Atti sessuali con minorenne: l’attenuante della minore gravità del reato non può prescindere da una valutazione complessiva

Ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità ex art. 609- quater , comma 4, c.p. occorre fare riferimento ad una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilevanza i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima.

Lo ha ribadito la sentenza della Corte di Cassazione n. 28562/19, depositata il 2 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione di prime cure con cui il GUP aveva condannato l’imputato alla pena di 3 anni di reclusione, previa qualificazione dei fatti ex art. 609- quater c.p L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di legittimità dolendosi per aver i giudici territoriali erroneamente negato la circostanza attenuante della minore gravità in virtù dell’assenza di costrizione fisica e di turbamento in capo alla persona offesa. Circostanza attenuante? Gli Ermellini colgono l’occasione per richiamare il principio secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità ex art. 609- quater , comma 4, c.p. occorre fare riferimento ad una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilevanza i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età. Ai fini del diniego di tale circostanza è invece sufficiente il riscontro di anche un solo elemento di conclamata gravità Cass. Pen. n. 16122/16 . Avendo la sentenza impugnato correttamente applicato tale principi in relazione alla concreta connotazione della vicenda, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 2 luglio 2019, n. 28562 Presidente Lapalorcia – Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa in data 27/09/2017, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione adottata in data 26/01/2012 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Parma aveva condannato K.E.I. alla pena di anni tre di reclusione, qualificando i fatti ai sensi dell’art. 609 quater c.p. e riducendo la pena ad anni due, mesi cinque e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, a mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, con cui si censura la decisione impugnata per violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e , avendo la Corte di Appello erroneamente negato la concessione della circostanza attenuante della minore gravità, sostanzialmente formulando una motivazione carente e comunque contraddittoria e illogica a supporto di tale scelta. La Corte di Appello non avrebbe fatto applicazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte per elaborare un’adeguata valutazione della sussistenza o meno dell’attenuante in parola e, con riferimento al caso concreto, non avrebbe considerato, in particolare, l’assenza di costrizione fisica e la mancanza di qualsivoglia turbamento in capo alla persona offesa. Circostanze desumibili dal rilievo della Corte di Appello per cui la ragazza abusata ebbe a rendere dichiarazioni in maniera pacata e dettagliata ovvero, dal fatto per cui la minore non avrebbe mai espressamente lamentato alcun danno psichico nonché dalla circostanza per cui la madre della persona offesa ebbe modo di comprendere immediatamente, dal racconto preciso di quest’ultima, l’identità dell’autore dei fatti o, ancora, dalla natura degli atti sessuali compiuti dall’imputato, non invasivi e temporalmente circoscritti, oltre che dalla desistenza del ricorrente una volta presa coscienza dello stato di paura della ragazza. Secondo il ricorrente peraltro, la Corte, nella parte motiva formulata per giustificare la scelta censurata, si sarebbe limitata ad utilizzare una mera clausola di stile, riportando soltanto il fatto contestato laddove invece l’esclusione dell’attenuante non può essere disposta sulla scorta della valutazione dei medesimi fatti costitutivi della fattispecie criminosa - peraltro descrivendone una modalità - quale la richiesta di masturbare l’uomo - mai rappresentata dalla persona offesa. Considerato in diritto 1. Le doglianze avanzate dal ricorrente, con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante della minore gravità del fatto, non individuano alcuna mancanza, insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione formulata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede. Sono quindi infondate. 1.1. In proposito, è opportuno richiamare l’indirizzo della Suprema Corte secondo cui in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità cfr. Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016 Rv. 269600 L . 1.2. Anche alla luce di tale principio si osserva che la Corte di Appello ha fatto buon uso degli indirizzi giurisprudenziali in materia. Infatti, seppure con una motivazione succinta, che tuttavia rimanda all’univoca ricostruzione dei fatti desumibile dalla combinata lettura delle due sentenze di primo e secondo grado per cui il ricorrente, dopo avere falsamente prospettato alla ragazza la conoscenza dei suoi genitori, la convinse a salire in casa e qui, repentinamente, le toccò le parti intime abbassandosi alfine i pantaloni e fermandosi solo a fronte della paura manifestata dalla vittima , i giudici di secondo grado hanno analizzato complessivamente il fatto e ne hanno dedotto l’inapplicabilità dell’attenuante in esame evidenziando le modalità ingannatorie utilizzate dal ricorrente per convincere la ragazza a recarsi a casa sua, lo svolgimento complessivo della vicenda, comprensiva anche delle condotte immediatamente successive agli specifici contatti sessuali accertati quali il riferimento al repentino denudarsi del ricorrente, che mostrò alla ragazza, seduta sul divano, il pene , il grado di coartazione della vittima e le sue condizioni psicologiche desunte dalla solitudine della vittima, in balia di uno sconosciuto nell’appartamento di costui e dalla giovanissima età della stessa, tredicenne . 1.3. Nè appare infondata e tantomeno illogica l’affermazione della Corte di Appello laddove ha sottolineato come il ricorrente avesse mostrato i propri organi genitali chiedendo alla ragazza di masturbarlo. Si tratta invero di una deduzione razionale della Corte, del tutto plausibile nel contesto della complessiva azione dell’imputato, sin dall’origine diretta a compiere atti sessuali nei confronti della minorenne e subito tradottasi nella consumazione degli stessi, rispetto ai quali, quindi, il successivo disvelamento delle proprie parti intime si può plausibilmente porre in stretta continuità con le condotte sessuali già avviate. Si tratta dunque di una conclusione logica del tutto coerente rispetto alle condotte tenute e come tale non inficiata da alcun vizio nè dall’assenza di adeguati dati inferenziali di riferimento. 2. Il complesso delle argomentazioni illustrate dalla corte bolognese nel giustificare l’esclusione dell’attenuante invocata deve ritenersi pertanto correttamente radicato sul ricorso a specifici presupposti di fatto, coerenti per la valutazione ed esclusione della fattispecie ex art. 609 quater c.p., comma 4 così traducendosi in una motivazione in sé dotata di intrinseca congruenza e logica linearità, come tale idonea a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede avanzate dal ricorrente. 3. Al rigetto del ricorso - conseguente al rilievo dell’infondatezza dei relativi motivi - segue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.