Arresto in quasi flagranza della P.G.: non è necessaria la diretta percezione dei fatti

La Suprema Corte chiarisce che l’arresto in quasi flagranza operato dalla P.G. deve correlarsi solo ad elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissime probabilità, la responsabilità dell’indagato nei limiti temporali indicati dall’art. 382 c.p.p

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28849/19, depositata il 2 luglio. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Ancona non convalidava l’arresto dell’indagato per il reato di rapina, non avendo ritenuto sussistente il presupposto della quasi flagranza nel reato. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo vizi motivazionali inerenti alla correttezza delle conclusioni in merito alla quasi flagranza tratte dai fatti concreti. La quasi flagranza nel reato. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, evidenziando che, in materia di arresto operato dalla Polizia Giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa” previsto dall’art. 382, comma 1, c.p.p., non postula che la P.G. abbia una percezione diretta dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modalità non casuale, correlandosi, invece, alla diretta percezione solo degli elementi idonei a ritenere esistente con altissime probabilità la responsabilità dell’indiziato, nei limiti temporali dettati dalla commissione del fatto immediatamente prima”. Affermato ciò, la Corte riscontra nella motivazione del provvedimento impugnato un contrasto con i dati di fatto indicati dallo stesso Giudice di merito, il quale non ha fatto buon uso dei principi citati. Nel caso in esame, infatti, risulta che l’indagato veniva arrestato un’ora dopo la rapina ad opera della Polizia Giudiziaria, che interveniva subito dopo essere stata avvisata dei fatti, iniziando, dunque, immediatamente le attività investigative. Per questi motivi, vista l’inutilità di investire il giudice a quo di una decisione che avrebbe solo valore formale, gli Ermellini annullano senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiarano legittimo l’arresto dell’indagato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 maggio – 2 luglio 2019, n. 28849 Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con ordinanza del primo marzo 2019 il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona non ha convalidato l’arresto di B.G. , indagato per il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 2, in quanto non ha ritenuto sussistente il presupposto della quasi flagranza nel reato. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che ha dedotto vizi della motivazione, non avendo il giudice di merito tratto dai fatti le corrette conclusioni in merito alla quasi fragranza e spiegato le ragioni della ritenuta interruzione della continuità tra il fatto criminoso e il rintraccio dell’indagato. All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Deve premettersi che questa Corte Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, Rv. 274909 Sez. 2, n. 19948 del 4/4/2017, Rv. 2703179 ha affermato che, in tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall’art. 382 c.p.p., comma 1, - della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, nè che la sorpresa avvenga in modo non casuale. Il menzionato requisito, invece, si correla alla diretta percezione da parte della P.G. soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indiziato, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima locuzione dal significato analogo a quella poco prima utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. È stato, quindi, ad es. ritenuto v. sentenza richiamata n. 1797/2018 che legittimamente i carabinieri avevano proceduto all’arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina. 1.2 Nel caso in esame, il G.I.P. ha ritenuto insussistente la quasi flagranza, non essendovi stata immediata ed autonoma percezione da parte della Polizia giudiziaria delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato . Ha aggiunto che lo iato temporale intercorso tra la verificazione dell’evento e l’individuazione del B. è tale da interrompere la continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato . Come dedotto dalla Parte pubblica ricorrente, siffatta motivazione, invero laconica, contrasta con i dati di fatto indicati dal medesimo giudice di merito, che non ha fatto buon governo dei richiamati principi. Nel caso in esame, infatti, risulta che l’indagato è stato arrestato, dopo un’ora dalla rapina, da operanti della Polizia giudiziaria, che, chiamati per l’avvenuto reato e subito intervenuti, hanno raccolto informazioni utili al rintraccio degli autori e si sono posti subito sulle loro tracce, rinvenendo il B. con l’autovettura, con cui era stato visto fuggire, e con gli stessi capi ed accessori, che aveva al momento della rapina. Deve quindi ritenersi che la Polizia giudiziaria è intervenuta sul luogo della rapina a distanza di poco tempo dalla sua commissione ed ha iniziato immediatamente le attività investigative, che hanno condotto all’individuazione dell’indagato, raggiunto e sorpreso con cose dalle quali appariva che egli aveva commesso il reato immediatamente prima. 1.3 Ne discende la legittimità dell’arresto, con il conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. In linea con l’orientamento prevalente v. Sez. 6, n. 12291 dell’1/3/2016, Rv. 266868 Sez. 2, n. 21389 dell’11/3/2015, Rv. 264026 , deve pervenirsi all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto, attesa l’inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo l’arresto.