Istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata a mezzo fax, ammissibile solo se…

In caso di istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore tramite telefax, è onere dell’istante dimostrare che l’organo giudicante sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza della richiesta stessa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 28866/19, depositata il 2 luglio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 495 c.p., condannandolo alla pena di giustizia. L’imputato ricorre così in Cassazione denunciando violazione di legge perché la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore in udienza, inviata alla cancelleria del giudice a mezzo fax. L’invio dell’istanza tramite telefax. Sulla questione con riferimento ad un primo orientamento giurisprudenziale, l’istanza avanzata a mezzo fax non è irricevibile né inammissibile, ma l’utilizzo di detta modalità di trasmissione prevede l’onere della parte che intenda dolersi dell’omesso esame della richiesta stessa, in sede di impugnazione, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. E nel caso in esame il ricorrente ha ammesso che l’istanza è pervenuta nel fascicolo processuale tardivamente. Volendo poi far riferimento ad un altro orientamento giurisprudenziale, l’invio a mezzo fax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato non comporta il suddetto onere, essendo sufficiente al tal fine dimostrare che l’organo giudicante sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza della richiesta e tale dimostrazione può avvenire, attraverso l’allegazione della ricevuta comprovante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore, provando di aver comunicato l’insorgenza della causa di legittimo impedimento attraverso telefax spedito al numero di fax della cancelleria del giudice procedente in tempo utile. Ebbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente nulla ha dimostrato al riguardo. Alla stregua di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 maggio – 2 luglio 2019, n. 28866 Presidente Paoloni – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato S.D. responsabile dei reati di cui all’art. 368 capo A e art. 495 capo B c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Violazione di legge di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d . La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione un’istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore per l’udienza del 10 aprile 2018, inviata alla cancelleria della Sezione competente della Corte di appello a mezzo fax il 5 aprile precedente pervenuta nel fascicolo del processo solo il 13 aprile . Ne è derivata una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Questa Corte si è già occupata con varie pronunce della questione della modalità della trasmissione della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato ed in particolare della possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione, quali fax o pec, alternativi al deposito dell’atto, come previsto dall’art. 121 c.p.p., comma 1. Ebbene, il ricorso ha avanzato doglianze manifestamente infondate o comunque aspecifiche rispetto ad entrambi gli orientamenti esegetici rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, che ritengono ammissibile l’utilizzo del fax. Secondo un primo orientamento, l’istanza avanzata via fax non è irricevibile nè inammissibile, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell’omesso esame della richiesta stessa, di accertarsi - mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un’interlocuzione telefonica - del regolare pervenimento del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049 Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella, Rv. 264361 Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, dep. 2015, Chessa, Rv. 262835 Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963, relativa all’analoga questione dell’uso della posta elettronica . Nella specie, il ricorrente ha ammesso che la istanza è pervenuta nel fascicolo processuale tardivamente, non deducendo di aver effettuato accertamenti per verificare la sottoposizione tempestiva dell’istanza al giudice procedente. Ma anche accedendo all’altro indirizzo esegetico sul tema, il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità. Secondo un secondo orientamento, l’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016, dep. 2017, Asmarandei, Rv. 268942 Sez. 3, n. 37859 del 18/06/2015, Masenelli, Rv. 265162 Sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, Rv. 249280 . Ebbene, come ha precisato la sentenza Asmarandei, ciò potrà avvenire, dimostrando, attraverso l’allegazione della ricevuta comprovante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore, di avere comunicato l’insorgenza della causa di legittimo impedimento attraverso telefax spedito al numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non dell’ufficio giudiziario in cui è incardinato , in tempo utile affinché quest’ultimo possa valutarne la fondatezza. E nella specie, nulla ha parimenti dimostrato il ricorrente per adeguarsi al dictum della Suprema Corte, limitandosi a generiche affermazioni. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.