L’abnormità del provvedimento che determina un’illegittima regressione del procedimento

L’ordinanza che, nell’annullare la richiesta di rinvio a giudizio per inidonea notificazione ex art. 161, comma 4, c.p.p. dell’avviso di cui all’art. 415- bis c.p.p., dispone la restituzione degli atti al PM è viziata e da ciò ne deriva una valutazione di abnormità.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 27935/19, depositata il 25 giugno. Il caso. Il Tribunale di Genova, con ordinanza dibattimentale, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio dell’imputato per mancata validità dell’avviso di cui all’art. 415- bis c.p.p. prevedendo la restituzione degli atti all’ufficio del PM. In particolare, per il Tribunale, pur avendo l’imputato eletto domicilio presso il difensore nominato d’ufficio dalla Polizia Giudiziaria, il difensore stesso aveva rifiutato di accertare tale domiciliazione e non avendo l’imputato eletto nuovo domicilio, il Giudice si trovava impossibilitato a procedere al fine del perfezionamento della nuova notifica. Il PM ricorre in Cassazione denunciando l’abnormità del provvedimento impugnato, osservando una violazione di legge consistente nel fatto che l’imputato non avesse provveduto ad eleggere nuovo domicilio e ciò determina una situazione di inidoneità dell’elezione di domicilio con la conseguenza che si deve procedere alla notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p L’abnormità del provvedimento. Se da un lato è facoltà dell’imputato eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.p., dall’altro è anche suo onere mantenere contatti con il domicilio eletto, per essere effettivamente e tempestivamente informato sul procedimento. E tale onere vale anche quando l’elezione è avvenuta presso il difensore d’ufficio. Ed inoltre il rifiuto della persona domiciliataria di ricevere gli atti rende l’elezione inidonea a perseguire il proprio scopo di conoscenza. E a tutto ciò si è aggiunto, nel caso in esame, anche il fatto che l’ordinanza impugnata presenta l’ulteriore vizio consistente nella circostanza che nell’annullare la richiesta di rinvio a giudizio per una non corretta notificazione, il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al PM senza indicare quale avrebbe dovuto essere il rimedio in termini processuali a tale vizio. Perciò il provvedimento impugnato viene annullato dagli Ermellini senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale per ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 maggio -25 giugno 2019, n. 27935 Presidente Cammino – Relatore Almai Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dibattimentale in data 18 gennaio 2019, il Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio dell’imputato B.C.A. per mancanza di validità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., disponendo la restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero. Il Tribunale rilevava che, pur avendo l’imputato eletto domicilio presso il difensore nominato d’ufficio dalla Polizia Giudiziaria, il difensore aveva rifiutato di accettare tale domiciliazione ex art. 162 c.p., comma 4 bis. L’imputato aveva però deciso di non procedere a nuova e diversa elezione di domicilio ed il Giudice aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni per procedere ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al fine del perfezionamento della nuova notifica. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato, asseritamente caratterizzato4 una sostanziale violazione della legge processuale, osservando che la circostanza che il fatto che l’imputato, reiteratamente richiesto di indicare il luogo ove effettuare le notifiche ed informato della pendenza del procedimento e del nome e dell’indirizzo del difensore nominatogli, non vi abbia provveduto determina una situazione di inidoneità dell’elezione di domicilio con la conseguenza che, senza alcun pregiudizio per l’imputato, si deve provvedere alle notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Disporre le ricerche di una persona senza fissa dimora che è già stata correttamente posta nelle condizioni di esercitare il diritto di nomina e di elezione di domicilio comporterebbe quindi un inutile ed immotivato aggravio della procedura a cui conseguirebbe nella sostanza una non risolvibile stasi del procedimento cui ha dato causa l’ordinanza del Tribunale che sarebbe quindi caratterizzata da una abnormità funzionale. 3. Con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Corte in data 24 aprile 2019 il difensore dell’imputato ha evidenziato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero non gli è stato notificato ed ha quindi richiesto un rinvio dell’udienza al fine di consentire alla difesa di potervi partecipare con piena e legittima cognizione di causa. Considerato in diritto 1. In via del tutto preliminare, rileva il Collegio che la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato non può essere accolta. La funzione della notificazione ex art. 584 c.p.p., è infatti quella di garantire alle altre parti interessate di poter presentare una impugnazione incidentale che però nel caso in esame non è consentita. Questa Corte di legittimità ha, del resto, già avuto modo di precisare, in un caso che certamente può essere assimilato al presente, che In tema di impugnazioni, l’omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l’appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834 . 