod. nav. , non essendo tecnicamente qualificabile la motovedetta della Guardia di finanza transitante nel porto di Lampedusa, e, quindi, nelle acque territoriali, una nave da guerra. Fondata, ma circoscritta in termini di offensività, l’accusa rispetto alla condotta dell’indagata per il delitto di cui all’art. 337 c.p. tuttavia, tale ipotesi risulta scriminata per effetto dell’art. 51 c.p., avendo Carola Rackete agito in adempimento di un dovere in relazione all’insieme degli obblighi internazionali di salvataggio in mare di soggetti naufraghi. Fonte ilpenalista.it

Tribunale di Agrigento, ufficio GIP, ordinanza 2 luglio 2019 Giudice Vella