La depenalizzazione di un titolo di reato travolge l’intera sentenza di patteggiamento

Laddove la sentenza di patteggiamento abbia avuto ad oggetto una pluralità di reati ed intervenga successivamente la depenalizzazione di uno di questi, viene travolto l’intero provvedimento con annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 27897/19, depositata il 25 giugno. Il caso. Il GIP del Tribunale di Asti ha applicato la pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 e 116, comma 15, d.lgs. n. d.lgs. n. 285/1992. Avverso la condanna ha proposto ricorso per cassazione la difesa. Depenalizzazione. Il Collegio sottolinea in via preliminare che il reato di guida senza patente è stato abolito con il d.lgs. n. 8/2016. Viene dunque condiviso il filone interpretativo secondo cui, in tema di patteggiamento, la sopravvenuta abolitio criminis su fattispecie che abbiano formato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta la necessità per il giudice di legittimità di sciogliere tale patto che non può superare indenne nella sua globalità il vaglio della Cassazione. Laddove la sentenza di patteggiamento abbia avuto ad oggetto una pluralità di reati ed intervenga successivamente la depenalizzazione di uno di questi, viene travolto l’intero provvedimento con annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti in quanto l’abolizione incide in modo significativo sia sull’aumento in continuazione che sulla complessiva valutazione della condotta contestata. Per questi motivi, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 -25 giugno 2019, n. 27897 Presidente Menichetti – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di V.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti il 13 luglio 2018 che, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 6 e 7 capi A e B e al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15 capo C , ha applicato la pena di mesi sei di reclusione. In omissis . 2. Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. e all’omessa motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Va preliminarmente rilevato che il reato di guida senza patente è stato abolito con l’intervento legislativo del 15 gennaio 2016 D.Lgs. n. 8, art. 1, comma 1. Il Collegio conseguentemente intende aderire al filone ermeneutico che ha propugnato la tesi secondo la quale, in tema di patteggiamento, la sopravvenuta abolitio criminis su alcune delle fattispecie che abbiano formato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta che tale patto debba essere sciolto non potendo superare indenne, nella sua globalità, il vaglio del giudice di legittimità Sez. 2, n. 40259 del 14/07/2017 Rv. 271035 - 01 Sez. 3, n. 40522 del 30/04/2015, Rv. 26549901 Sez. 5, n. 9651 del 31/01/2011, Rv. 249716 Sez. 1, n. 4592 del 26/09/199, Rv. 20260 . In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio il reato base o una delle violazioni satellite vengano depenalizzati, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha portato al patteggiamento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti, poichè l’abolizione incide in modo significativo in ordine sia alla determinazione dell’aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata. 4. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso. Motivazione semplificata.