2. Passando al contenuto del ricorso, giova, innanzitutto, sgombrare il campo da un equivoco nel quale sembra essere caduto il Pubblico Ministero ricorrente nell’ultima parte del proprio ricorso allorquando ha parlato di ricerche di persona senza fissa dimora atteso che da un lato tale procedura non risulta indicata nell’ordinanza impugnata e, dall’altro, ciò non si attaglia al caso concreto atteso che risulta dal verbale nel quale è contenuta l’ordinanza impugnata che l’imputato, pur non essendo presente in udienza, era comunque detenuto per altra causa e quindi agevolmente reperibile per la eventuale rinnovazione della notifica. 3. Passando più strettamente alle questioni di diritto, deve ricordarsi che le norme che vengono in esame sono - l’art. 162 c.p.p., che, dopo avere regolamentato le modalità di comunicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio, dispone testualmente al comma 4 bis introdotto dalla L. n. 103 del 2017, ed in vigore dal 3 agosto 2017 che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario - l’art. 161 c.p.p., che al comma 1, dispone tra l’altro che l’imputato deve essere avvertito che nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore - l’art. 161 c.p.p., comma 4, che, al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, dispone che Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2, diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee . 4. Ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. Sulla premessa che è facoltà dell’imputato quella di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, è però anche onere dell’individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione. Tale onere deve ritenersi ricorrere anche nell’ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell’indagato dovendosi ritenere che, proprio attraverso la indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario si sia instaurato un rapporto che, sebbene non possa dirsi equiparato al mandato professionale fiduciario, costituisce un indice dell’esistenza di un legame di sia pur contenuto affidamento fra l’indagato ed il professionista. Inoltre, il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria nel caso di specie il difensore d’ufficio di ricevere l’atto rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1 ottobre 1997 n. 8825 e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609 Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863 Sez. 4, Sentenza n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099 . Il quadro deve ritenersi immutato anche a seguito dell’introduzione dell’art. 162 c.p.p., comma 4 bis, in quanto diversamente argomentando in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l’assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell’imputato ed in assenza di una manifestazione di volontà dell’imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, il procedimento entrerebbe - come nel caso in esame in una situazione di stallo. Sul punto deve solo aggiungersi che l’ordinanza del Tribunale che in questa sede ci occupa non solo è giuridicamente errata e, di fatto, finisce per determinare la situazione di stallo sopra descritta il che ne comporta una valutazione di abnormità ma che la stessa presenta un ulteriore vizio consistente nel fatto che nell’annullare la richiesta di rinvio a giudizio per una asserita non corretta notificazione ex art. 161 c.p.p., comma 4, dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. notifica che, è appena il caso di ricordarlo, fu effettivamente quanto correttamente eseguita con espresso richiamo a tale norma , il Giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza neppure indicare quale avrebbe dovuto essere il rimedio processuale a tale asserito vizio. Così non solo determinando una illegittima nel caso di specie regressione del procedimento ma anche ulteriormente incidendo sulla stasi del procedimento stesso. Questa Corte di legittimità, infatti, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, ha chiarito in un caso assimilabile per gli effetti a quello di cui al presente procedimento che è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari senza indicare, se non in modo confuso e generico, l’esistenza di una causa di invalidità dell’atto che renda necessaria la sua rinnovazione In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice non ha il potere di disporre la regressione del procedimento ove non individui con certezza l’esistenza di una invalidità ad effetto regressivo Sez. 1, n. 39850 del 16/05/2018, Assimi, Rv. 273865 . 5. Le ragioni sopra indicate impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.